ART. 62 – AREE ED
EDIFICI DA RISERVARE AD INSEDIAMENTI DIREZIONALI
1. Sono
le aree destinate ad insediamenti direzionali quali uffici pubblici e privati.
In
queste aree il P.R.G. si attua con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5°
comma della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata,
anche ai fini di determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di
urbanizzazione ai singoli interventi nel rispetto degli standards
di cui alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
2. Si
applicano i seguenti indici e parametri:
If : indice di densità edilizia fondiaria = 1,5 mc./mq.
Rc : rapporto di copertura = 1 mq./ 3 mq.
H : altezza massima (ad esclusione dei
volumi
tecnici) = 10,00 ml.
Ds e Dc : distanza dalle strade e dai confini
= come indicato dall’art. 06 e nel
rigoroso rispetto dell’art. 42 delle presenti Norme
S :
parcheggi ed eventuali autorimesse = 1mq./ 1 mq. Sul di cui il 50% in parcheggi
di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf
.
3. In
carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.