ART. 07 –
APPLICAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI
1. L’indice
di densità edilizia territoriale e l’indice di utilizzazione territoriale si
applicano in caso di strumento urbanistico esecutivo. L’indice di densità edilizia
fondiaria e l’indice di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di
intervento diretto successivo o meno alla formazione di strumento urbanistico
esecutivo.
2. Quando
sono prescritte sia l’indice di densità che l’indice di utilizzazione, va
sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo, in base
all’altezza tra piano e piano, esistente o prevista nell’edificio di cui
calcolare la superficie utile ed il volume.
3. Le
aree utilizzate per il calcolo dei volumi e/o superfici secondo gli indici di
progetto, non possono essere utilizzate nuovamente per successive richieste di
altri Permessi di costruire ad edificare sulle superfici stesse, salvo il caso
di demolizione e ricostruzione; restano invece utilizzabili le eventuali quote
residue non consumate. Tutto ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o
passaggio di proprietà.