ART.
48 – CLASSE III
a) – Prescrizioni
generali
1. Nelle
porzioni di territorio comprese nella classe III dove gli elementi configurano
una pericolosità da moderata a molto elevata, gli interventi consentiti
dovranno essere preceduti, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, da specifiche
indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici
finalizzati a definire le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere,
le tipologie di fondazione da adottare; tali risultanze dovranno essere
recepite dal progetto delle opere.
b)
– Norme
specifiche per aree esterne alle perimetrazioni
in dissesto (non edificate)
1.
Classe IIIa2:
“Porzioni di territorio inedificate o con edifici
isolati interne alla fascia di rispetto di
In
tali aree sono ammessi, previa verifica di compatibilità idraulica che escluda
incremento del rischio e interferenza con i settori limitrofi e con l’assetto
del corso d’acqua:
-
gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (con adeguamento igienico-funzionale,
senza aumento di superficie o volume), di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia;
-
la realizzazione di recinzioni e le modifiche
morfologiche del piano campagna esistente;
-
gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (con adeguamento igienico funzionale, ma senza incremento di
superficie o di volume), di restauro e di risanamento conservativo;
-
gli interventi volti a mitigare la
vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela
della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza
cambiamenti di destinazione d'uso che comportino incremento del carico
insediativo.
2. In
applicazione all’art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I., fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11
dicembre 2000, n.
-
gli interventi necessari per la
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse
pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale,
compatibili con la normativa di tutela;
-
i cambiamenti delle destinazioni
colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di
-
gli interventi volti alla
ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
-
le opere di difesa, di
sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
-
la ristrutturazione e la
realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto
delle condizioni idrauliche presenti;
-
l’ampliamento o la
ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
-
l’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata
presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche
e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs.
22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad
esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria
per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in
sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto
decreto legislativo.