ART.
59 – AREE INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI DI RIORDINO DA ATTREZZARE
1. Riguardano
le aree dove sono compresi insediamenti industriali e/o artigianali esistenti
da mantenere, ristrutturare in loco o ampliare, previa adeguata organizzazione
dell’intera area di pertinenza e di quella circostante, della viabilità interna
ed esterna, delle infrastrutture ed attrezzature, e nelle quali possono essere
eventualmente ricavati ulteriori lotti per insediamenti artigianali aggiuntivi.
2. Sono
consentite le seguenti destinazioni:
a) - impianti
produttivi artigianali, industriali, commerciali (spacci aziendali);
b) -servizi
tecnici o amministrativi degli impianti artigianali;
c) - depositi
e magazzini;
d) - una sola
abitazione per ciascun impianto con una superficie utile lorda “Sul” massima di
200 mq. ad
uso del
custode o del titolare dell’azienda.
3. In queste
zone il P.R.G. si attua con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5° comma
della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata, anche
ai fini di determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di urbanizzazione ai
singoli interventi, ovvero tramite strumento urbanistico esecutivo a
discrezione dell’Amministrazione Comunale.
4. Si
applicano i seguenti indici e parametri:
Ut : indice di
utilizzazione territoriale = 3.000 mq./ha
Rc : rapporto di
copertura = 0,50 mq./mq.
H: altezza massima (ad esclusione dei
volumi tecnici) = 10,00 ml.
altezza
massima per i volumi tecnici
e silos = 15,00 mt.
S: parcheggi ed eventuali autorimesse =1mq./20
mq. Sf di cui il 50% in parcheggi di uso pubblico ai
margini della superficie fondiaria Sf e liberamente
accessibili.
5. Le aree ed i servizi da
prevedersi all’atto degli interventi proposti, sono quelli di cui al punto 2
dell’art. 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
6. Gli interventi di
ampliamento e/o completamento e/o riordino devono rispettare una fascia di
rispetto da aree a diversa destinazione di cui all’art. 41 delle presenti N.T.A..
7. Per le ditte inserite nel
registro delle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante e soggette
all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs.
17 agosto 1999, n. 334, gli interventi sono subordinati alla
verifica della sicurezza delle aree limitrofe in merito alla localizzazione
delle lavorazioni ritenute a rischio e devono essere realizzati mediante misure
costruttive ed impiantistiche che garantiscano la protezione del personale come
la realizzazione di locali dotati di sistemi di aerazione atti ad isolare i
locali dall’atmosfera esterna e di sistemi di condizionamento dei locali
localizzati in posizione sicura rispetto alla sorgente di emissione di un
eventuale rilascio di sostanze tossiche, il posizionamento di infissi a tenuta,
la dotazione, in luoghi individuati e facilmente accessibili, di adeguati mezzi
di protezione da utilizzarsi nell’emergenza, la realizzazione di una viabilità
secondaria utile come vie di fuga in caso d’incidente che dovrà essere
individuata anche tenendo conto dei percorsi utilizzati per l’arrivo dei mezzi
di soccorso.
8. In carenza di normativa si
fa riferimento al Codice Civile.