ART. 49 – NORME
GENERALI PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
1. Il P.R.G.C. individua, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., le aree
ed i manufatti che presentano caratteristiche tali da configurarsi come beni da
assoggettarsi a tutela ambientale in quanto costituiscono ambiti di valore
documentario, storico ed etnologico.
2. Cartograficamente
essi sono individuati:
a) - dall’area
del nucleo centrale che ai sensi del punto 3.d dell’articolo 14 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. è
sviluppato in scala 1:1000 nella tavola 3.D.V.; in essa gli interventi
necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale ed alla tutela del
patrimonio edilizio esistente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di
cui alle lettere a), b), c), del 4° comma dell’articolo 24 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
b) - dall’area
della frazione Carpeneto, individuata sul Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vercelli quale insediamento urbanistico
storico - architettonico, che è sviluppata in scala 1:1000 nella tavola 3.D.V.;
in essa gli interventi necessari alla miglior utilizzazione funzionale e
sociale ed alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati
dall’art. 50 delle presenti Norme;
c) - dalla
strada provinciale Saluggia – Tronzano
Vercellese per la quale è prescritto il mantenimento del tracciato storico,
anche in caso di dismissioni, la conservazione delle caratteristiche storiche,
il mantenimento della vegetazione esistente ai lati della strada;
d) - dei
fabbricati individuati nella tavola 3.B.V. per i quali sono ammessi unicamente
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria eseguita con
materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli originali o tradizionali e
senza modifica delle quote, della posizione, della forma, delle strutture e
delle scale, senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità
immobiliari e senza modifiche delle destinazioni d’uso, di restauro e
risanamento conservativo che non modifichino la destinazione d’uso, fatta
eccezione per i casi finalizzati a realizzare residenze, spazi pubblici ad uso didattico, culturale, ricreativo, spazi
per la vendita di prodotti artigianali e agricoli locali, strutture di
ospitalità temporanea o di ristoro;
e) - dalla
fascia perimetrale del centro storico per la quale è prescritta la
conservazione dello stato dei luoghi tramite il mantenimento ed il
potenziamento del verde e delle alberature esistenti. In tale fascia sono
escluse nuove costruzioni che modifichino la trama viaria ed edilizia; è quindi
vietata l’apertura di nuovi accessi dalla circonvallazione tramite nuovi
manufatti che comportino l’abbattimento di alberi o la modifica della trama
viaria;
f) - dai
fontanili individuati sulla tavola 3.B.V. per i quali è prescritta la
conservazione dei luoghi ed è fatto divieto di effettuare interventi che
possono modificare significatamene le caratteristiche idrogeologiche e
morfologiche dei beni e che possono determinare l’interramento o la tombatura degli stessi all’interno di una fascia di
rispetto di
3. E’
consentita l’edificazione dell’area di completamento inserita all’interno del
nucleo di antica formazione secondo la normativa specifica indicata all’art. 54
delle presenti N.T.A..