ART. 69 – AREE PER
A. Aree
per la viabilità.
1. Sono
destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico.
2. In
queste zone il P.R.G. si attua per intervento diretto o mediante piani tecnici
esecutivi.
3. L’indicazione
grafica contenuta nelle tavole di piano relativa alle strade, ai parcheggi,
alle fasce di rispetto, ha valore di massima fino alla redazione del progetto
esecutivo delle opere e la progettazione esecutiva potrà modificare il
tracciato stesso senza che ciò comporti variante al P.R.G., se compreso nelle
fasce di rispetto indicate.
4. Nelle
aree per la viabilità, oltre alle opere stradali – per i mezzi meccanici ed i
pedoni – e relativi servizi funzionali, quali illuminazione, semafori, etc.,
potranno realizzarsi impianti di verde, di arredo stradale, canalizzazioni di
infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti,
etc.), aree di parcheggio e relative stazioni di servizio e rifornimento
carburanti, nel rispetto delle presenti norme sugli accessi e sulle distanze,
con una Uf = 1/200 mq./mq. della superficie destinata
al parcheggio. Tali stazioni potranno sorgere unicamente su aree di proprietà
pubblica: per la realizzazione degli edifici e degli impianti è ammessa
5. Le
aree per la viabilità non utilizzate dal progetto esecutivo, sia per le sedi
stradali che per le altre destinazioni sopra elencate, non saranno
necessariamente acquisite e potranno avere ogni altro uso pubblico o privato
che escluda tanto l’edificazione anche precaria, quanto ogni rapporto con la
strada, di cui non dovrà in alcun modo disturbare la funzione.
6. Nelle
aree residue interessate dai lavori di realizzazione di strade primarie e di
scorrimento di nuovo impianto o di ampliamento di tracciati esistenti (scavi,
terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle
utilizzate durante la fase del cantiere, dovranno essere realizzati interventi
di recupero ambientale secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti
regionali (D.C.R.
2 aprile 1977, n. 377 – 4975, Capo II).
7. Le
strade presenti sul territorio interessato dal Piano, in base al criterio di
gerarchia funzionale e alle tipologie definite dal “Nuovo Codice della strada”,
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dalla
legge 1 agosto 2003, n. 214, e relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e dal
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, sono classificate in:
a) - Autostrade;
b) - Strade
extraurbane principali;
c) - Strade
extraurbane secondarie;
d) - Strade
urbane di scorrimento;
e) - Strade
urbane di quartiere;
f) - Strade
locali.
8. Nelle
strade di tipo A, B e C le immissioni sono possibili seguendo le indicazioni
dell’art. 42 delle presenti norme. L’adeguamento dei nodi esistenti non
corrispondenti alle condizioni di sicurezza per la circolazione, sarà curato
insieme alla riduzione degli accessi, con la realizzazione progressiva di
soluzioni alternative attraverso la disciplina comunale del traffico.
9. Le
strade D, con funzione capillare nel tessuto urbano, sono accessibili
attraverso normali immissioni. La nuova viabilità di distribuzione dovrà curare
particolarmente la fluidità del traffico meccanico, agevolare lo stazionamento,
disimpegnare il movimento pedonale da quello meccanico.
10. Il
tracciato dovrà evitare la formazione di incroci ad X preferendo quelli a T o
ad Y.
B. Aree
ferroviarie.
1. Sono
destinate alle sedi ferroviarie esistenti ai relativi servizi e impianti ed ai
loro ampliamenti ed adeguamenti.
2. Le
disposizioni si applicano sull’area di proprietà delle ferrovie,
indipendentemente dall’individuazione cartografica.