ART. 71 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

1.     E’ vietato l’abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, nonché in specchi e corsi d’acqua.

2.     Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli industriali potrà avvenire esclusivamente per incenerimento o per sistemazione in discariche controllate.

3.     Ai sensi della L.R. 13 aprile 1995, n. 59, gli impianti saranno realizzati attraverso la costituzione di consorzi di bacino.

4.     In assenza della possibilità di istituire tali consorzi, lo smaltimento dei rifiuti solidi avverrà solo attraverso discariche controllate.

5.     In ogni caso la realizzazione di dette discariche avverrà nel rispetto del disciplinare allegato alla suddetta L.R. 13 aprile 1995, n. 59.

6.     Le aree di cui al presente articolo, potranno essere localizzate nelle aree agricole, ad esclusione di quelle individuate come aree agricole di salvaguardia ambientale.