ART. 45 – OPERE DI INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE SOGGETTE
A VINCOLO
1. Nelle
zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al precedente
articolo 43 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della
Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori
ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste
dal Piano Territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica
utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni dell’acqua o
ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e
ad altre attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi
nazionali vigenti.