ART. 56 – EDIFICI RESIDENZIALI
IN ZONA AGRICOLA
1. Agli
edifici residenziali esistenti in zona agricola ed indicati graficamente nell’apposita
planimetria del territorio comunale, sono consentiti interventi atti alla
conservazione dello stato di fatto e atti a soddisfare i fabbisogni abitativi
relativi alle famiglie residenti.
2. Gli
interventi edilizi ammessi a scopo residenziale sono:
manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo,
ristrutturazione, ampliamento.
3. L’ampliamento
potrà essere rivolto ad ottenere ampliamenti volumetrici necessari
all’adeguamento delle altezze interne dell’alloggio fino ad un massimo di mt. 2,70. Gli ampliamenti dovranno prioritariamente
utilizzare eventuali volumi extraresidenziali esistenti compresi nella stessa
unità immobiliare e tipologica.
4. In
caso di edifici residenziali ricadenti in fasce di rispetto, gli ampliamenti
consentiti non potranno essere realizzati tra l’edificio medesimo e
l’infrastruttura da salvaguardare.
5. Indici
e parametri:
If : indice di densità edilizia
fondiaria = 1,00 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura =
0,30 mq./mq.
Dc
: distanza minima dai confini
= 1/2 H con un minimo di ml. 5,00.
H : altezza massima = pari all’edificio esistente salvo adeguamenti
delle altezze interne dell’alloggio fino ad un massimo di mt.
2,70.
6. Gli
interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a
seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui
all’art. 06 delle presenti N.T.A..
7. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.