ART. 63 – AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ AGRICOLE

 

1.     Sono le aree destinate all’esercizio dell’agricoltura, intesa non soltanto come attività produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico del paesaggio e dell’equilibrio ecologico e naturale.

2.     Il Piano promuove la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l’efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.

3.     Sono individuate:

a) -    Aree agricole di salvaguardia ambientale.

Riguardano le zone agricole dove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente, a protezione dell’ambiente naturale o del prossimo abitato; è imposto quindi il mantenimento dello stato di fatto e in particolare, dove esistenti, di viali alberati, filari di alberi, gruppi di alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde; altresì non è consentito l’interramento delle teste di fontanile, neppure se connesso con lo svolgimento delle pratiche agricole o con l’effettuazione di interventi di miglioramento fondiario.

Per le aziende agricole attualmente insediate sono consentiti interventi di ampliamento.

b) -   Aree agricole normali.

Riguardano le aree agricole senza particolari limitazioni.

4.     In queste zone sono consentite abitazioni o attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

a) -    abitazioni per diretti coltivatori della terra;

b) -   stalle, porcilaie, edifici ed infrastrutture al servizio degli allevamenti;

c) -    silos, serbatoi, magazzini per i prodotti del suolo, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;

d) -   abitazioni padronali.

5.     E’ consentito il mutamento di destinazione d’uso nei casi di cui al comma 7° del precedente art. 08 subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo all’interno del quale siano rispettati i seguenti parametri:

-      l’indice di densità edilizia fondiaria, il rapporto di copertura e le altezze massime dovranno essere mantenute uguali all’esistente.

6.     Sono consentite le seguenti destinazioni d’uso:

a) -    le residenze e le relative pertinenze funzionali;

b) -   il commercio al dettaglio e artigianato di servizio, uffici per una superficie utile lorda non superiore al 20% della superficie totale;

c) -    ristoranti, bar, aziende agrituristiche, strutture di ospitalità temporanea o di ristoro;

d) -   spazi pubblici ad uso didattico, culturale.

Le aree e i servizi da prevedersi, all’atto dell’intervento proposto, sono quelli di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

7.     I Permessi di costruire per l’edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:

a) -    agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle leggi regionali 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;

b) -   ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) -    agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell’art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., che hanno residenza e domicilio nell’azienda interessata.

8.     Tutti gli altri Permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

9.     Il rilascio dei Permessi di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al sindaco di un atto di impegno dell’avente diritto che preveda:

a) -    il mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’attività agricola;

b) -   le classi di coltura in atto e in progetto a norma del 18° comma dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

c) -    il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al comma 17° dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

d) -   le sanzioni, oltre a quelle dell’art. 69 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., per l’inosservanza degli impegni assunti.

10.  L’atto è trascritto a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese del titolare del Permesso sui registri della proprietà immobiliare.

Non sono soggetti all’obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f), dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto.

11.  La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati e delle loro dimensioni rispetto alle dimensioni delle superfici colturali (in affitto e/o in proprietà) dell’azienda e ai suoi programmi produttivi.

12.  Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 25% della base alimentare necessaria all’allevamento. Per gli allevamenti su indicati il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi.

13.  Le attività zootecniche esistenti e di nuovo impianto sono sottoposte a parere preventivo ed a periodici controlli da parte dell’Autorità Sanitaria finalizzati in particolare all’accertamento del grado di funzionamento degli impianti di depurazione o smaltimento, con speciale attenzione alle porcilaie.

14.  L’impianto di nuove porcilaie, fino all’individuazione di precise aree e zone da parte del piano di sviluppo agricolo, potrà essere localizzato esclusivamente nell’ambito delle fasce di rispetto di quelle preesistenti (adeguandone l’estensione) a queste condizioni:

a) -    che non esistano residenze rurali, ad eccezione di quelle del conduttore, per un raggio di 150 mt. e 250 mt. Per le aree sottovento ai venti dominanti;

b) -   che distino non meno di 250 mt. dal limite delle aree urbane.

15.  La realizzazione della fascia piantumata attorno alle porcilaie è condizione per il rilascio del Permesso di costruire anche per interventi edilizi di altro tipo (restauri, ristrutturazioni, ampliamenti, etc.).

16.  Il Piano classifica le aree extraurbane secondo le colture agricole in atto a cui assegna, ai fini del computo del volume edificabile per le abitazioni rurali, gli indici di densità edilizia fondiaria seguenti:

a) -    terreni e colture orticole o floricole specializzate                      = 0,05   mc./mq.

b) -   terreni a colture legnose specializzate                                      = 0,03   mc./mq.

c) -    terreni a seminativo ed a prato permanente                             = 0,02   mc./mq.

d) -   terreni a bosco ed a coltivazione industriale

legno annessi ad aziende agricole in misura

non superiore a 5 ettari per azienda                                          = 0,01   mc./mq.

e) -    terreni a pascolo e a prato pascolo permanente

di aziende silvo-pastorali per abitazioni non

superiori a 500 mc. per ogni azienda                                        = 0,001 mc./mq.

H  : altezza massima per gli edifici residenziali                                = 7,00 mt.

H  : altezza massima per le attrezzature necessarie all’attività           = 10,00 mt.

H  : altezza massima per i silos                                                       = 15,00 mt.

H  : altezza massima per apparecchi di sollevamento                      = 20,00 mt.

Dc : distanza dai confini                                                                = 5,00 mt.  

Rc : rapporto di copertura                                                              = 0,30 mq./mq.

17.  In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel complesso superare un volume di mc. 1.500.

18.  Il volume edificabile per le abitazioni rurali, di cui al comma precedente, è computato per ogni azienda agricola, al netto dei terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti.

19.  Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 4° comma lettera b) e c) del presente articolo.

20.  E’ ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro aziendale di km. 10.

21.  Per le aziende che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso, nell’ambito di aree a destinazione agricola, l’accorpamento dei volumi sull’area di un solo comune, a condizione che l’edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc.

22.  Gli indici di densità edilizia fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l’applicazione del relativo indice di densità edilizia fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di Permesso di costruire, senza che costituiscano variante al P.R.G..

23.  Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, deve risultare da apposito Atto di vincolo trascritto nei registri della proprietà immobiliare. Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinati a “non aedificandi” e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

24.  Per gli edifici a residenza rurale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

25.  Per tutti gli edifici residenziali sono consentiti ampliamenti fino al 50% della superficie utile lorda (Sul) ricavata esclusivamente nei volumi agricoli contigui ed in allineamento con gli stessi, a condizione che l’alloggio ampliato non superi 130 mq. di superficie utile lorda (Sul).

26.  Nell’ambito delle “Cascine” individuate sulla tavola 3.B.V. per gli edifici al servizio dell’attività agricole sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento limitato alla superficie necessaria al miglioramento o adeguamento degli impianti igienico – sanitari.

Le residenze rurali e gli edifici al servizio dell’attività agricola devono prioritariamente essere ricavati attraverso il riuso degli edifici e dei rustici esistenti, abbandonati o dimessi.

Gli elementi accessori e gli impianti richiesti dalle esigenze d’uso in funzione dello svolgimento dell’attività agricola devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie e utilizzando i materiali edilizi tradizionali.

Le residenze rurali e gli edifici al servizio dell’attività agricola di nuova costruzione devono essere realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali e prioritariamente posti in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento o riorganizzazione dell’impianto storico.

27.  E’ ammessa la costruzione di edifici ed infrastrutture al servizio degli allevamenti ittici nel rispetto dei parametri edilizi precedentemente indicati al 16° comma e per una superficie utile lorda complessiva non superiore a mq. 250.

28.  Nelle aree agricole è consentita l’occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere, baracche e tettoie destinate ad usi diversi dall’abitazione e dall’attività agricola, per un tempo non superiore a 60 giorni ed a condizione che allo scadere del termine vengano ripristinate le caratteristiche preesistenti dell’area.

29.  Se l’area in oggetto è pubblica, il Comune richiede una garanzia fidejussoria pari alla stima della spesa occorrente per il ripristino.

30.  La costruzione di impianti per la conservazione (salvo quelli strettamente necessari alla corretta conduzione delle aziende agricole), lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni (salvo quelli strettamente necessari alla commercializzazione del fondo stesso) degli imprenditori agricoli singoli o associati può avvenire esclusivamente nelle aree industriali, artigianali esistenti, in via di completamento o di nuovo impianto.

31.  Per quanto non precisato nel presente articolo valgono le norme dell’art. 25 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..