ART. 69 – AREE PER LA VIABILITA’ E LE FERROVIE

 

A.    Aree per la viabilità.

1.     Sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico.

2.     In queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto o mediante piani tecnici esecutivi.

3.     L’indicazione grafica contenuta nelle tavole di piano relativa alle strade, ai parcheggi, alle fasce di rispetto, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo delle opere e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso senza che ciò comporti variante al P.R.G., se compreso nelle fasce di rispetto indicate.

4.     Nelle aree per la viabilità, oltre alle opere stradali – per i mezzi meccanici ed i pedoni – e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, etc., potranno realizzarsi impianti di verde, di arredo stradale, canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, etc.), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento carburanti, nel rispetto delle presenti norme sugli accessi e sulle distanze, con una Uf = 1/200 mq./mq. della superficie destinata al parcheggio. Tali stazioni potranno sorgere unicamente su aree di proprietà pubblica: per la realizzazione degli edifici e degli impianti è ammessa la Concessione temporanea del diritto di superficie a cooperative, enti o privati che costruendo l’intera attrezzatura a proprie spese su progetto conforme alle esigenze comunali, assumono la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non superiore a 25; scaduto il termine non rinnovabile della Concessione, il Comune entra in piena proprietà dell’attrezzatura e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario, che ne cessa l’uso.

5.     Le aree per la viabilità non utilizzate dal progetto esecutivo, sia per le sedi stradali che per le altre destinazioni sopra elencate, non saranno necessariamente acquisite e potranno avere ogni altro uso pubblico o privato che escluda tanto l’edificazione anche precaria, quanto ogni rapporto con la strada, di cui non dovrà in alcun modo disturbare la funzione.

6.     Nelle aree residue interessate dai lavori di realizzazione di strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o di ampliamento di tracciati esistenti (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate durante la fase del cantiere, dovranno essere realizzati interventi di recupero ambientale secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali (D.C.R.  2 aprile 1977, n. 377 – 4975, Capo II).

7.     Le strade presenti sul territorio interessato dal Piano, in base al criterio di gerarchia funzionale e alle tipologie definite dal “Nuovo Codice della strada”, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, sono classificate in:

a) -   Autostrade;

b) -   Strade extraurbane principali;

c) -   Strade extraurbane secondarie;

d) -   Strade urbane di scorrimento;

e) -   Strade urbane di quartiere;

f) -   Strade locali.

8.     Nelle strade di tipo A, B e C le immissioni sono possibili seguendo le indicazioni dell’art. 42 delle presenti norme. L’adeguamento dei nodi esistenti non corrispondenti alle condizioni di sicurezza per la circolazione, sarà curato insieme alla riduzione degli accessi, con la realizzazione progressiva di soluzioni alternative attraverso la disciplina comunale del traffico.

9.     Le strade D, con funzione capillare nel tessuto urbano, sono accessibili attraverso normali immissioni. La nuova viabilità di distribuzione dovrà curare particolarmente la fluidità del traffico meccanico, agevolare lo stazionamento, disimpegnare il movimento pedonale da quello meccanico.

10.  Il tracciato dovrà evitare la formazione di incroci ad X preferendo quelli a T o ad Y.

B.    Aree ferroviarie.

1.     Sono destinate alle sedi ferroviarie esistenti ai relativi servizi e impianti ed ai loro ampliamenti ed adeguamenti.

2.     Le disposizioni si applicano sull’area di proprietà delle ferrovie, indipendentemente dall’individuazione cartografica.