ART. 57 – AREE A VERDE PRIVATO VINCOLATO

 

1.     Sono comprese nelle aree a verde privato vincolato gli orti e le aree libere di cui non si prevede un uso edificatorio.

2.     Su dette aree possono essere concessi Permessi di costruire per la sola costruzione di bassi fabbricati ad uso accessorio alla residenza, secondo il rapporto di copertura di 1/3 mq./mq., riferito al valore della superficie fondiaria dell’area con un limite massimo di mq. 25 per ogni unità abitativa, unicamente quanto dette aree risultano di pertinenza volumetrica e d’uso di edifici esistenti alla data di adozione della presente variante.