ART. 65 – AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

1.     Sono le aree individuate nell’ambito di S.U.E. e suddivise in:

a) -    aree per spazi a verde pubblico;

b) -   aree per parcheggi pubblici.

In queste aree il P.R.G. si attua per intervento diretto nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi seguenti.

2.     Aree per spazi a verde pubblico

Per queste aree č ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati, per la realizzazione di chioschi, edicole o altre strutture similari, anche a carattere provvisorio.

In queste aree si applicano i seguenti parametri:

Uf : indice di utilizzazione fondiaria                                     = 0,60 mq./mq.

Sc: superficie coperta massima ammissibile                       = 200 mq.

H : altezza massima consentita                               = 7,50 ml.

S : superficie parcheggi:                                        = 1mq./20 mq. Sul.

3.     Aree per parcheggi pubblici

Dette aree sono acquisite mediante convenzione dalla pubblica amministrazione ad eccezione delle aree destinate ad autorimesse specificatamente segnalate nelle tavole di Piano; per la realizzazione da parte di cooperative, enti o privati, si applicano le prescrizioni contenute all’art. 67 delle presenti Norme.

4.     Si richiamano le specifiche disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..