ART. 08 – DEFINIZIONE
ED APPLICAZIONE
1. La
destinazione d’uso di un’area, di un edificio nonché di parte dei medesimi è il
complesso di usi o di funzioni ammesse dal Piano Urbanistico per l’area, per
l’edificio e per le parti di esso.
2. Si
considera:
- “principale”
la destinazione d’uso qualificante;
- “complementare
od accessoria o secondaria” la o le destinazioni d’uso che integrano o rendono
possibile la destinazione d’uso principale dell’edificio stesso o di altro
edificio;
- “eventuale
od ammessa” la o le destinazioni d’uso che non rientrano nel precedente gruppo,
ma non sono in contrasto con la destinazione principale e sono quindi
consentite.
3. La
destinazione d’uso “principale” è prescrittiva per ogni intervento. L’eventuale
difformità tra situazione esistente e previsione di progetto può permanere solo
nel caso di interventi attuati con Denuncia di inizio attività; invece la
previsione e realizzazione di ogni intervento per cui è richiesto il Permesso
di costruire deve essere effettuata con l’adeguamento della situazione
esistente all’indicazione della utilizzazione funzionale prescritta dal Piano.
4. La
destinazione d’uso “secondaria” ha nel Piano valore temporaneo e relativo,
indica una funzione di servizio modificabile.
5. La
destinazione d’uso “eventuale o ammessa” è specifica per gli edifici
“residenziali” ed indica la destinazione che è possibile accoppiare a quella
principale, d’abitazione, senza alterare i caratteri organizzativi e formali
dell’edificio.
6. La
destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi,
deve essere indicata nei Piani esecutivi e nei progetti di intervento diretto e
deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti Norme.
7. L’impegno
a rispettare le destinazioni d’uso è incluso nelle Convenzioni dei P.E.C., nonché nelle Convenzioni e negli Atti d’obbligo a
cui è subordinato il rilascio del Permesso di costruire. Le modifiche di
destinazione d’uso nelle aree destinate ad attività agricole sono consentite:
a) - nei
casi di morte o invalidità del titolare del Permesso di costruire;
b) - nei
casi di abbandono, imposto da motivi di forza maggiore, dell’attività agricola
da parte di chi ha sottoscritto l’atto di impegno;
c) - nei
casi in cui il titolare del Permesso di costruire abbia ottenuto la concessione
dell’indennità di anticipata cessazione dell’attività agricola di cui all’art.
37 della L.R. 22 febbraio 1977, n. 15; per il
mutamento di destinazione predetto deve essere richiesto Permesso di costruire,
che verrà rilasciato a titolo oneroso;
d) - nel
caso di passaggio di proprietà dell’area a soggetto non imprenditore agricolo.
8. Non
comporta in ogni caso mutamento di destinazione ed obbligo di richiedere il
Permesso di costruire la prosecuzione dell’utilizzazione dell’abitazione da
parte di aventi causa del titolare del Permesso nell’ipotesi di cui alla
lettera a) e da parte del titolare del Permesso e dei suoi familiari nelle
ipotesi di cui alle lettere b) e c).
9. Nelle
aree di cui agli articoli 50 e 51 delle presenti Norme, la modifica di
destinazione d’uso “secondaria” per gli edifici principali e/o accessori è
consentita solo se espressamente indicata nella Tav. 3.D.V..