ART. 65 – AREE PER
ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
1. Sono
le aree individuate nell’ambito di S.U.E. e suddivise
in:
a) - aree
per spazi a verde pubblico;
b) - aree
per parcheggi pubblici.
In
queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto delle
prescrizioni di cui ai commi seguenti.
2. Aree
per spazi a verde pubblico
Per
queste aree č ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a
cooperative, enti o privati, per la realizzazione di chioschi, edicole o altre
strutture similari, anche a carattere provvisorio.
In
queste aree si applicano i seguenti parametri:
Uf :
indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq./mq.
Sc:
superficie coperta massima ammissibile =
200 mq.
H :
altezza massima consentita = 7,50 ml.
S :
superficie parcheggi: = 1mq./20 mq. Sul.
3. Aree
per parcheggi pubblici
Dette
aree sono acquisite mediante convenzione dalla pubblica amministrazione ad
eccezione delle aree destinate ad autorimesse specificatamente segnalate nelle
tavole di Piano; per la realizzazione da parte di cooperative, enti o privati,
si applicano le prescrizioni contenute all’art. 67 delle presenti Norme.
4. Si
richiamano le specifiche disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..