ART. 54 – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E LOTTI LIBERI RESI
EDIFICABILI DAL P.R.G.
1.
Sono
le aree e i lotti liberi ed urbanizzati esistenti all’interno dei perimetri
degli abitati che il piano rende edificabili con destinazione prevalentemente
residenziale.
2.
Le
destinazioni d’uso ammesse, oltre all’abitazione, sono quelle dell’articolo
precedente.
3.
In
queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto.
4.
Gli oneri
di urbanizzazione primaria possono essere assolti anche parzialmente, con
l’ammodernamento, il ripristino o la costruzione delle opere relative e con la
cessione delle aree eventuali in base a quanto previsto dalla Convenzione o
dall’Atto d’obbligo.
5.
Sono
ammessi tipi edilizi a duplex, a blocco, anche isolati. Per gli interventi di
completamento di cui all’art. 18 e per quelli di nuova costruzione di cui
all’art. 15, si applicano gli indici e i parametri indicati nella tabella
seguente:
If : indice di densità
edilizia fondiaria = 1,00 mc./mq.
Rc : rapporto di
copertura =
0,30 mq./mq.
H : altezza massima =
9,00 ml.
Dc
: distanza minima dai confini
= 5,00 ml. oppure in aderenza
nei casi di cui all’art. 06.
6.
L’edificazione
dell’area di completamento inserita all’interno del nucleo di antica
formazione, deve avvenire con caratteristiche tipologiche congruenti con il
tessuto urbano circostante e deve rispondere ai parametri di cui al comma
precedente con ulteriore limitazione dell’altezza massima pari a mt. 7,00. Il
rilascio del Permesso di costruire è subordinato all’acquisizione del parere
della Commissione Provinciale istituita ai sensi dell’art. 91 bis della L.R.
56/77 e s.m.i..
7.
Gli
interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a
seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui
all’art. 06 delle presenti N.T.A..
8.
In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.
9.
Nelle
nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse,
debbono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un
metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione secondo quanto al 2°
comma dell’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122.
Debbono, inoltre, essere
rispettati i seguenti indici ambientali.
- Indice di
densità arborea (A)
A = 80
alberi/ha
L’indice di densità arborea
esprime il numero minimo di alberi d’alto fusto da mettere a dimora per ogni ha
di superficie fondiaria. E’ ammesso esclusivamente l’impiego di specie vegetali
autoctone. Nel caso in cui non sia possibile disporre di aree libere
all’interno dell’area di proprietà per mettere a dimora gli alberi prescritti
sarà facoltà del Comune individuare le aree verdi pubbliche in cui effettuare la
piantagione privilegiando i luoghi di progetto di trasformazione.
- Indice di
densità arbustiva (Ar)
Ar = 200
arbusti/ha
L’indice
di densità arbustiva esprime il numero minimo di arbusti da mettere a dimora
per ogni ha di superficie fondiaria. E’ ammesso esclusivamente l’impiego di
specie vegetali autoctone.
La piantumazione delle essenze
arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il
rilascio del certificato di agibilità