ART. 58 – AREE ATTREZZATE DI NUOVO IMPIANTO

 

1.     Le aree attrezzate di nuovo impianto destinate ad insediamenti produttivi sono ubicate ed organizzate al fine di garantire:

a) -    la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, all’efficacia dei processi produttivi, alla salvaguardia ambientale ed alle misure antinquinamento;

b) -   idonei collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia elettrica.

2.     Sono consentite le seguenti destinazioni:

a) -    impianti produttivi (artigianali, industriali, commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso, turistici, ricettivi e ad usi assimilati);

b) -   servizi tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali;

c) -    depositi e magazzini;

d) -   una sola abitazione per ciascun impianto, con una superficie utile lorda “Sul” massima di 200 mq. ad uso del custode o del titolare dell’azienda;

e) -    l’estensione degli impianti commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso, turistici, ricettivi e od usi assimilabili non può superare il 20% della superficie fondiaria dei lotti individuati dallo S.U.E..

3.     Le aree e i servizi da prevedersi sono pari al 20% della superficie territoriale per gli interventi artigianali ed al 100% delle superfici di calpestio per quelli terziari in base all’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i..

4.     Il P.E. dovrà chiaramente specificare:

a) -    la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, in adempimento agli standards stabiliti dall’art. 65 delle presenti norme;

b) -   le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;

c) -    le fasce di protezione antinquinamento;

d) -   le norme e le condizioni atte a garantire l’attuazione delle opere necessarie per attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature funzionali relative agli impianti commerciali.

5.     Indici e parametri:

Ut  : indice di utilizzazione territoriale           =    4.000 mq./ha

Rc : rapporto di copertura                          =    0,50 mq./mq.

H  : altezza massima (ad esclusione dei

volumi tecnici)                                      =    15,00 ml.

S  : parcheggi ed eventuali autorimesse      =    1mq./10 mq. St di cui il 50% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf e liberamente accessibili.

6.     Per le ditte inserite nel registro delle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante e soggette all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, gli interventi sono subordinati alla verifica della sicurezza delle aree limitrofe in merito alla localizzazione delle lavorazioni ritenute a rischio e devono essere realizzati mediante misure costruttive ed impiantistiche che garantiscano la protezione del personale come la realizzazione di locali dotati di sistemi di aerazione atti ad isolare i locali dall’atmosfera esterna e di sistemi di condizionamento dei locali localizzati in posizione sicura rispetto alla sorgente di emissione di un eventuale rilascio di sostanze tossiche, il posizionamento di infissi a tenuta, la dotazione, in luoghi individuati e facilmente accessibili, di adeguati mezzi di protezione da utilizzarsi nell’emergenza, la realizzazione di una viabilità secondaria utile come vie di fuga in caso d’incidente che dovrà essere individuata anche tenendo conto dei percorsi utilizzati per l’arrivo dei mezzi di soccorso.

7.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.