ART. 60 – AREE CON IMPIANTI INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI ESISTENTI CHE SI CONFERMANO NELLA LORO UBICAZIONE

1. Riguardano gli impianti esistenti, da mantenere nelle attuali aree con possibilità di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e ampliamento.

 

2. In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto; il relativo Permesso di costruire è subordinato alla stipula di un Atto d’obbligo riguardante in particolare le opere di urbanizzazione.

 

3. In queste aree sono consentite le seguenti destinazioni:

a) - impianti industriali e/o artigianali;

b) - attrezzature commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso;

c) - servizi tecnici o amministrativi degli impianti artigianali;

d) - depositi e magazzini;

e) - una sola abitazione per ciascun impianto con una superficie utile lorda “Sul” massima di 200 mq. ad

uso del custode o del titolare dell’azienda.

 

4. Sono consentiti:

a) - interventi di manutenzione straordinaria degli edifici esistenti ivi comprese le abitazioni;

b) - ampliamenti nel rispetto degli indici e parametri a seguito indicati;

c) - demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti nel rispetto degli indici e parametri di seguito

indicati.

 

5. Si applicano i seguenti indici e parametri:

Uf : indice di utilizzazione fondiaria = 0,50 mq./mq.

Rc : rapporto di copertura = 0,50 mq./mq.

H : altezza massima (ad esclusione dei
volumi tecnici) = 10,00 ml.
altezza massima per i volumi tecnici

e silos  = 15,00 mt.

Ds e Dc : distanza dalle strade e dai confini =  come indicato dall’art. 06 delle presenti Norme

S : parcheggi ed eventuali autorimesse =    1mq./20 mq. Sf di cui il 50% in parcheggi di uso pubblico

ai margini della superficie fondiaria Sf .

 

Nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamenti, la misura della dotazione di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non deve essere inferiore al 10% della superficie fondiaria Sf.

 

6. Gli interventi nelle aree interne al “nucleo di antica formazione” seguono le prescrizioni della tavola 3.D.V.

 

7.Gli oneri di urbanizzazione primaria, possono essere assolti con l’ammodernamento, il ripristino e la costruzione delle opere e con la cessione delle aree eventuali, in base a quanto previsto dall’Atto d’obbligo, nonché con la realizzazione delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi; gli oneri di urbanizzazione secondaria sono definiti dalla specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

 

8. In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.

 

9. I Permessi di costruire relativi alle aree e agli edifici con impianti produttivi attivi od inattivi, per i quali si rendono opportuni interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività produttive in aree attrezzate o da attrezzare, di riordino o di nuovo impianto, a destinazione industriale od artigianale, nel territorio dello stesso Comune o di altri comuni, oltrechè il riutilizzo per altre destinazioni d’uso delle aree dimesse, sono consentiti alle seguenti condizioni:

l’utilizzo delle aree è subordinato a Piano Particolareggiato (art. 38 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.) il quale segue, nell’iter di approvazione, i disposti del 6°, 7° e 8° comma dell’art. 40 della L.R. n. 56/1977 modificato con L.R. n. 70/1991.