ART. 08 – DEFINIZIONE ED APPLICAZIONE

 

1.     La destinazione d’uso di un’area, di un edificio nonché di parte dei medesimi è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal Piano Urbanistico per l’area, per l’edificio e per le parti di esso.

2.     Si considera:

-       “principale” la destinazione d’uso qualificante;

-       “complementare od accessoria o secondaria” la o le destinazioni d’uso che integrano o rendono possibile la destinazione d’uso principale dell’edificio stesso o di altro edificio;

-       “eventuale od ammessa” la o le destinazioni d’uso che non rientrano nel precedente gruppo, ma non sono in contrasto con la destinazione principale e sono quindi consentite.

3.     La destinazione d’uso “principale” è prescrittiva per ogni intervento. L’eventuale difformità tra situazione esistente e previsione di progetto può permanere solo nel caso di interventi attuati con Denuncia di inizio attività; invece la previsione e realizzazione di ogni intervento per cui è richiesto il Permesso di costruire deve essere effettuata con l’adeguamento della situazione esistente all’indicazione della utilizzazione funzionale prescritta dal Piano.

4.     La destinazione d’uso “secondaria” ha nel Piano valore temporaneo e relativo, indica una funzione di servizio modificabile.

5.     La destinazione d’uso “eventuale o ammessa” è specifica per gli edifici “residenziali” ed indica la destinazione che è possibile accoppiare a quella principale, d’abitazione, senza alterare i caratteri organizzativi e formali dell’edificio.

6.     La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata nei Piani esecutivi e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti Norme.

7.     L’impegno a rispettare le destinazioni d’uso è incluso nelle Convenzioni dei P.E.C., nonché nelle Convenzioni e negli Atti d’obbligo a cui è subordinato il rilascio del Permesso di costruire. Le modifiche di destinazione d’uso nelle aree destinate ad attività agricole sono consentite:

a) -  nei casi di morte o invalidità del titolare del Permesso di costruire;

 

b) -  nei casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell’attività agricola da parte di chi ha sottoscritto l’atto di impegno;

c) -  nei casi in cui il titolare del Permesso di costruire abbia ottenuto la concessione dell’indennità di anticipata cessazione dell’attività agricola di cui all’art. 37 della L.R. 22 febbraio 1977, n. 15; per il mutamento di destinazione predetto deve essere richiesto Permesso di costruire, che verrà rilasciato a titolo oneroso;

d) -  nel caso di passaggio di proprietà dell’area a soggetto non imprenditore agricolo.

8.     Non comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere il Permesso di costruire la prosecuzione dell’utilizzazione dell’abitazione da parte di aventi causa del titolare del Permesso nell’ipotesi di cui alla lettera a) e da parte del titolare del Permesso e dei suoi familiari nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).

9.     Nelle aree di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti Norme, la modifica di destinazione d’uso “secondaria” per gli edifici principali e/o accessori è consentita solo se espressamente indicata nella Tav. 3.D.V..