ART. 55 – AREE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE

 

1.     Sono le aree destinate all’insediamento residenziale di nuovo impianto.

2.     Le destinazioni d’uso principali sono:

a) -    le residenze e le relative pertinenze funzionali;

b) -   il commercio al dettaglio e artigianato di servizio, uffici e studi professionali per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 20% della superficie totale dell’edificio;

c) -    ristoranti, bar, locali di divertimento e servizi sociali di proprietà pubblica.

3.     Sono ammessi tipi a duplex, a ballatoio, a blocco, esclusivamente se aggregati in linea o a corte aperta.

4.     In queste aree il P.R.G. si attua con strumento urbanistico esecutivo nel rispetto degli indici e dei parametri della tabella seguente:

AREE P.E.:

It : indice di densità edilizia territoriale         =    0,50 mc./mq.

If : indice di densità edilizia fondiaria          =    1,00 mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                         =    0,30 mq./mq.

H : altezza massima                                   =    11,50 ml.

Dc : distanza minima dai confini                 =    1/2 H con un minimo di ml. 5,00

AREE P.E.E.P.:

It : indice di densità edilizia territoriale         =    0,65 mc./mq.

If : indice di densità edilizia fondiaria          =    1,00 mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                         =    0,30 mq./mq.

H : altezza massima                                   =    11,50 ml.

Dc : distanza minima dai confini                 =    1/2 H con un minimo di ml. 5,00.

5.     Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione in seguito a demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06 delle presenti N.T.A..

6.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.

7.     L’approvazione dello strumento urbanistico costituisce variante alle previsioni del P.R.G. in merito alla viabilità, e ai servizi indicati all’interno del perimetro, purché sia garantito il mantenimento delle quantità previste per gli standards urbanistici di cui all’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e, per quanto riguarda i parcheggi, di cui al 2° comma dell’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

8.     Per ogni concessione singola dovranno essere dismessi spazi per servizi in proporzione alla capacità insediativa del lotto, calcolata sulla base di 90 mc./abitante, secondo i dettami dell’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e, per quanto riguarda i parcheggi, del 2° comma dell’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

9.     Le aree individuate ai sensi del comma precedente saranno cedute gratuitamente al Comune mediante convenzione e dovranno essere attrezzate direttamente dal concessionario a scomputo degli oneri di urbanizzazione.