Art. 78 – misure di salvaguardia

 

1.     Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, nei Comuni interessati, l’Autorità preposta al rilascio dei Permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nei Piani Territoriali e nei Progetti Territoriali Operativi.

2.     A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall’ultimo comma, l’Autorità preposta al rilascio dei Permessi di costruire, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze per qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani.

3.     Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, la competente Autorità comunale notifica agli aventi titolo la sospensione dei Permessi di costruire precedentemente rilasciati e in contrasto e, analogamente, delle DIA presentate da almeno trenta giorni, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l’inizio dei lavori come definito all’articolo 4 delle presenti Norme.

4.     La Giunta Regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all’interessato, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell’adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all’attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.

5.     I provvedimenti cautelari di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9bis e 25, 6° comma, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.

6.     I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quarto comma del presente articolo si applicano alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.