ART. 73 – INQUINAMENTO

 

1.     La tutela delle acque dall’inquinamento è regolata dalle norme previste dal D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258.

2.     Per le opere di captazione idrica dovranno essere altresì rispettati i dettami del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, della L.R. 29 dicembre 2000 n. 61, della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, così come modificata dalla L.R. 7 aprile 2003 n. 7, dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R e dal D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, dalla D.C.R. n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007, dal D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R e dal D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R.

3.     Attorno alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa dell’acquedotto viene istituita, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, una fascia di rispetto avente raggio di 200 metri nella quale sono vietati gli interventi e le attività inquinanti elencate all’art. 26 del D. Lgs. n. 258/2000. All’interno di tale fascia viene individuata un’area di tutela assoluta del raggio di 10 metri.

4.     L’edificabilità delle aree residenziali di completamento e delle porzioni di aree residenziali di espansione inserite all’interno della fascia di rispetto di cui al comma precedente, è subordinata alla ridefinizione della fascia in oggetto.

5.     In applicazione della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque per gli impianti di depurazione viene istituita una fascia di rispetto inedificabile di estensione non inferiore a 100 metri. All’interno di tale fascia è consentita la realizzazione di parcheggi, parchi pubblici, attrezzature sportive e ricreative, oltre alla coltivazione.

6.     Ai sensi dell’articolo 104 del D.P.R.  24 luglio 1977, n. 616, al Comune sono attribuite le funzioni amministrative concernenti: il controllo dell’inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione dell’inquinamento atmosferico o acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rivelazione, il controllo, la disciplina integrativa e la prevenzione delle emissioni sonore.

7.     Poiché lo stesso decreto attribuisce a Stato, Regione, Province, il controllo e la prevenzione su tutte le rimanenti forme di inquinamento, l’Amministrazione Comunale segnalerà agli Organi e Uffici competenti tutti i casi di inquinamento o di potenziale inquinamento che verrà a conoscenza, anche attraverso organismi di partecipazione di base (consigli di fabbrica, consigli di frazione, etc.).