ART. 46  – CLASSE I

 

a) - Prescrizioni generali

1.     Nelle porzioni di territorio comprese nella classe I, dove gli elementi configurano una pericolosità bassa, non vi sono limitazioni alle scelte urbanistiche. Ogni intervento deve comunque attenersi alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e a quanto indicato nella relazione geologica-tecnica (3a fase).