ART. 07 – APPLICAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI

 

1.     L’indice di densità edilizia territoriale e l’indice di utilizzazione territoriale si applicano in caso di strumento urbanistico esecutivo. L’indice di densità edilizia fondiaria e l’indice di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di intervento diretto successivo o meno alla formazione di strumento urbanistico esecutivo.

2.     Quando sono prescritte sia l’indice di densità che l’indice di utilizzazione, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo, in base all’altezza tra piano e piano, esistente o prevista nell’edificio di cui calcolare la superficie utile ed il volume.

3.     Le aree utilizzate per il calcolo dei volumi e/o superfici secondo gli indici di progetto, non possono essere utilizzate nuovamente per successive richieste di altri Permessi di costruire ad edificare sulle superfici stesse, salvo il caso di demolizione e ricostruzione; restano invece utilizzabili le eventuali quote residue non consumate. Tutto ciò indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.