ART. 67 – AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE

 

1.     Sono ricavate:

a) -    nelle aree per parcheggi pubblici indicati dal P.R.G. attraverso le planimetrie;

b) -   nelle aree per la viabilità, come previsto dall’art. 69 delle presenti Norme, anche se non indicati espressamente nelle planimetrie in base al progetto esecutivo dei singoli tronchi stradali;

c) -    in tutte le zone pubbliche e private, in base ai parametri indicati dalle presenti Norme.

2.     I parcheggi di cui alle lettere a) e b) sono esclusivamente pubblici, anche se realizzati con cessione temporanea del diritto di superficie; quelli di cui alla lettera c) sono di uso pubblico e privato.

3.     In tutti i parcheggi a livello stradale, saranno messe a dimora piante di alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 200 mq. di superficie fondiaria destinata a parcheggio.

4.     Una quota di almeno il 30% della superficie destinata a parcheggi e autorimesse, in base ai parametri previsti dalle presenti Norme, sarà destinato a parcheggi di uso pubblico ai margini della superficie fondiaria, in contatto diretto con la rete viaria, nel caso che la stessa superficie fondiaria non sia superiore a mq. 1.500.

5.     Le autorimesse private al servizio della residenza possono essere realizzate internamente alla superficie coperta dell’edificio, interrate o al piano terreno.

6.     Possono anche essere realizzate nuove costruzioni destinate ad autorimessa a servizio degli edifici sprovvisti alla data di adozione della variante di P.R.G., a condizione che siano realizzate in muratura, con copertura a uno o a due falde, nel rispetto dei seguenti parametri:

H  : altezza media               = mt. 2,50 all’intradosso del solaio di copertura con altezza di colmo non superiore a mt. 3,00;

Sc: superficie coperta        = mq. 20,00 per ogni unità immobiliare residenziale.

Tali costruzioni potranno essere edificate sul confine di proprietà nel rispetto del Codice Civile.

7.     E’ consentita la costruzione di autorimesse in aderenza al confine di proprietà verso adiacenti aree pubbliche purché in allineamento a fabbricati preesistenti, il tutto in deroga alle distanze di cui all’art. 06.

8.     Nelle nuove costruzioni dovranno essere riservati spazi per parcheggi e autorimesse almeno nella seguente misura minima:

a) -    edifici pubblici                                                                       = 1/3 Sul

b) -   edifici direzionali e terziari                                           = 1/3 Sul

c) -    edifici per lo svago, come teatri, cinema, ristoranti, etc.           = 2/3 Sul

d) -   edifici per alberghi, pensioni                                       = 1/3 Sul.

9.     Negli articoli relativi alle singole aree saranno ulteriormente precisate le dotazioni minime di spazi per parcheggi e autorimesse.

10.  Le aree pubbliche indicate nelle tavole di piano destinate ad accogliere autorimesse potranno essere realizzate direttamente dal Comune o da Cooperative, enti o privati su progetto comunale ai sensi dei commi precedenti, sulle aree indicate cedute in diritto di superficie.

11.  In caso di cessione delle aree per la realizzazione di autorimesse per conto di terzi dovrà essere stabilita una convenzione indicante il prezzo di cessione sulla base del semplice costo di costruzione documentato, e del canone di affitto che dovrà superare la quota del 3% del costo di costruzione documentato adeguabile a partire dal terzo anno secondo le modalità in vigore per la determinazione dell’equo canone.

12.  Il Comune avrà comunque la facoltà di individuare una parte di utenti delle autorimesse realizzate non superiore al 60%.