ART. 52 – AREE RESIDENZIALI ESISTENTI DA MANTENERE ALLO STATO DI FATTO

 

1.     Sono le aree già edificate in contrasto planovolumetrico e/o ambientale e con indice di densità edilizia fondiaria superiore a 1,50 mc./mq..

2.     Le destinazioni d’uso consentite sono:

residenza, magazzini e depositi annessi alla residenza e altre attività produttive compatibili, commercio al dettaglio, attività turistico-ricettiva, uffici e studi professionali per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 50% di quella totale, autorimesse.

3.     Sono ammessi interventi diretti, mediante Denuncia di inizio attività o Permesso di costruire, sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e/o ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione, secondo i seguenti parametri d’intervento:

If : indice di densità edilizia fondiaria          =    1,50 mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                          =    1/3 mq./mq.

H : altezza massima                                   =    9,00 ml. o pari all’esistente.

4.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.

5.     Gli interventi nelle aree interne al “nucleo di antica formazione” seguono le prescrizioni della tavola 3.D.V.

6.     Nel caso in cui l’indice di densità edilizia fondiaria esistente sia superiore a quello indicato dal piano, sono autorizzati interventi di ampliamento entro il limite massimo del 20% di incremento della superficie utile lorda esistente, con un minimo di mq. 25 comunque consentiti per ogni unità immobiliare.

7.     Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06 delle presenti N.T.A..