ART. 74 – TUTELA DELLO
STRATO ATTIVO DEL SUOLO COLTIVATO
1. Al
fine di preservare o ricostruire le risorse del suolo coltivabile ed in
particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane,
delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani a
tutti i livelli previsti dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i. individueranno tra le aree incolte, a bassa, o nulla
fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento, quelle sulle
quali procedere al trasferimento dello strato di terreno agricolo asportabile
dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di
urbanizzazione inaridenti.
2. A
tal fine il rilascio dei Permessi di costruire e la presentazione di Denunce di
inizio attività può essere condizionato dall’Autorità Comunale all’assunzione
di impegni e all’adempimento di prescrizioni relative alle quantità ed alla
modalità di trasporto del terreno di riporto.