ART. 49 – NORME GENERALI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

 

1.     Il P.R.G.C. individua, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., le aree ed i manufatti che presentano caratteristiche tali da configurarsi come beni da assoggettarsi a tutela ambientale in quanto costituiscono ambiti di valore documentario, storico ed etnologico.

2.     Cartograficamente essi sono individuati:

a) -    dall’area del nucleo centrale che ai sensi del punto 3.d dell’articolo 14 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. è sviluppato in scala 1:1000 nella tavola 3.D.V.; in essa gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c), del 4° comma dell’articolo 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

b) -   dall’area della frazione Carpeneto, individuata sul Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vercelli quale insediamento urbanistico storico - architettonico, che è sviluppata in scala 1:1000 nella tavola 3.D.V.; in essa gli interventi necessari alla miglior utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall’art. 50 delle presenti Norme;

c) -    dalla strada provinciale SaluggiaTronzano Vercellese per la quale è prescritto il mantenimento del tracciato storico, anche in caso di dismissioni, la conservazione delle caratteristiche storiche, il mantenimento della vegetazione esistente ai lati della strada;

d) -   dei fabbricati individuati nella tavola 3.B.V. per i quali sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria eseguita con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli originali o tradizionali e senza modifica delle quote, della posizione, della forma, delle strutture e delle scale, senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni d’uso, di restauro e risanamento conservativo che non modifichino la destinazione d’uso, fatta eccezione per i casi finalizzati a realizzare residenze, spazi pubblici ad  uso didattico, culturale, ricreativo, spazi per la vendita di prodotti artigianali e agricoli locali, strutture di ospitalità temporanea o di ristoro;

e) -    dalla fascia perimetrale del centro storico per la quale è prescritta la conservazione dello stato dei luoghi tramite il mantenimento ed il potenziamento del verde e delle alberature esistenti. In tale fascia sono escluse nuove costruzioni che modifichino la trama viaria ed edilizia; è quindi vietata l’apertura di nuovi accessi dalla circonvallazione tramite nuovi manufatti che comportino l’abbattimento di alberi o la modifica della trama viaria;

f) -    dai fontanili individuati sulla tavola 3.B.V. per i quali è prescritta la conservazione dei luoghi ed è fatto divieto di effettuare interventi che possono modificare significatamene le caratteristiche idrogeologiche e morfologiche dei beni e che possono determinare l’interramento o la tombatura degli stessi all’interno di una fascia di rispetto di 20 metri attorno alla testa del fontanile misurata dal ciglio superiore.

3.     E’ consentita l’edificazione dell’area di completamento inserita all’interno del nucleo di antica formazione secondo la normativa specifica indicata all’art. 54 delle presenti N.T.A..