ART. 52 – AREE
RESIDENZIALI ESISTENTI DA MANTENERE ALLO STATO DI FATTO
1. Sono
le aree già edificate in contrasto planovolumetrico
e/o ambientale e con indice di densità edilizia fondiaria superiore a 1,50 mc./mq..
2. Le
destinazioni d’uso consentite sono:
residenza,
magazzini e depositi annessi alla residenza e altre attività produttive
compatibili, commercio al dettaglio, attività turistico-ricettiva,
uffici e studi professionali per una superficie utile lorda (Sul) non superiore
al 50% di quella totale, autorimesse.
3. Sono
ammessi interventi diretti, mediante Denuncia di inizio attività o Permesso di
costruire, sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, demolizione e/o ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, secondo
i seguenti parametri d’intervento:
If : indice di densità edilizia
fondiaria = 1,50 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura = 1/3 mq./mq.
H
: altezza massima = 9,00 ml. o pari all’esistente.
4. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.
5. Gli
interventi nelle aree interne al “nucleo di antica formazione” seguono le
prescrizioni della tavola 3.D.V.
6. Nel
caso in cui l’indice di densità edilizia fondiaria esistente sia superiore a
quello indicato dal piano, sono autorizzati interventi di ampliamento entro il
limite massimo del 20% di incremento della superficie utile lorda esistente,
con un minimo di mq. 25 comunque consentiti per ogni unità immobiliare.
7. Gli
interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a
seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui
all’art. 06 delle presenti N.T.A..