ART. 71 – SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1. E’
vietato l’abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere
in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi
d’acqua.
2. Lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli industriali potrà avvenire
esclusivamente per incenerimento o per sistemazione in discariche controllate.
3. Ai
sensi della L.R. 13 aprile 1995, n. 59,
gli impianti saranno realizzati attraverso la costituzione di consorzi di
bacino.
4. In
assenza della possibilità di istituire tali consorzi, lo smaltimento dei
rifiuti solidi avverrà solo attraverso discariche controllate.
5. In
ogni caso la realizzazione di dette discariche avverrà nel rispetto del
disciplinare allegato alla suddetta L.R. 13 aprile
1995, n. 59.
6. Le
aree di cui al presente articolo, potranno essere localizzate nelle aree
agricole, ad esclusione di quelle individuate come aree agricole di
salvaguardia ambientale.