Art.
15 Manutenzione straordinaria (MS)
1.
Rientrano nella manutenzione straordinaria (art. 13, 3° comma, lettera
b), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma,
lettera b) del D.P.R. 380/01) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli
edifici nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli
impianti tecnici, sempre che dette opere non alterino i volumi e le
superfici utili lorde delle singole unità immobiliari o di interi edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso i n atto.
2.
Tali interventi
non devono comunque introdurre modifiche o alterazioni sostanziali al l'i
m-pianto tipologico ed alle strutture originarie degli edifici che configurino
un organismo i n tutto o i n parte diverso da quello esistente.
3.
Sono incluse
nella manutenzione straordinaria, o ad essa assimilate ai fini autorizzativi,
le seguenti opere:
a) per le finiture esterne, gli
interventi possono consistere in:
-
riordino, rifacimento e posa di intonaci, di rivestimenti,
tinteggiature di intere facciate previa presentazione
di apposita campionatura dei colori da approvare da parte del Comune, nel
rispetto di regolamenti specifici se approvati;
-
riordino,
rifacimento e posa di elementi architettonici esterni (cornicioni, parapetti,
serramenti e infissi, vetrine, pompeiane, ecc.) con materiali e tecniche anche
diversi da quelli eventualmente preesistenti (laddove non vietati espressamente
dal P. R.G.C. per ragioni di tutela ambientale);
-
interventi di non rilevante entità, quali ad
esempio, i l rifacimento totale della coibentazione, del manto di copertura o la sostituzione totale dell’orditura
secondaria del tetto; il rifacimento di recinzioni e muri di sostegno, i
l rifacimento di campi da gioco;
b) per gli elementi strutturali,
per le murature perimetrali, per i tamponamenti e le aperture esterne, per i
tramezzi e le aperture interne, gli interventi possono consistere in:
-
sostituzione
o rifacimento di coperture o di parti limitate di elementi portanti, quali
scale, solai e murature, senza variazioni
delle quote; è ammessa una modesta variazione delle pendenze dei tetti
determinata da preesistenti oggettive e comprovate condizioni di inadeguatezza
tecnica e volta al miglioramento delle condizioni igieniche e dell’isolamento
termico e all’acqua, purché non ne derivi una maggiore volumetria
abitativa o una maggiore Sul utilizzabile;
-
sostituzione,
rifacimento, di locali per l’installazione di impianti tecnici,
quali ascensori, monta‑
carichi, centrali termiche, torri di evaporazione, impianti di ventilazione e
di filtraggio, ecc.;
-
realizzazione di
locali igienici e cucine purché interne alle strutture esistenti;
-
modeste
variazioni alle aperture esterne ed ai balconi;
-
realizzazione
di soppalchi di arredo interno, con struttura indipendente da quella
dell'edificio;
-
opere che
portino ad un incremento del numero di unità immobiliari, purché consistano in
lavori edilizi di modesta entità quali ad esempio: la apertura o chiusura di
porte, la realizzazione o l'abbattimento di tramezzi senza alterare i
caratteri tipologico-distributivi dell'edificio;
-
la formazione
di intercapedini interrate;
-
la realizzazione i n edifici esistenti di
scalette o rampe esterne, attrezzature decorative, di arredo o complementari agli edifici principali, quali
pergolati, pompeiane, pensiline per il riparo di passaggi, o di
aperture.