ART. 62 – AREE ED EDIFICI DA RISERVARE AD INSEDIAMENTI DIREZIONALI

 

1.     Sono le aree destinate ad insediamenti direzionali quali uffici pubblici e privati.

In queste aree il P.R.G. si attua con intervento diretto ai sensi dell’art. 49, 5° comma della L.R. n. 56/1977 modificata ed integrata, anche ai fini di determinare le attribuzioni di oneri e/o opere di urbanizzazione ai singoli interventi nel rispetto degli standards di cui alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

2.     Si applicano i seguenti indici e parametri:

If  : indice di densità edilizia fondiaria         =    1,5  mc./mq.

Rc : rapporto di copertura                          =    1 mq./ 3 mq.

H  : altezza massima (ad esclusione dei

volumi tecnici)                                     =    10,00 ml.

Ds e Dc : distanza dalle strade e dai confini =    come indicato dall’art. 06 e nel rigoroso rispetto dell’art. 42 delle presenti Norme

S  : parcheggi ed eventuali autorimesse      =    1mq./ 1 mq. Sul di cui il 50% in parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria Sf .

3.     In carenza di normativa si fa riferimento al Codice Civile.