ART. 55 – AREE
RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
1. Sono
le aree destinate all’insediamento residenziale di nuovo impianto.
2. Le
destinazioni d’uso principali sono:
a) - le
residenze e le relative pertinenze funzionali;
b) - il
commercio al dettaglio e artigianato di servizio, uffici e studi professionali
per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 20% della superficie
totale dell’edificio;
c) - ristoranti,
bar, locali di divertimento e servizi sociali di proprietà pubblica.
3. Sono
ammessi tipi a duplex, a ballatoio, a blocco, esclusivamente se aggregati in
linea o a corte aperta.
4. In
queste aree il P.R.G. si attua con strumento urbanistico esecutivo nel rispetto
degli indici e dei parametri della tabella seguente:
AREE
P.E.:
It : indice di densità edilizia
territoriale = 0,50 mc./mq.
If : indice di densità edilizia
fondiaria = 1,00 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura = 0,30 mq./mq.
H
: altezza massima = 11,50 ml.
Dc
: distanza minima dai confini = 1/2 H con un minimo di ml. 5,00
AREE
P.E.E.P.:
It : indice di densità
edilizia territoriale = 0,65 mc./mq.
If : indice di densità
edilizia fondiaria = 1,00 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura = 0,30 mq./mq.
H
: altezza massima = 11,50 ml.
Dc
: distanza minima dai confini = 1/2 H con un minimo di ml. 5,00.
5. Gli
interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione in
seguito a demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui
all’art. 06 delle presenti N.T.A..
6. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.
7. L’approvazione
dello strumento urbanistico costituisce variante alle previsioni del P.R.G. in
merito alla viabilità, e ai servizi indicati all’interno del perimetro, purché
sia garantito il mantenimento delle quantità previste per gli standards urbanistici di cui all’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e, per
quanto riguarda i parcheggi, di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge 24
marzo 1989, n. 122.
8. Per
ogni concessione singola dovranno essere dismessi spazi per servizi in proporzione
alla capacità insediativa del lotto, calcolata sulla base di 90 mc./abitante, secondo i dettami dell’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e, per
quanto riguarda i parcheggi, del 2° comma dell’art. 2 della legge 24 marzo
1989, n. 122.
9. Le
aree individuate ai sensi del comma precedente saranno cedute gratuitamente al
Comune mediante convenzione e dovranno essere attrezzate direttamente dal
concessionario a scomputo degli oneri di urbanizzazione.