ART. 64 – AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI IN INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

 

1.     Sono suddivise in:

a) -    aree per l’istruzione;

b) -   aree ed edifici per attrezzature di interesse comune;

c) -    aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

d) -   aree per parcheggi pubblici.

2.     In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi seguenti.

3.     Aree per l’istruzione.

Sono destinate alle seguenti attrezzature: asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo.

Le modalità d’intervento per gli edifici di nuova costruzione sono regolate dalle norme tecniche sull’edilizia scolastica contenute nel D.M. 18.12.1975 e dalla legge 11.01.1996, n. 23.

Le aree per le attrezzature di nuovi impianti dovranno contenere spazi minimi per parcheggi pari a 1/4 della superficie utile lorda (Sul).

4.     Aree ed edifici per attrezzature di interesse comune.

Sono destinate alle attrezzature partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, mercati e centri commerciali pubblici (esclusivamente per la distribuzione al dettaglio).

Per queste ultime è ammessa la Concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che, costruendo l’edificio a proprie spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non inferiore a 30, garantita da apposita convenzione con il controllo pubblico sul servizio.

Scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena proprietà dell’edificio e termina ogni obbligo nei confronti del Concessionario.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici e parametri:

Uf  : indice di utilizzazione fondiaria                        =    0,60 mq./mq.

S  : parcheggi                                            =    1mq./4 mq. Sul.

5.     Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport.

Sono destinati a parchi naturali ed aree attrezzate per il gioco e lo svago; e per aree destinate ad impianti sportivi coperti o scoperti.

La realizzazione delle attrezzature sportive può essere concessa anche a cooperative, associazioni sportive o altri enti sportivi su aree concesse in diritto di superficie a condizione che nei rispettivi organismi direttivi e decisionali sia rappresentata di diritto l’Amministrazione Comunale; il progetto viene realizzato conformemente alle esigenze comunali e collettive; la gestione, regolata da apposita convenzione, ha durata non superiore a 25 anni; scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune entra in piena proprietà dell’edificio e termina ogni obbligo nei confronti del concessionario.

Nelle aree attrezzate con impianti sportivi si applicano i seguenti indici e parametri:

Uf  : indice di utilizzazione fondiaria                       

-      per gli impianti coperti                          =    0,25 mq./mq.

-      per gli impianti scoperti                         =    0,50 mq./mq.

S  : parcheggi                                            =    1mq./20 mq. Sul.

L’edificio pubblico, indicato in cartografia sulla tavola 3.C.V., può essere oggetto di recupero, ristrutturazione, trasformazione, ampliamento, anche mediante demolizione e ricostruzione. Comunque il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona edificata circostante.

Attività ammesse: compatibili con la residenza quali commercio al dettaglio, artigianato di servizio, uffici e studi professionali per una superficie utile lorda (Sul) non superiore al 30 % della superficie utile lorda dell’edificio.

Superficie coperta massima ammissibile: mq. 400.

Altezza massima consentita: ml. 7,50.

L’Amministrazione Comunale potrà intervenire direttamente ovvero concedere la possibilità edificatoria ad altro soggetto interessato.

In questo caso potrà solamente agire mediante la concessione amministrativa del diritto di superficie dell’area interessata dalla costruzione da sottoporre a Permesso di costruire, con le approvazioni, caso per caso, nel rispetto delle norme regolatrici della materia interessata.

La C.E.I. può prescrivere operatività in genere, caso per caso, in relazione al tipo di intervento proposto.

6.     Aree per spazi di sosta a parcheggio.

Sono aree destinate ad assolvere ai fabbisogni di sosta e parcheggio delle aree residenziali, ed anche extraresidenziali.

Dette aree sono acquisite ed attrezzate dalla Pubblica Amministrazione ad eccezione delle aree destinate ad autorimessa specificatamente segnalate nelle tavole di Piano; per la realizzazione da parte di cooperative, enti o privati, si applicano le prescrizioni contenute all’art. 67 delle presenti Norme.

7.     Si richiamano le specifiche disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..