1. La
tutela delle acque dall’inquinamento è regolata dalle norme previste dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.
2. Per le opere di captazione idrica dovranno essere altresì rispettati i
dettami del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, della L.R. 29 dicembre 2000 n. 61, della L.R.
30 aprile 1996 n. 22, così come modificata dalla L.R.
7 aprile 2003 n. 7, dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n.
10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre
2004 n. 15/R e dal D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R,
dalla D.C.R. n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007, dal D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R e dal D.P.G.R.
17 luglio 2007 n. 8/R.
3. Attorno
alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa dell’acquedotto viene istituita,
ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, una
fascia di rispetto avente raggio di
4. L’edificabilità
delle aree residenziali di completamento e delle porzioni di aree residenziali
di espansione inserite all’interno della fascia di rispetto di cui al comma
precedente, è subordinata alla ridefinizione della fascia in oggetto.
5. In
applicazione della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per
la tutela delle acque per gli impianti di depurazione viene istituita una
fascia di rispetto inedificabile di estensione non inferiore a
6. Ai
sensi dell’articolo 104 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, al Comune sono attribuite le funzioni amministrative
concernenti: il controllo dell’inquinamento atmosferico proveniente da impianti
termici; il controllo, in sede di circolazione dell’inquinamento atmosferico o
acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rivelazione, il controllo, la
disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.
7. Poiché
lo stesso decreto attribuisce a Stato, Regione, Province, il controllo e la
prevenzione su tutte le rimanenti forme di inquinamento, l’Amministrazione
Comunale segnalerà agli Organi e Uffici competenti tutti i casi di inquinamento
o di potenziale inquinamento che verrà a conoscenza, anche attraverso organismi
di partecipazione di base (consigli di fabbrica, consigli di frazione, etc.).