ART.
51 – AREE AGRICOLE LOCALIZZATE NELL’ABITATO ESISTENTE O IN ZONA IMPROPRIA
1. Per
le aziende agricole ubicate nell’abitato esistente o in zona impropria il Permesso
di costruire è dato per interventi, di ristrutturazione edilizia e di
ampliamento degli edifici non residenziali al servizio delle attività agricole
purché il rapporto di copertura complessivo non sia superiore a 0,4 mq./mq.;
per gli edifici a destinazione residenziale al servizio delle aziende agricole
che sono da intendere a soddisfacimento dei fabbisogni residenziali degli
agricoltori conduttori a titolo principale sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, e di ristrutturazione con ampliamenti
ed adeguamenti dell’attuale superficie residenziale al servizio delle aziende
agricole in misura non superiore al 20% della superficie utile lorda.
2. Gli
interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione dei
volumi non residenziali, qualora comportino modifiche di destinazione d’uso,
sono subordinati alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo
all’interno del quale sia verificata la dotazione di servizi e dovranno
rispettare i seguenti parametri:
Uf : indice di utilizzazione
fondiaria = 0,30 mq./mq.
Rc : rapporto di copertura = 1/3 mq./mq.
H
: altezza massima =
10,50 ml.
3. Gli
interventi nelle aree interne al “nucleo di antica formazione” seguono le
prescrizioni della tavola 3.D.V.
4. Gli
interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a
seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui
all’art. 06 delle presenti N.T.A.
5. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.