ART. 74 – TUTELA DELLO STRATO ATTIVO DEL SUOLO COLTIVATO

 

1.     Al fine di preservare o ricostruire le risorse del suolo coltivabile ed in particolare i terreni agricoli distrutti per effetto delle espansioni urbane, delle attività edificatorie e della costruzione di infrastrutture, i piani a tutti i livelli previsti dalla L.R. n. 56/1977 e s.m.i. individueranno tra le aree incolte, a bassa, o nulla fertilità, o comunque suscettibili di bonifica e miglioramento, quelle sulle quali procedere al trasferimento dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree investite con interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazione inaridenti.

2.     A tal fine il rilascio dei Permessi di costruire e la presentazione di Denunce di inizio attività può essere condizionato dall’Autorità Comunale all’assunzione di impegni e all’adempimento di prescrizioni relative alle quantità ed alla modalità di trasporto del terreno di riporto.