ART. 61 – AREE ED EDIFICI DA RISERVARE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

 

1.     Sono prevalentemente destinati a nuovi insediamenti terziari, collegamenti o non, a nuove infrastrutture dei trasporti. Per nuovi insediamenti terziari si intendono sale da esposizione e convegni, attrezzature commerciali al dettaglio, sedi per operatori economici, con tutti i servizi relativi con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla L.R. 12 novembre 1999, n. 28, dalla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59-10831, e dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, nonché gli impianti di commercializzazione all’ingrosso.

2.     Gli impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto.

3.     In queste aree il P.R.G. si attua per gli impianti esistenti e di nuovo impianto con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata, anche ai fini di determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di urbanizzazione ai singoli interventi nel rispetto degli standards di cui all’art. 65 delle presenti norme.

4.     Per il nuovo impianto si applicano i seguenti indici e parametri:

Ut  : indice di utilizzazione territoriale           =    3.000 mq./ha

Rc : rapporto di copertura                          =    0,25 mq./mq.

H  : altezza massima (ad esclusione dei

volumi tecnici)                                     =    10,00 ml.

Ds e Dc : distanza dalle strade e dai confini =    come indicato dall’art. 06 e nel rigoroso rispetto dell’art. 41 delle presenti Norme

S  : parcheggi ed eventuali autorimesse    =    0,8 mq./ 1 mq. Sul di cui il 50% in parcheggi  pubblici ai margini della superficie fondiaria Sf.

Per i nuovi insediamenti terziari, così come definiti al comma 1, dovranno essere rispettati gli standard urbanistici di cui all’art. 21, comma 1, punto 3 e comma 2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..

4.     Le attività terziarie esistenti, a condizione che non siano in contrasto con la destinazione consentita dalle norme di piano, possono subire ampliamenti per una quota massima pari al 30% della Sc esistente, con altezza massima H = 10,00 ml. o pari all’esistente.

5.     Detto ampliamento, nelle aree di cui all’art. 50 delle presenti norme, deve ottenersi esclusivamente entro gli edifici esistenti.

6.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.