ART. 44 – ZONE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E AREE BOSCATE

 

1.     Nelle porzioni di territorio soggette a “vincolo idrogeologico” eventualmente individuate dal Piano territoriale e/o disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possono alterarne l’equilibrio idrogeologico: ogni intervento, ivi compresi la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione di terreni saldi, in terreni soggetti a periodica lavorazione, è condizionato al rilascio di Autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale.

2.     Il rilascio del Permesso di costruire da parte dell’Autorità comunale o la presentazione di Denuncia di inizio attività è subordinato alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.

3.     In ogni caso nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione sono vietate:

a) -    nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento e nei boschi che assolvano la funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;

b) -   in tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di alluvioni o che comunque presentano caratteri geomorfologici che le rendano idonee a nuovi insediamenti.