ART. 77 – NORMATIVA SPECIFICA PER IL COMMERCIO AL
DETTAGLIO
1. L’attività
di commercio al dettaglio, ai sensi del D. Lgs. 31
marzo 1998 n. 114, della L.R. 12 novembre 1999 n. 28,
della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563 – 13414 così come
modificata dalla D.C.R.
23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla D.C.R. 24
marzo 2006 n. 59 - 10831, della D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42 – 29532, è ammessa sul territorio
comunale secondo la seguente classificazione:
a) - esercizi
di vicinato;
b) - medie
strutture di vendita.
2. Gli
“esercizi di vicinato” sono gli esercizi commerciali la cui superficie di
vendita non è superiore a mq. 150.
Sono
ammessi su tutto il territorio comunale purchè
compresi in ambiti già edificati preferibilmente residenziali, salvo che si
tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici e nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 13 della D.C.R. 29 ottobre
1999 n. 563 – 13414, come modificata dalla D.C.R. 23
dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 - 10831.
3. Le
“medie strutture di vendita” sono gli esercizi commerciali la cui superficie di
vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500.
Sono
ammesse nell’ambito delle zone di addensamento e nelle localizzazioni secondo
quanto previsto dalla tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo,
allegata alla deliberazione consiliare di approvazione dei “Criteri ex art. 8
comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 per rilascio delle
autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita”, e se
ubicate all’interno di aree a destinazione commerciale individuate cartograficamente o attraverso la normativa dei singoli
azzonamenti, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi
pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563 – 13414, come modificata
dalla D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e
dalla D.C.R.
24 marzo 2006 n. 59 - 10831.
L’insediamento
di medie strutture, anche qualora avvenga per cambio di destinazione d’uso di
edifici preesistenti, deve prevedere, nell’ambito delle modalità d’intervento
previste in normativa per i singoli azzonamenti, una valutazione degli impatti
sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati
preesistenti.
4. Sulla
tavola 3.E.V. della cartografia di Piano, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 114/1988 e dell’art. 3 della L.R.
n. 28/1999, sono stati individuati e delimitati:
A1
– ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE
L1
– LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE.
5. In
merito agli standard ed al fabbisogno di parcheggi nell’ambito
dell’Addensamento Storico Rilevante – A1 è ammessa la monetizzazione sia per le
attività esistenti, nel caso di aumento della superficie di vendita, che per
l’insediamento di nuove attività.
6. Riguardo
alle compatibilità territoriali dello sviluppo si fa riferimento alla tabella
relativa ai comuni minori di cui all’art. 17 della D.C.R.
29 ottobre 1999 n. 563-13414, come modificata dalla D.C.R.
23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla D.C.R. 24
marzo 2006 n. 59 - 10831, allegata alla deliberazione consiliare di
approvazione dei “Criteri ex art. 8 comma 3 del D. Lgs.
n. 114/1998 per rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie
strutture di vendita”, con le seguenti annotazioni:
A1 = Addensamenti storici rilevanti
L1 = Localizzazioni commerciali urbane non
addensate
Gli addensamenti e le localizzazioni
commerciali non elencate non sono presenti nel comune.
Non possono essere riconosciuti addensamenti
e localizzazioni commerciali al di fuori di quelli esplicitamente individuati
dall’Amministrazione Comunale.
7.
Dovranno comunque sempre essere rispettate le
indicazioni e le prescrizioni degli artt. 23 (Individuazione dei beni culturali
e ambientali), 25 (Fabbisogno parcheggi e standard relativi ad insediamenti
commerciali e ad altre attività presenti nell’area), 26 (Regolamentazione delle
aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità), 27 (Verifiche di impatto
ambientale) e 28 (Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni
edilizie) della D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59-10831.