ART. 56 – EDIFICI RESIDENZIALI IN ZONA AGRICOLA

 

1.     Agli edifici residenziali esistenti in zona agricola ed indicati graficamente nell’apposita planimetria del territorio comunale, sono consentiti interventi atti alla conservazione dello stato di fatto e atti a soddisfare i fabbisogni abitativi relativi alle famiglie residenti.

2.     Gli interventi edilizi ammessi a scopo residenziale sono:

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento.

3.     L’ampliamento potrà essere rivolto ad ottenere ampliamenti volumetrici necessari all’adeguamento delle altezze interne dell’alloggio fino ad un massimo di mt. 2,70. Gli ampliamenti dovranno prioritariamente utilizzare eventuali volumi extraresidenziali esistenti compresi nella stessa unità immobiliare e tipologica.

4.     In caso di edifici residenziali ricadenti in fasce di rispetto, gli ampliamenti consentiti non potranno essere realizzati tra l’edificio medesimo e l’infrastruttura da salvaguardare.

5.     Indici e parametri:

If : indice di densità edilizia fondiaria          =    1,00 mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                          =    0,30 mq./mq.

Dc : distanza minima dai confini                 =    1/2 H con un minimo di ml. 5,00.

H : altezza massima                                     =  pari all’edificio esistente salvo adeguamenti delle altezze interne dell’alloggio fino ad un massimo di mt. 2,70.

6.     Gli interventi di ampliamento e sopraelevazione, nonché quelli di ricostruzione a seguito di demolizione, devono rispettare le distanze dai fabbricati di cui all’art. 06 delle presenti N.T.A..

7.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.