ART. 64 – AREE PER
ATTREZZATURE E SERVIZI IN INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
1. Sono
suddivise in:
a) - aree
per l’istruzione;
b) - aree
ed edifici per attrezzature di interesse comune;
c) - aree
per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
d) - aree
per parcheggi pubblici.
2. In
queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto delle
indicazioni di cui ai commi seguenti.
3. Aree
per l’istruzione.
Sono
destinate alle seguenti attrezzature: asili nido, scuole materne, scuole
elementari, scuole medie dell’obbligo.
Le
modalità d’intervento per gli edifici di nuova costruzione sono regolate dalle
norme tecniche sull’edilizia scolastica contenute nel D.M. 18.12.1975 e dalla
legge 11.01.1996, n. 23.
Le
aree per le attrezzature di nuovi impianti dovranno contenere spazi minimi per
parcheggi pari a 1/4 della superficie utile lorda (Sul).
4. Aree
ed edifici per attrezzature di interesse comune.
Sono
destinate alle attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali,
associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, mercati e centri commerciali
pubblici (esclusivamente per la distribuzione al dettaglio).
Per
queste ultime è ammessa
Scaduto
il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena
proprietà dell’edificio e termina ogni obbligo nei confronti del
Concessionario.
Nelle
nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:
Uf : indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq./mq.
S : parcheggi = 1mq./4 mq. Sul.
5. Aree
per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport.
Sono
destinati a parchi naturali ed aree attrezzate per il gioco e lo svago; e per
aree destinate ad impianti sportivi coperti o scoperti.
La
realizzazione delle attrezzature sportive può essere concessa anche a
cooperative, associazioni sportive o altri enti sportivi su aree concesse in
diritto di superficie a condizione che nei rispettivi organismi direttivi e
decisionali sia rappresentata di diritto l’Amministrazione Comunale; il
progetto viene realizzato conformemente alle esigenze comunali e collettive; la
gestione, regolata da apposita convenzione, ha durata non superiore a 25 anni;
scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena
proprietà dell’edificio e termina ogni obbligo nei confronti del concessionario.
Nelle
aree attrezzate con impianti sportivi si applicano i seguenti indici e
parametri:
Uf : indice di utilizzazione fondiaria
- per
gli impianti coperti = 0,25 mq./mq.
- per
gli impianti scoperti = 0,50 mq./mq.
S : parcheggi = 1mq./20 mq. Sul.
L’edificio
pubblico, indicato in cartografia sulla tavola
Attività
ammesse: compatibili con la residenza quali commercio al
dettaglio, artigianato di servizio, uffici e studi professionali per una superficie
utile lorda (Sul) non superiore al 30 % della superficie utile lorda
dell’edificio.
Superficie coperta massima ammissibile:
mq. 400.
Altezza massima consentita: ml. 7,50.
L’Amministrazione
Comunale potrà intervenire direttamente ovvero concedere la possibilità
edificatoria ad altro soggetto interessato.
In
questo caso potrà solamente agire mediante la concessione amministrativa del
diritto di superficie dell’area interessata dalla costruzione da sottoporre a Permesso
di costruire, con le approvazioni, caso per caso, nel rispetto delle norme
regolatrici della materia interessata.
6. Aree
per spazi di sosta a parcheggio.
Sono
aree destinate ad assolvere ai fabbisogni di sosta e parcheggio delle aree
residenziali, ed anche extraresidenziali.
Dette
aree sono acquisite ed attrezzate dalla Pubblica Amministrazione ad eccezione
delle aree destinate ad autorimessa specificatamente segnalate nelle tavole di
Piano; per la realizzazione da parte di cooperative, enti o privati, si
applicano le prescrizioni contenute all’art. 67 delle presenti Norme.
7. Si
richiamano le specifiche disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..