ART. 06 – DISTANZE ED ALTEZZE

 

A) – Distanze minime tra fabbricati

1.     Nelle aree residenziali di antica formazione di cui all’art. 50, le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale e comunque nel rispetto del Codice Civile.

2.     In tutte le altre aree è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari all’altezza del fabbricato più alto con minimo assoluto di mt. 10,00; questa norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

 

B) – Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade

1.     Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte aree destinate alla viabilità, con l’esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbano corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

-       mt. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;

-       mt. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;

 

-       mt. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15,00.

2.     Qualora le distanze tra fabbricati computate come sopra indicato risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.

3.     Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei paragrafi A) e B) di questo articolo, nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica.

 

C) – Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

1.     In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà sarà pari alla metà dell’altezza dell’edificio con un minimo assoluto di mt. 5,00.

2.     Sono ammesse distanze inferiori, per pareti non finestrate, nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica.

3.     In caso di parete cieca ai confini del lotto oggetto di intervento edilizio è possibile l’accostamento del nuovo edificio. E’ comunque obbligatorio l’accostamento in caso di presenza di edifici in linea e a schiera che presentino pareti cieche.

4.     E’ ammessa la costruzione in aderenza del confine di proprietà quando sussista scrittura privata tra i proprietari, registrabile in caso d’uso, che sancisca l’impegno a costruire in tempi diversi.

 

D) – Altezze

1.     Le altezze massime delle costruzioni sono stabilite al Titolo IV per le diverse aree in relazione agli indici di utilizzazione e di densità edilizia e alle Norme sulle distanze.

2.     L’altezza fra pavimento e soffitto nei vani abitabili non può essere inferiore a mt. 2,70, mentre nei corridoi e disimpegni non può essere inferiore a mt. 2,40.

3.     Nei locali con soffitto inclinato è ammessa, per le stanze d’abitazione, un’altezza minima di mt. 1,80 purché l’altezza media sia pari a mt. 2,70.

4.     Le altezze interne devono essere misurate dalla quota pavimento finito (rivestimento in cotto, linoleum, marmo, etc.).