ART. 58 – AREE
ATTREZZATE DI NUOVO IMPIANTO
1. Le
aree attrezzate di nuovo impianto destinate ad insediamenti produttivi sono
ubicate ed organizzate al fine di garantire:
a) - la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e di
eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee
condizioni di lavoro, all’efficacia dei processi produttivi, alla salvaguardia
ambientale ed alle misure antinquinamento;
b) - idonei
collegamenti e trasporti ed adeguata disponibilità idrica e di energia
elettrica.
2. Sono
consentite le seguenti destinazioni:
a) - impianti
produttivi (artigianali, industriali, commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso,
turistici, ricettivi e ad usi assimilati);
b) - servizi
tecnici ed amministrativi degli impianti artigianali;
c) - depositi
e magazzini;
d) - una
sola abitazione per ciascun impianto, con una superficie utile lorda “Sul” massima
di 200 mq. ad uso del custode o del titolare dell’azienda;
e) - l’estensione
degli impianti commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso, turistici, ricettivi
e od usi assimilabili non può superare il 20% della superficie fondiaria dei
lotti individuati dallo S.U.E..
3. Le
aree e i servizi da prevedersi sono pari al 20% della superficie territoriale
per gli interventi artigianali ed al 100% delle superfici di calpestio per
quelli terziari in base all’art. 21 della L.R.
56/1977 e s.m.i..
4. Il P.E. dovrà chiaramente specificare:
a) - la
viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad
attrezzature di servizio, in adempimento agli standards
stabiliti dall’art. 65 delle presenti norme;
b) - le
caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o
allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi;
c) - le
fasce di protezione antinquinamento;
d) - le
norme e le condizioni atte a garantire l’attuazione delle opere necessarie per
attrezzare le aree industriali e artigianali, nonché le aree per attrezzature
funzionali relative agli impianti commerciali.
5. Indici
e parametri:
Ut
: indice di utilizzazione territoriale =
4.000 mq./ha
Rc : rapporto di copertura = 0,50 mq./mq.
H
: altezza massima (ad esclusione dei
volumi
tecnici) =
15,00 ml.
S :
parcheggi ed eventuali autorimesse = 1mq./10 mq. St di cui il 50% in parcheggi
di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf
e liberamente accessibili.
6. Per
le ditte inserite nel registro delle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante
e soggette all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, gli interventi sono
subordinati alla verifica della sicurezza delle aree limitrofe in merito alla
localizzazione delle lavorazioni ritenute a rischio e devono essere realizzati
mediante misure costruttive ed impiantistiche che garantiscano la protezione
del personale come la realizzazione di locali dotati di sistemi di aerazione
atti ad isolare i locali dall’atmosfera esterna e di sistemi di condizionamento
dei locali localizzati in posizione sicura rispetto alla sorgente di emissione
di un eventuale rilascio di sostanze tossiche, il posizionamento di infissi a
tenuta, la dotazione, in luoghi individuati e facilmente accessibili, di
adeguati mezzi di protezione da utilizzarsi nell’emergenza, la realizzazione di
una viabilità secondaria utile come vie di fuga in caso d’incidente che dovrà
essere individuata anche tenendo conto dei percorsi utilizzati per l’arrivo dei
mezzi di soccorso.
7. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.