ART. 67 – AREE DI PARCHEGGIO E AUTORIMESSE
1. Sono
ricavate:
a) - nelle
aree per parcheggi pubblici indicati dal P.R.G. attraverso le planimetrie;
b) - nelle
aree per la viabilità, come previsto dall’art. 69 delle presenti Norme, anche
se non indicati espressamente nelle planimetrie in base al progetto esecutivo
dei singoli tronchi stradali;
c) - in
tutte le zone pubbliche e private, in base ai parametri indicati dalle presenti
Norme.
2. I
parcheggi di cui alle lettere a) e b) sono esclusivamente pubblici, anche se
realizzati con cessione temporanea del diritto di superficie; quelli di cui
alla lettera c) sono di uso pubblico e privato.
3. In
tutti i parcheggi a livello stradale, saranno messe a dimora piante di alto
fusto nella misura di 1 pianta ogni 200 mq. di superficie fondiaria destinata a
parcheggio.
4. Una
quota di almeno il 30% della superficie destinata a parcheggi e autorimesse, in
base ai parametri previsti dalle presenti Norme, sarà destinato a parcheggi di
uso pubblico ai margini della superficie fondiaria, in contatto diretto con la
rete viaria, nel caso che la stessa superficie fondiaria non sia superiore a
mq. 1.500.
5. Le
autorimesse private al servizio della residenza possono essere realizzate
internamente alla superficie coperta dell’edificio, interrate o al piano
terreno.
6. Possono
anche essere realizzate nuove costruzioni destinate ad autorimessa a servizio
degli edifici sprovvisti alla data di adozione della variante di P.R.G., a
condizione che siano realizzate in muratura, con copertura a uno o a due falde,
nel rispetto dei seguenti parametri:
H :
altezza media = mt. 2,50 all’intradosso del solaio di copertura con altezza
di colmo non superiore a mt. 3,00;
Sc:
superficie coperta = mq. 20,00 per
ogni unità immobiliare residenziale.
Tali
costruzioni potranno essere edificate sul confine di proprietà nel rispetto del
Codice Civile.
7. E’
consentita la costruzione di autorimesse in aderenza al confine di proprietà
verso adiacenti aree pubbliche purché in allineamento a fabbricati
preesistenti, il tutto in deroga alle distanze di cui all’art. 06.
8. Nelle
nuove costruzioni dovranno essere riservati spazi per parcheggi e autorimesse
almeno nella seguente misura minima:
a) - edifici
pubblici = 1/3 Sul
b) - edifici
direzionali e terziari =
1/3 Sul
c) - edifici
per lo svago, come teatri, cinema, ristoranti, etc. = 2/3 Sul
d) - edifici
per alberghi, pensioni =
1/3 Sul.
9. Negli
articoli relativi alle singole aree saranno ulteriormente precisate le dotazioni
minime di spazi per parcheggi e autorimesse.
10. Le
aree pubbliche indicate nelle tavole di piano destinate ad accogliere
autorimesse potranno essere realizzate direttamente dal Comune o da Cooperative,
enti o privati su progetto comunale ai sensi dei commi precedenti, sulle aree
indicate cedute in diritto di superficie.
11. In
caso di cessione delle aree per la realizzazione di autorimesse per conto di
terzi dovrà essere stabilita una convenzione indicante il prezzo di cessione
sulla base del semplice costo di costruzione documentato, e del canone di
affitto che dovrà superare la quota del 3% del costo di costruzione documentato
adeguabile a partire dal terzo anno secondo le modalità in vigore per la
determinazione dell’equo canone.
12. Il Comune
avrà comunque la facoltà di individuare una parte di utenti delle autorimesse
realizzate non superiore al 60%.