ART. 09 – MANUTENZIONE ORDINARIA (MO)
1. “Gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, e s.m.i.).
2. La
manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli
edifici. Consiste, quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e
parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti,
infissi, manto di copertura, etc.) senza alterarne i caratteri originari, cioè
quelli propri dell’edificio all’epoca di costruzione, ovvero i più
significativi tra quelli storicamente consolidati, né aggiungere nuovi
elementi.
3. Sono
altresì ammessi la sostituzione e l’adeguamento degli impianti tecnici
esistenti, purché ciò non comporti modificazioni delle strutture o
dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali.
4. Qualora
gli stessi interventi vengano eseguiti alterando i caratteri originari degli
elementi esterni o delle parti comuni degli edifici – modificando, cioè,
tecniche, materiali e colori – essi sono da considerarsi interventi di
manutenzione straordinaria.
5. Gli
interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti di norma né a Denuncia
di inizio attività né a Permesso di costruire, ma eseguiti senza titolo
edilizio in conformità a quanto stabilito dal Testo Unico dell’edilizia.
6. Per
quanto riguarda i manufatti, la manutenzione ordinaria è essenzialmente rivolta
a mantenerli in efficienza, mediante interventi di riparazione, di rinnovamento
e di sostituzione delle finiture.
7. Più
dettagliatamente per interventi di manutenzione ordinaria sono da intendersi le
opere sottoindicate ammesse per i principali elementi
costitutivi degli edifici.
Principali elementi costitutivi degli
edifici: |
Opere ammesse: |
A.
FINITURE ESTERNE (intonaci,
rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi,
pavimentazioni, manto di copertura). |
Riparazione,
rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne
siano conservati i caratteri originari; tra queste: pulitura delle facciate;
riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere; ripristino
parziale della tinteggiatura, di intonaci e rivestimenti; riparazione e
sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli, riparazione e sostituzione
parziale del manto di copertura. |
B.
ELEMENTI STRUTTURALI (fondazioni,
strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto). |
Riparazione
e sostituzione parziale dell’orditura secondaria del tetto, con mantenimento
dei caratteri originari. |
C. MURATURE PERIMETRALI, TAMPONA- MENTI E
APERTURE ESTERNE |
|
D.
TRAMEZZI E APERTURE INTERNE |
|
E.
FINITURE INTERNE (tinteggiatura,
intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi
architettonici e decorativi). |
Riparazione
e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità
immobiliari (scale, androni, portici, logge, etc.) siano mantenuti i
caratteri originari. |
F. IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO SANITARI |
Riparazione,
sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi
igienico-sanitari. |
G. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE
STRUTTURE E VOLUMI TECNICI (impianti
elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico,
di sollevamento, antincendio; reti e impianti di trattamento, allontanamento
e depurazione di rifiuti liquidi, solidi e aeriformi). |
Riparazione,
sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti,
nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali
interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate,
modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per
quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale,
artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse la riparazione e la
sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle
necessarie opere edilizie, semprechè non comportino
modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili. |