ART. 54 – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E LOTTI LIBERI RESI EDIFICABILI DAL P.R.G.

 

1.       Sono le aree e i lotti liberi ed urbanizzati esistenti all’interno dei perimetri degli abitati che il piano rende edificabili con destinazione prevalentemente residenziale.

2.       Le destinazioni d’uso ammesse, oltre all’abitazione, sono quelle dell’articolo precedente.

3.       In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto.

4.       Gli oneri di urbanizzazione primaria possono essere assolti anche parzialmente, con l’ammodernamento, il ripristino o la costruzione delle opere relative e con la cessione delle aree eventuali in base a quanto previsto dalla Convenzione o dall’Atto d’obbligo.

5.       Sono ammessi tipi edilizi a duplex, a blocco, anche isolati. Per gli interventi di completamento di cui all’art. 18 e per quelli di nuova costruzione di cui all’art. 15, si applicano gli indici e i parametri indicati nella tabella seguente:

If : indice di densità edilizia fondiaria =    1,00 mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                 =    0,30 mq./mq.

H : altezza massima                         =    9,00 ml.

Dc : distanza minima dai confini         =  5,00 ml. oppure in aderenza nei casi di cui all’art. 06.

6.       L’edificazione dell’area di completamento inserita all’interno del nucleo di antica formazione, deve avvenire con caratteristiche tipologiche congruenti con il tessuto urbano circostante e deve rispondere ai parametri di cui al comma precedente con ulteriore limitazione dell’altezza massima pari a mt. 7,00. Il rilascio del Permesso di costruire è subordinato all’acquisizione del parere della Commissione Provinciale istituita ai sensi dell’art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

7.       Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06 delle presenti N.T.A..

8.       In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.

9.       Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione secondo quanto al 2° comma dell’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

Debbono, inoltre, essere rispettati i seguenti indici ambientali.          

 

-   Indice di densità arborea (A)

A = 80 alberi/ha

L’indice di densità arborea esprime il numero minimo di alberi d’alto fusto da mettere a dimora per ogni ha di superficie fondiaria. E’ ammesso esclusivamente l’impiego di specie vegetali autoctone. Nel caso in cui non sia possibile disporre di aree libere all’interno dell’area di proprietà per mettere a dimora gli alberi prescritti sarà facoltà del Comune individuare le aree verdi pubbliche in cui effettuare la piantagione privilegiando i luoghi di progetto di trasformazione.

 

-   Indice di densità arbustiva (Ar)

Ar = 200 arbusti/ha

L’indice di densità arbustiva esprime il numero minimo di arbusti da mettere a dimora per ogni ha di superficie fondiaria. E’ ammesso esclusivamente l’impiego di specie vegetali autoctone.

La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di agibilità