ART. 53 – AREE
RESIDENZIALI EDIFICATE O ESISTENTI DA RISTRUTTURARE
1. Sono
le aree già edificate con indice di densità edilizia fondiaria pari o inferiore
a 1,00 mc./mq., anche non completamente dotate di
opere di urbanizzazione, per le quali è consentito un adeguamento delle
volumetrie esistenti.
2. Le
destinazioni d’uso ammesse, oltre all’abitazione sono:
a) - commercio
al dettaglio, attività turistico-ricettiva,
artigianato di servizio, uffici e studi professionali per una superficie utile
lorda (Sul) non superiore al 50% della superficie totale dell’edificio;
b) - artigianato
di produzione con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque
non compatibili con la residenza per una superficie utile lorda (Sul) non
superiore a mq. 150.
3. I
tipi d’intervento sono quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di
destinazioni d’uso, demolizione e/o ricostruzione, ampliamento e/o
sopraelevazione.
4. In
queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto.
5. Il
rispetto delle disposizioni del precedente art. 07 deve essere documentato per
ogni istanza di Permesso di costruire.
6. Le
attività diverse dall’abitazione sono di norma localizzate ai piani terra.
7. I
parametri dell’edificazione sono i seguenti:
If : indice di densità edilizia
fondiaria = 1,00 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura
= 0,30 mq./mq.
H
: altezza massima =
9,00 ml. o pari all’esistente
Dc : distanza minima dai confini =
5,00 ml. oppure in aderenza nei casi di cui all’art.
06.
8. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.
9. Nel
caso in cui l’indice di densità edilizia fondiaria esistente sia superiore a
quella indicato dal piano, sono autorizzati interventi di ampliamento entro il
limite massimo del 20% di incremento delle superfici utili esistenti, con un
minimo di mq. 25 comunque consentiti per ogni unità immobiliare.
10. Gli
interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a seguito
di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06
delle presenti N.T.A..