ART. 60 – AREE CON IMPIANTI INDUSTRIALI E/O
ARTIGIANALI ESISTENTI CHE SI CONFERMANO NELLA LORO UBICAZIONE
1. Riguardano
gli impianti esistenti, da mantenere nelle attuali aree con possibilità di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento.
2. In queste
aree il P.R.G. si attua per intervento diretto; il relativo Permesso di
costruire è subordinato alla stipula di un Atto d’obbligo riguardante in
particolare le opere di urbanizzazione.
3. In queste
aree sono consentite le seguenti destinazioni:
a) - impianti industriali e/o artigianali;
b) - attrezzature commerciali al dettaglio
e/o all’ingrosso;
c) - servizi tecnici o amministrativi degli
impianti artigianali;
d) - depositi e magazzini;
e) - una sola abitazione per ciascun
impianto con una superficie utile lorda “Sul” massima di 200 mq. ad
uso del custode o del titolare dell’azienda.
4. Sono
consentiti:
a) - interventi di manutenzione
straordinaria degli edifici esistenti ivi comprese le abitazioni;
b) - ampliamenti nel rispetto degli indici e
parametri a seguito indicati;
c) - demolizione e ricostruzione degli
edifici esistenti nel rispetto degli indici e parametri di seguito
indicati.
5. Si
applicano i seguenti indici e parametri:
Uf : indice di
utilizzazione fondiaria = 0,50 mq./mq.
Rc : rapporto di
copertura = 0,50 mq./mq.
H : altezza massima (ad esclusione dei
volumi tecnici) = 10,00 ml.
altezza massima per i volumi tecnici
e silos =
15,00 mt.
Ds e Dc : distanza dalle strade e
dai confini = come indicato dall’art. 06
delle presenti Norme
S : parcheggi ed eventuali autorimesse = 1mq./20 mq. Sf di
cui il 50% in parcheggi di uso pubblico
ai margini della superficie fondiaria Sf .
Nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti,
la misura della dotazione di aree per attrezzature al servizio degli
insediamenti non deve essere inferiore al 10% della superficie fondiaria Sf.
6. Gli interventi nelle aree
interne al “nucleo di antica formazione” seguono le prescrizioni della tavola
3.D.V.
7.Gli oneri di urbanizzazione
primaria, possono essere assolti con l’ammodernamento, il ripristino e la
costruzione delle opere e con la cessione delle aree eventuali, in base a
quanto previsto dall’Atto d’obbligo, nonché con la realizzazione delle opere
necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi; gli oneri di urbanizzazione secondaria sono definiti dalla specifica
deliberazione del Consiglio Comunale.
8. In carenza di normativa si
fa riferimento al Codice Civile.
9. I Permessi di costruire
relativi alle aree e agli edifici con impianti produttivi attivi od inattivi,
per i quali si rendono opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree
attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione
industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri
comuni, oltrechè il riutilizzo per altre destinazioni
d’uso delle aree dimesse, sono consentiti alle seguenti condizioni:
l’utilizzo delle aree è
subordinato a Piano Particolareggiato (art. 38 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.) il quale segue, nell’iter di approvazione, i
disposti del 6°, 7° e 8° comma dell’art. 40 della L.R. n. 56/1977 modificato
con L.R. n. 70/1991.