Art.
78 – misure di salvaguardia
1. Dalla
data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi,
e fino alla loro approvazione, nei Comuni interessati, l’Autorità preposta al
rilascio dei Permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze
che siano in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nei Piani
Territoriali e nei Progetti Territoriali Operativi.
2. A
decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla
legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto
di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall’ultimo comma, l’Autorità
preposta al rilascio dei Permessi di costruire, con motivata ordinanza
notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze per
qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con
detti progetti e piani.
3. Entro
i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del
presente articolo, la competente Autorità comunale notifica agli aventi
titolo la sospensione dei Permessi di costruire precedentemente rilasciati e in
contrasto e, analogamente, delle DIA presentate da almeno trenta giorni, salvo
che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge, l’inizio dei lavori
come definito all’articolo 4 delle presenti Norme.
4.
5. I
provvedimenti cautelari di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9,
9bis e 25, 6° comma, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., e le sospensioni di cui al comma precedente non
possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
6. I
provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quarto comma del presente
articolo si applicano alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le
sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data
di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo,
nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti
preliminari.