ART. 70 – IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI NON RIENTRANTI NELLO
STANDARDS
1. Nelle
planimetrie sono individuate le aree per gli impianti e i servizi non normali.
2. Cimiteri:
sono aree destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le
relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano, per
l’applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità. Nei casi di
interventi si fa riferimento al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i..
Nelle zone cimiteriali da attrezzare dopo l’adozione del P.R.G., le aree
destinate a verde alberato dovranno occupare almeno la metà della superficie
totale, mentre le aree residue saranno destinate alle sepolture, ai relativi
servizi e alla viabilità. I parcheggi dovranno risultare pari a 1mq/10 mq di Sf.
3. La
localizzazione di nuove aree per servizi tecnologici non rientranti nello
standard è subordinata a variante al P.R.G.C. qualora non rientri nei casi
previsti dall’art. 79 delle presenti Norme, nel rispetto della circolare P.G.R.
30 dicembre 1991, n. 91/URE.
4. Gli
impianti tecnologici: riguardano le attrezzature tecniche principalmente di
Enti eroganti servizi pubblici quali ENEL, TELECOM, acquedotto comunale, etc.,
compresi eventuali uffici o strutture di vario genere (magazzini, capannoni,
etc.). Dette aree comprendono essenzialmente strutture esistenti. Sono ammessi
gli interventi di manutenzione e di ampliamento. E’
consentita la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni nelle
aree individuate negli elaborati di P.R.G. e nel rispetto del D. Lgs. 4
settembre 2002, n. 198.
5. Per i pozzi
che alimentano la rete acquedottistica comunale in assenza dell’individuazione
delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili tramite specifico
provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento regionale
15/R/2006, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito
dall’art.94 del d.lgs. 152/2006.
Tali aree di
salvaguardia sono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto:
- zona di tutela assoluta, corrispondente ad una circonferenza
di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;
-zona di rispetto, corrispondente ad una circonferenza di 200
metri, con centro nel punto di captazione.
Nella Tavola 3.C.V. sono riportate le aree di salvaguardia
specifiche del pozzo acquedottistico denominato “Pozzo vecchio” stabilite con
provvedimento della Regione Piemonte: Determinazione n.342 del 15/07/2013
Direzione Ambiente settore DB1014.
Per tali aree si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso
definiti dall’art.4 e 6 del regolamento Regionale 11/12/2006 N15/R.