ART. 61 – AREE ED
EDIFICI DA RISERVARE ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
1. Sono
prevalentemente destinati a nuovi insediamenti terziari, collegamenti o non, a
nuove infrastrutture dei trasporti. Per nuovi insediamenti terziari si
intendono sale da esposizione e convegni, attrezzature commerciali al dettaglio,
sedi per operatori economici, con tutti i servizi relativi con riferimento a
quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114,
dalla L.R. 12 novembre 1999, n. 28, dalla D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 così come modificata
dalla D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59-10831, e dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, nonché gli impianti di
commercializzazione all’ingrosso.
2. Gli
impianti dovranno essere attrezzati contro la produzione di inquinamenti
atmosferici, acustici e dei materiali solidi e liquidi di rifiuto.
3. In
queste aree il P.R.G. si attua per gli impianti esistenti e di nuovo impianto
con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata, anche ai fini di
determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di urbanizzazione ai singoli
interventi nel rispetto degli standards di cui
all’art. 65 delle presenti norme.
4. Per
il nuovo impianto si applicano i seguenti indici e parametri:
Ut : indice di utilizzazione territoriale =
3.000 mq./ha
Rc : rapporto di copertura = 0,25 mq./mq.
H : altezza massima (ad esclusione dei
volumi
tecnici) = 10,00 ml.
Ds e Dc : distanza dalle strade e dai confini
= come indicato dall’art. 06 e nel
rigoroso rispetto dell’art. 41 delle presenti Norme
S :
parcheggi ed eventuali autorimesse = 0,8
mq./ 1 mq. Sul di cui il 50% in parcheggi
pubblici ai margini della superficie fondiaria Sf.
Per
i nuovi insediamenti terziari, così come definiti al comma 1, dovranno essere
rispettati gli standard urbanistici di cui all’art. 21, comma 1, punto 3 e
comma 2 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
4. Le
attività terziarie esistenti, a condizione che non siano in contrasto con la
destinazione consentita dalle norme di piano, possono subire ampliamenti per
una quota massima pari al 30% della Sc esistente, con altezza massima H = 10,00
ml. o pari all’esistente.
5. Detto
ampliamento, nelle aree di cui all’art. 50 delle presenti norme, deve ottenersi
esclusivamente entro gli edifici esistenti.
6. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.