1. Sono
ammesse deroghe alle presenti Norme unicamente per edifici ed impianti pubblici
e di uso pubblico e limitatamente alle altezze, numero dei piani, densità, distanza
tra i fabbricati, tipologie edilizie e destinazioni d’uso.
2. I
poteri di deroga sono esercitati con l’osservanza dell’articolo 7 della Legge 7
agosto 1990, n. 241; il Permesso di costruire è concesso dall’Autorità Comunale
nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 29 ottobre
1990, n. 490 e nelle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.