ART.   48  – CLASSE III

 

a)   Prescrizioni generali

1.     Nelle porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi consentiti dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, da specifiche indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere recepite dal progetto delle opere.

 

 

 

b)    Norme specifiche per aree esterne alle perimetrazioni in dissesto (non edificate)

1.     Classe IIIa2: “Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati interne alla fascia di rispetto di 25 metri dai canali demaniali arginati (art. 29 della L.R. 56/77) ed alla fascia di rispetto di 10 metri della rete idrografica minore sia demaniale che privata (art. 26 del R.D. 523/04) che, per effetto di una generica pericolosità potenziale, sono cautelativamente da ritenere inidonee a nuovi insediamenti” .

In tali aree sono ammessi, previa verifica di compatibilità idraulica che escluda incremento del rischio e interferenza con i settori limitrofi e con l’assetto del corso d’acqua:

-         gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale, senza aumento di superficie o volume), di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;

-         la realizzazione di recinzioni e le modifiche morfologiche del piano campagna esistente;

 

c)    Norme specifiche per aree interessate da dissesti legati alla dinamica fluviale e torrentizia (non edificate)

1.     Classe IIIa-E1 (Pericolosità molto elevata – EeA): “Porzioni di territorio inedificate o con edifici isolati che possono essere interessate da fenomeni di inondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata e pertanto inidonee a nuovi insediamenti”. Per gli edifici esistenti sono esclusivamente consentiti:

-         gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo;

-         gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico insediativo.

2.     In applicazione all’art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I.,  fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, in tali aree sono inoltre consentiti:

-       gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse cultu­rale, compatibili con la normativa di tutela;

-       i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

-       gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

-       le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;

-       la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pub­blici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli inter­venti devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono de­stinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;

-       l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;

-       l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio at­tività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compati­bilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.