ART. 50 – AREE RESIDENZIALI ESISTENTI DI ANTICA FORMAZIONE

 

1.     Sono le aree comprese nelle parti del territorio comunale individuate ai sensi dell’art . 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i. che, per la presenza di agglomerati, nuclei o complessi, aventi carattere storico, artistico, ambientale e/o documentario, sono soggette a salvaguardia fisico-morfologica, funzionale e sociale.

2.     Tali parti sono indicate genericamente nella tavola scala 1:2000, mentre nella tavola in scala 1:1000, sono indicate rispettivamente le specifiche destinazioni d’uso, i tipi d’intervento e i modi d’intervento per gli edifici esistenti ed in progetto nonché per le aree suscettibili di trasformazione.

3.     Le prescrizioni d’intervento sugli edifici, contenute nella tavola 3.D.V. in scala 1:1000, si applicano anche per le “aree residenziali esistenti da mantenere allo stato di fatto”, alle “aree produttive che si confermano nella loro ubicazione” nonché per le “aree di pertinenza di attività agricole inserite nel contesto del centro storico”.

4.     Esso si intende delimitato dalla fascia di pregio paesistico o naturalistico di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico.

5.     Per le destinazioni d’uso degli edifici esistenti si applicano i disposti dell’art. 8 delle presenti Norme.

6.     Le destinazioni d’uso principali sono:

la residenza e le relative pertinenze, il commercio al dettaglio, l’attività turistico-ricettiva, gli uffici e gli studi professionali per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 50% di quella totale dell’edificio, le associazioni politiche, sindacali, culturali, religiose e le istituzioni pubbliche statali e rappresentative.

7.     Le destinazioni d’uso ammesse sono:

l’artigianato di servizio, l’artigianato di produzione con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti o comunque incompatibili con la residenza per una superficie utile lorda (Sul)  non superiore a mq. 150.

8.     I tipi d’intervento per gli edifici esistenti sono esclusivamente quelli del Titolo II articoli 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 delle Norme presenti e si attuano per intervento diretto o per strumento urbanistico esecutivo.

9.     Nei casi di ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi, è ammesso il recupero abitativo anche di edifici non residenziali, connaturati alla ristrutturazione, mediante intervento di ampliamento entro il limite massimo del 20 % di incremento (da concedere una sola volta) della superficie utile lorda esistente, con un minimo di 25 mq. comunque consentiti per ogni unità immobiliare.

10.  Sono consentiti inoltre, dopo la formazione di strumento urbanistico esecutivo di cui all’art. 30 delle presenti Norme, interventi di ristrutturazione edilizia con trasformazione di organismi edilizi, da ottenersi mediante recupero abitativo anche di edifici non residenziali, nel rispetto dei seguenti parametri:

-             l’indice di densità edilizia fondiaria, il rapporto di copertura e le altezze massime dovranno essere mantenute uguali all’esistente.

12.  E’ consentita la sopraelevazione massima di mt. 1,00 negli edifici in linea al fine di consentire l’agibilità del secondo piano fuori terra. L’altezza massima non può superare quella degli edifici contigui; l’indice di densità edilizia fondiaria ed il rapporto di copertura devono essere mantenuti uguali all’esistente senza alcun incremento.

13.  L’edificazione dell’area residenziale di completamento, inserita nel nucleo di antica formazione, deve avvenire con caratteristiche tipologiche uguali al preesistente e deve rispondere ai parametri di cui al comma precedente.

14.  Oltre alle destinazioni d’uso principali ed ammesse di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono consentite altresì quelle di magazzino e/o deposito.

15.  Per ogni altro parametro si applicano le norme del Codice Civile.