ART. 79 – DEROGHE

 

1.     Sono ammesse deroghe alle presenti Norme unicamente per edifici ed impianti pubblici e di uso pubblico e limitatamente alle altezze, numero dei piani, densità, distanza tra i fabbricati, tipologie edilizie e destinazioni d’uso.

2.     I poteri di deroga sono esercitati con l’osservanza dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; il Permesso di costruire è concesso dall’Autorità Comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 29 ottobre 1990, n. 490 e nelle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.