ART. 44 – ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E
AREE BOSCATE
1. Nelle
porzioni di territorio soggette a “vincolo idrogeologico” eventualmente
individuate dal Piano territoriale e/o disposizioni del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo
che possono alterarne l’equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi
la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di
terreni saldi, in terreni soggetti a periodica lavorazione, è condizionato al
rilascio di Autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.
2. Il rilascio
del Permesso di costruire da parte dell’Autorità comunale o la presentazione di
Denuncia di inizio attività è subordinato alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.
3. In
ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:
a) - nelle
aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento e nei boschi che assolvano la
funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
b) - in
tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di alluvioni o che comunque presentano
caratteri geomorfologici che le rendano idonee a nuovi insediamenti.