ART. 50 – AREE
RESIDENZIALI ESISTENTI DI ANTICA FORMAZIONE
1. Sono
le aree comprese nelle parti del territorio comunale individuate ai sensi
dell’art . 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che, per la presenza di agglomerati, nuclei o complessi,
aventi carattere storico, artistico, ambientale e/o documentario, sono soggette
a salvaguardia fisico-morfologica, funzionale e sociale.
2. Tali
parti sono indicate genericamente nella tavola scala 1:2000, mentre nella
tavola in scala 1:1000, sono indicate rispettivamente le specifiche
destinazioni d’uso, i tipi d’intervento e i modi d’intervento per gli edifici
esistenti ed in progetto nonché per le aree suscettibili di trasformazione.
3. Le
prescrizioni d’intervento sugli edifici, contenute nella tavola 3.D.V. in scala
1:1000, si applicano anche per le “aree residenziali esistenti da mantenere
allo stato di fatto”, alle “aree produttive che si confermano nella loro
ubicazione” nonché per le “aree di pertinenza di attività agricole inserite nel
contesto del centro storico”.
4. Esso
si intende delimitato dalla fascia di pregio paesistico o naturalistico di
interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico.
5. Per
le destinazioni d’uso degli edifici esistenti si applicano i disposti dell’art.
8 delle presenti Norme.
6. Le
destinazioni d’uso principali sono:
la
residenza e le relative pertinenze, il commercio al dettaglio, l’attività turistico-ricettiva, gli uffici e gli studi professionali
per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 50% di quella totale
dell’edificio, le associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e le
istituzioni pubbliche statali e rappresentative.
7. Le
destinazioni d’uso ammesse sono:
l’artigianato
di servizio, l’artigianato di produzione con esclusione delle lavorazioni nocive,
inquinanti o comunque incompatibili con la residenza per una superficie utile
lorda (Sul) non superiore a mq. 150.
8. I
tipi d’intervento per gli edifici esistenti sono esclusivamente quelli del
Titolo II articoli 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 delle Norme presenti e si
attuano per intervento diretto o per strumento urbanistico esecutivo.
9. Nei
casi di ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi, è
ammesso il recupero abitativo anche di edifici non residenziali, connaturati
alla ristrutturazione, mediante intervento di ampliamento entro il limite
massimo del 20 % di incremento (da concedere una sola volta) della superficie
utile lorda esistente, con un minimo di 25 mq. comunque consentiti per ogni
unità immobiliare.
10. Sono
consentiti inoltre, dopo la formazione di strumento urbanistico esecutivo di
cui all’art. 30 delle presenti Norme, interventi di ristrutturazione edilizia
con trasformazione di organismi edilizi, da ottenersi mediante recupero
abitativo anche di edifici non residenziali, nel rispetto dei seguenti
parametri:
-
l’indice di densità edilizia fondiaria, il
rapporto di copertura e le altezze massime dovranno essere mantenute uguali
all’esistente.
12. E’
consentita la sopraelevazione massima di mt. 1,00
negli edifici in linea al fine di consentire l’agibilità del secondo piano
fuori terra. L’altezza massima non può superare quella degli edifici contigui; l’indice
di densità edilizia fondiaria ed il rapporto di copertura devono essere
mantenuti uguali all’esistente senza alcun incremento.
13. L’edificazione
dell’area residenziale di completamento, inserita nel nucleo di antica
formazione, deve avvenire con caratteristiche tipologiche uguali al
preesistente e deve rispondere ai parametri di cui al comma precedente.
14. Oltre
alle destinazioni d’uso principali ed ammesse di cui ai precedenti commi 6 e 7,
sono consentite altresì quelle di magazzino e/o deposito.
15. Per
ogni altro parametro si applicano le norme del Codice Civile.