ART. 59 – AREE INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI DI RIORDINO DA ATTREZZARE

1. Riguardano le aree dove sono compresi insediamenti industriali e/o artigianali esistenti da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione dell’intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti artigianali aggiuntivi.

 

2. Sono consentite le seguenti destinazioni:

a) - impianti produttivi artigianali, industriali, commerciali (spacci aziendali);

b) -servizi tecnici o amministrativi degli impianti artigianali;

c) - depositi e magazzini;

d) - una sola abitazione per ciascun impianto con una superficie utile lorda “Sul” massima di 200 mq. ad

uso del custode o del titolare dell’azienda.

 

3. In queste zone il P.R.G. si attua con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata, anche ai fini di determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di urbanizzazione ai singoli interventi, ovvero tramite strumento urbanistico esecutivo a discrezione dell’Amministrazione Comunale.

 

4. Si applicano i seguenti indici e parametri:

Ut : indice di utilizzazione territoriale = 3.000 mq./ha

Rc : rapporto di copertura = 0,50 mq./mq.

H: altezza massima (ad esclusione dei

volumi tecnici) = 10,00 ml.
altezza massima per i volumi tecnici
e silos = 15,00 mt.

S: parcheggi ed eventuali autorimesse =1mq./20 mq. Sf di cui il 50% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf e liberamente accessibili.

 

5. Le aree ed i servizi da prevedersi all’atto degli interventi proposti, sono quelli di cui al punto 2 dell’art. 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

 

6. Gli interventi di ampliamento e/o completamento e/o riordino devono rispettare una fascia di rispetto da aree a diversa destinazione di cui all’art. 41 delle presenti N.T.A..

 

7. Per le ditte inserite nel registro delle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante e soggette all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, gli interventi sono subordinati alla verifica della sicurezza delle aree limitrofe in merito alla localizzazione delle lavorazioni ritenute a rischio e devono essere realizzati mediante misure costruttive ed impiantistiche che garantiscano la protezione del personale come la realizzazione di locali dotati di sistemi di aerazione atti ad isolare i locali dall’atmosfera esterna e di sistemi di condizionamento dei locali localizzati in posizione sicura rispetto alla sorgente di emissione di un eventuale rilascio di sostanze tossiche, il posizionamento di infissi a tenuta, la dotazione, in luoghi individuati e facilmente accessibili, di adeguati mezzi di protezione da utilizzarsi nell’emergenza, la realizzazione di una viabilità secondaria utile come vie di fuga in caso d’incidente che dovrà essere individuata anche tenendo conto dei percorsi utilizzati per l’arrivo dei mezzi di soccorso.

 

8. In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.