ART. 46
– CLASSE I
a) - Prescrizioni
generali
1. Nelle
porzioni di territorio comprese nella classe I, dove gli elementi configurano
una pericolosità bassa, non vi sono limitazioni alle scelte urbanistiche. Ogni
intervento deve comunque attenersi alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e a
quanto indicato nella relazione geologica-tecnica (3a
fase).