ART. 09 – MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)

 

1.     “Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i.).

2.     La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura, etc.) senza alterarne i caratteri originari, cioè quelli propri dell’edificio all’epoca di costruzione, ovvero i più significativi tra quelli storicamente consolidati, né aggiungere nuovi elementi.

3.     Sono altresì ammessi la sostituzione e l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali.

4.     Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli elementi esterni o delle parti comuni degli edifici – modificando, cioè, tecniche, materiali e colori – essi sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.

5.     Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti di norma né a Denuncia di inizio attività né a Permesso di costruire, ma eseguiti senza titolo edilizio in conformità a quanto stabilito dal Testo Unico dell’edilizia.

6.     Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture.

7.     Più dettagliatamente per interventi di manutenzione ordinaria sono da intendersi le opere sottoindicate ammesse per i principali elementi costitutivi degli edifici.

 

Principali elementi costitutivi degli edifici:

 

Opere ammesse:

 

A. FINITURE ESTERNE

(intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura).

 

Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate; riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e rivestimenti; riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli, riparazione e sostituzione parziale del manto di copertura.

 

B. ELEMENTI STRUTTURALI

(fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto).

 

Riparazione e sostituzione parziale dell’orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari.

 

C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E APERTURE ESTERNE

 

 

D. TRAMEZZI E APERTURE INTERNE

 

 

E. FINITURE INTERNE

(tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi).

 

Riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, logge, etc.) siano mantenuti i caratteri originari.

 

F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI

 

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari.

 

G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI

(impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi).

 

Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici.

Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili.