ART. 77  – NORMATIVA SPECIFICA PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

 

1.     L’attività di commercio al dettaglio, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, della L.R. 12 novembre 1999 n. 28, della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563 – 13414 così come modificata dalla  D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 - 10831,  della D.G.R. 1 marzo 2000 n. 42 – 29532, è ammessa sul territorio comunale secondo la seguente classificazione:

a) -     esercizi di vicinato;

b) -     medie strutture di vendita.

2.     Gli “esercizi di vicinato” sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita non è superiore a mq. 150.

Sono ammessi su tutto il territorio comunale purchè compresi in ambiti già edificati preferibilmente residenziali, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563 – 13414, come modificata dalla D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla  D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 - 10831.

3.     Le “medie strutture di vendita” sono gli esercizi commerciali la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500.

Sono ammesse nell’ambito delle zone di addensamento e nelle localizzazioni secondo quanto previsto dalla tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo, allegata alla deliberazione consiliare di approvazione dei “Criteri ex art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 per rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita”, e se ubicate all’interno di aree a destinazione commerciale individuate cartograficamente o attraverso la normativa dei singoli azzonamenti, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563 – 13414, come modificata dalla D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla  D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 - 10831.

L’insediamento di medie strutture, anche qualora avvenga per cambio di destinazione d’uso di edifici preesistenti, deve prevedere, nell’ambito delle modalità d’intervento previste in normativa per i singoli azzonamenti, una valutazione degli impatti sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti.

4.     Sulla tavola 3.E.V. della cartografia di Piano, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 114/1988 e dell’art. 3 della L.R. n. 28/1999, sono stati individuati e delimitati:

A1 – ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE

L1 – LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE.

5.     In merito agli standard ed al fabbisogno di parcheggi nell’ambito dell’Addensamento Storico Rilevante – A1 è ammessa la monetizzazione sia per le attività esistenti, nel caso di aumento della superficie di vendita, che per l’insediamento di nuove attività.

6.     Riguardo alle compatibilità territoriali dello sviluppo si fa riferimento alla tabella relativa ai comuni minori di cui all’art. 17 della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414, come modificata dalla D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347 – 42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 - 10831, allegata alla deliberazione consiliare di approvazione dei “Criteri ex art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 per rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita”, con le seguenti annotazioni:

A1 = Addensamenti storici rilevanti

L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate

Gli addensamenti e le localizzazioni commerciali non elencate non sono presenti nel comune.

Non possono essere riconosciuti addensamenti e localizzazioni commerciali al di fuori di quelli esplicitamente individuati dall’Amministrazione Comunale.

7.     Dovranno comunque sempre essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni degli artt. 23 (Individuazione dei beni culturali e ambientali), 25 (Fabbisogno parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell’area), 26 (Regolamentazione delle aree di sosta e verifiche di impatto sulla viabilità), 27 (Verifiche di impatto ambientale) e 28 (Contestualità delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni edilizie) della D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59-10831.