ART. 63 – AREE
DESTINATE AD ATTIVITA’ AGRICOLE
1. Sono
le aree destinate all’esercizio dell’agricoltura, intesa non soltanto come
attività produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema
idrogeologico del paesaggio e dell’equilibrio ecologico e naturale.
2. Il
Piano promuove la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la
tutela e l’efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro
accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e
sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
3. Sono
individuate:
a) - Aree
agricole di salvaguardia ambientale.
Riguardano
le zone agricole dove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria,
vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale o del prossimo
abitato; è imposto quindi il mantenimento dello stato di fatto e in
particolare, dove esistenti, di viali alberati, filari di alberi, gruppi di
alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde; altresì non
è consentito l’interramento delle teste di fontanile, neppure se connesso con
lo svolgimento delle pratiche agricole o con l’effettuazione di interventi di
miglioramento fondiario.
Per
le aziende agricole attualmente insediate sono consentiti interventi di
ampliamento.
b) - Aree
agricole normali.
Riguardano
le aree agricole senza particolari limitazioni.
4. In
queste zone sono consentite abitazioni o attrezzature necessarie alle attività
di cui sopra e precisamente:
a) - abitazioni
per diretti coltivatori della terra;
b) - stalle,
porcilaie, edifici ed infrastrutture al servizio degli allevamenti;
c) - silos,
serbatoi, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole,
essiccatoi;
d) - abitazioni
padronali.
5. E’
consentito il mutamento di destinazione d’uso nei casi di cui al comma 7° del
precedente art. 08 subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico
esecutivo all’interno del quale siano rispettati i seguenti parametri:
- l’indice
di densità edilizia fondiaria, il rapporto di copertura e le altezze massime
dovranno essere mantenute uguali all’esistente.
6. Sono
consentite le seguenti destinazioni d’uso:
a) - le
residenze e le relative pertinenze funzionali;
b) - il
commercio al dettaglio e artigianato di servizio, uffici per una superficie
utile lorda non superiore al 20% della superficie totale;
c) - ristoranti,
bar, aziende agrituristiche, strutture di ospitalità temporanea o di ristoro;
d) - spazi
pubblici ad uso didattico, culturale.
Le
aree e i servizi da prevedersi, all’atto dell’intervento proposto, sono quelli
di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
7. I
Permessi di costruire per l’edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:
a) - agli
imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio
1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n.
18, anche quali soci di cooperative;
b) - ai
proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli
imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti
alla conduzione del fondo;
c) - agli
imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo
comma dell’art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive
modifiche ed integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell’art. 25
della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.,
che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata.
8. Tutti
gli altri Permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati
ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
9. Il
rilascio dei Permessi di costruire per gli interventi edificatori nelle zone
agricole è subordinato alla presentazione al sindaco di un atto di impegno
dell’avente diritto che preveda:
a) - il
mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività
agricola;
b) - le
classi di coltura in atto e in progetto a norma del 18° comma dell’art. 25
della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
c) - il
vincolo del trasferimento di cubatura di cui al comma 17° dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
d) - le sanzioni,
oltre a quelle dell’art. 69 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., per l’inosservanza degli impegni assunti.
10. L’atto
è trascritto a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese del titolare del
Permesso sui registri della proprietà immobiliare.
Non
sono soggetti all’obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli
interventi previsti dalle lettere d), e), f), dell’art. 9 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.
In
queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto.
11. La
richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una
relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle
loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto
e/o in proprietà) dell’azienda e ai suoi programmi produttivi.
12. Per
i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il
25% della base alimentare necessaria all’allevamento. Per gli allevamenti su indicati
il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.
13. Le
attività zootecniche esistenti e di nuovo impianto sono sottoposte a parere
preventivo ed a periodici controlli da parte dell’Autorità Sanitaria finalizzati
in particolare all’accertamento del grado di funzionamento degli impianti di
depurazione o smaltimento, con speciale attenzione alle porcilaie.
14. L’impianto
di nuove porcilaie, fino all’individuazione di precise aree e zone da parte del
piano di sviluppo agricolo, potrà essere localizzato esclusivamente nell’ambito
delle fasce di rispetto di quelle preesistenti (adeguandone l’estensione) a
queste condizioni:
a) - che
non esistano residenze rurali, ad eccezione di quelle del conduttore, per un
raggio di 150 mt. e 250 mt.
Per le aree sottovento ai venti dominanti;
b) - che
distino non meno di 250 mt. dal limite delle aree
urbane.
15. La
realizzazione della fascia piantumata attorno alle porcilaie è condizione per
il rilascio del Permesso di costruire anche per interventi edilizi di altro
tipo (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti, etc.).
16. Il
Piano classifica le aree extraurbane secondo le colture agricole in atto a cui
assegna, ai fini del computo del volume edificabile per le abitazioni rurali,
gli indici di densità edilizia fondiaria seguenti:
a) - terreni
e colture orticole o floricole specializzate =
0,05 mc./mq.
b) - terreni
a colture legnose specializzate = 0,03 mc./mq.
c) - terreni
a seminativo ed a prato permanente =
0,02 mc./mq.
d) - terreni
a bosco ed a coltivazione industriale
legno annessi ad aziende agricole in misura
non superiore a
e) - terreni
a pascolo e a prato pascolo permanente
di aziende silvo-pastorali
per abitazioni non
superiori a 500 mc.
per ogni azienda =
0,001 mc./mq.
H : altezza massima per gli edifici
residenziali = 7,00 mt.
H : altezza massima per le attrezzature necessarie
all’attività = 10,00 mt.
H : altezza massima per i silos = 15,00 mt.
H : altezza massima per apparecchi di
sollevamento = 20,00 mt.
Dc
: distanza dai confini =
5,00 mt.
Rc : rapporto di copertura = 0,30 mq./mq.
17. In
ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel
complesso superare un volume di mc. 1.500.
18. Il
volume edificabile per le abitazioni rurali, di cui al comma precedente, è
computato per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati
catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.
19. Nel
computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le
infrastrutture di cui al 4° comma lettera b) e c) del presente articolo.
20. E’
ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche
non contigui, entro la distanza dal centro aziendale di km. 10.
21. Per
le aziende che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso, nell’ambito
di aree a destinazione agricola, l’accorpamento dei volumi sull’area di un solo
comune, a condizione che l’edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc.
22. Gli indici
di densità edilizia fondiaria si intendono riferiti alle colture
in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione del
relativo indice di densità edilizia fondiaria sono verificati dal Comune in
sede di rilascio di Permesso di costruire, senza che costituiscano variante al P.R.G..
23. Il
trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi dei commi
precedenti del presente articolo, deve risultare da apposito Atto di vincolo
trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi
trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è
stata utilizzata ai fini edificatori sono destinati a “non aedificandi”
e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
24. Per
gli edifici a residenza rurale sono consentiti interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
25. Per
tutti gli edifici residenziali sono consentiti ampliamenti fino al 50% della superficie
utile lorda (Sul) ricavata esclusivamente nei volumi agricoli contigui ed in
allineamento con gli stessi, a condizione che l’alloggio ampliato non superi
130 mq. di superficie utile lorda (Sul).
26. Nell’ambito
delle “Cascine” individuate sulla tavola 3.B.V. per gli edifici al servizio
dell’attività agricole sono consentiti gli interventi di manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ampliamento limitato alla superficie necessaria al miglioramento o adeguamento
degli impianti igienico – sanitari.
Le
residenze rurali e gli edifici al servizio dell’attività agricola devono
prioritariamente essere ricavati attraverso il riuso degli edifici e dei
rustici esistenti, abbandonati o dimessi.
Gli
elementi accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze d’uso in funzione
dello svolgimento dell’attività agricola devono essere realizzati nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie e utilizzando i
materiali edilizi tradizionali.
Le
residenze rurali e gli edifici al servizio dell’attività agricola di nuova
costruzione devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche e
tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali e prioritariamente
posti in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire
elementi di completamento o riorganizzazione dell’impianto storico.
27. E’
ammessa la costruzione di edifici ed infrastrutture al servizio degli
allevamenti ittici nel rispetto dei parametri edilizi precedentemente indicati
al 16° comma e per una superficie utile lorda complessiva non
superiore a mq. 250.
28. Nelle
aree agricole è consentita l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato
con depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili,
esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere, baracche e tettoie
destinate ad usi diversi dall’abitazione e dall’attività agricola, per un tempo
non superiore a 60 giorni ed a condizione che allo scadere del termine vengano
ripristinate le caratteristiche preesistenti dell’area.
29. Se
l’area in oggetto è pubblica, il Comune richiede una garanzia fidejussoria pari alla stima della spesa occorrente per il
ripristino.
30. La
costruzione di impianti per la conservazione (salvo quelli strettamente
necessari alla corretta conduzione delle aziende agricole), lavorazione,
trasformazione e commercializzazione delle produzioni (salvo quelli
strettamente necessari alla commercializzazione del fondo stesso) degli
imprenditori agricoli singoli o associati può avvenire esclusivamente nelle
aree industriali, artigianali esistenti, in via di completamento o di nuovo
impianto.
31. Per
quanto non precisato nel presente articolo valgono le norme dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..