ART. 45 – OPERE DI INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO

 

1.     Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e sulle sponde di cui al precedente articolo 43 possono essere realizzate, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, previa verifica di compatibilità con la tutela dei valori ambientali e con i caratteri geomorfologici delle aree, le sole opere previste dal Piano Territoriale che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni dell’acqua o ad impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione e ad altre attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.