ART. 72 –
COLTIVAZIONE DI CAVE
1. L’apertura
di cave, l’eventuale riattivazione di quelle inattive, la coltivazione di
quelle già attive, è disciplinata dalla L.R. 22
novembre 1978, n. 69 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Gli
interventi di coltivazione sono soggetti ad apposito Permesso di costruire ai
sensi del Testo Unico dell’Edilizia e dell’articolo 55 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..
3. Il
Comune può richiedere che a determinate scadenze i concessionari presentino
progetto di coltivazione con esatto rilievo topografico in scala 1:200 delle
escavazioni operate, nonché delle modifiche planimetriche ed altimetriche
apportate allo stato iniziale dei luoghi, imponendo le sistemazioni del suolo
funzionali ad interessi pubblici o a necessità di decoro dell’ambiente.