ART. 53 – AREE RESIDENZIALI EDIFICATE O ESISTENTI DA RISTRUTTURARE

 

1.     Sono le aree già edificate con indice di densità edilizia fondiaria pari o inferiore a 1,00 mc./mq., anche non completamente dotate di opere di urbanizzazione, per le quali è consentito un adeguamento delle volumetrie esistenti.

2.     Le destinazioni d’uso ammesse, oltre all’abitazione sono:

a) -  commercio al dettaglio, attività turistico-ricettiva, artigianato di servizio, uffici e studi professionali per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 50% della superficie totale dell’edificio;

b) -  artigianato di produzione con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque non compatibili con la residenza per una superficie utile lorda (Sul) non superiore a mq. 150.

3.     I tipi d’intervento sono quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e/o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, mutamento di destinazioni d’uso, demolizione e/o ricostruzione, ampliamento e/o sopraelevazione.

4.     In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto.

5.     Il rispetto delle disposizioni del precedente art. 07 deve essere documentato per ogni istanza di Permesso di costruire.

6.     Le attività diverse dall’abitazione sono di norma localizzate ai piani terra.

7.     I parametri dell’edificazione sono i seguenti:

If : indice di densità edilizia fondiaria          =    1,00 mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                          =    0,30 mq./mq.

H : altezza massima                                   =    9,00 ml. o pari all’esistente

Dc : distanza minima dai confini         =  5,00 ml. oppure in aderenza nei casi di cui                                                             all’art. 06.

8.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.

9.     Nel caso in cui l’indice di densità edilizia fondiaria esistente sia superiore a quella indicato dal piano, sono autorizzati interventi di ampliamento entro il limite massimo del 20% di incremento delle superfici utili esistenti, con un minimo di mq. 25 comunque consentiti per ogni unità immobiliare.

10.  Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06 delle presenti N.T.A..