Art. 15 Manutenzione straordinaria (MS)

1.           Rientrano nella manutenzione straordinaria (art. 13, 3° comma, lettera b), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 380/01) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che dette opere non alterino i volumi e le superfici utili lorde delle singole unità immobiliari o di interi edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso i n atto.

2.           Tali interventi non devono comunque introdurre modifiche o alterazioni sostanziali al l'i m-pianto tipologico ed alle strutture originarie degli edifici che configurino un organismo i n tutto o i n parte diverso da quello esistente.

3.           Sono incluse nella manutenzione straordinaria, o ad essa assimilate ai fini autorizzativi, le seguenti opere:

a) per le finiture esterne, gli interventi possono consistere in:

-           riordino, rifacimento e posa di intonaci, di rivestimenti, tinteggiature di intere facciate previa presentazione di apposita campionatura dei colori da approvare da parte del Comune, nel rispetto di regolamenti specifici se approvati;

-           riordino, rifacimento e posa di elementi architettonici esterni (cornicioni, parapetti, serramenti e infissi, vetrine, pompeiane, ecc.) con materiali e tecniche anche diversi da quelli eventualmente preesistenti (laddove non vietati espressamente dal P. R.G.C. per ragioni di tutela ambientale);

-           interventi di non rilevante entità, quali ad esempio, i l rifacimento totale della coibentazione, del manto di copertura o la sostituzione totale dellorditura secondaria del tetto; il rifacimento di recinzioni e muri di sostegno, i l rifacimento di campi da gioco;

b) per gli elementi strutturali, per le murature perimetrali, per i tamponamenti e le aperture esterne, per i tramezzi e le aperture interne, gli interventi possono consistere in:

-           sostituzione o rifacimento di coperture o di parti limitate di elementi portanti, quali scale, solai e murature, senza variazioni delle quote; è ammessa una modesta variazione delle pendenze dei tet­ti determinata da preesistenti oggettive e comprovate condizioni di inadeguatezza tecnica e volta al miglioramento delle condizioni igieniche e dellisolamento termico e allacqua, purché non ne derivi una maggiore volumetria abitativa o una maggiore Sul utilizzabile;

-           sostituzione, rifacimento, di locali per linstallazione di impianti tecnici, quali ascensori, monta‑
carichi, centrali termiche, torri di evaporazione, impianti di ventilazione e di filtraggio, ecc.;

-           realizzazione di locali igienici e cucine purché interne alle strutture esistenti;

-           modeste variazioni alle aperture esterne ed ai balconi;

-           realizzazione di soppalchi di arredo interno, con struttura indipendente da quella dell'edificio;

-           opere che portino ad un incremento del numero di unità immobiliari, purché consistano in lavori edilizi di modesta entità quali ad esempio: la apertura o chiusura di porte, la realizzazione o l'ab­battimento di tramezzi senza alterare i caratteri tipologico-distributivi dell'edificio;

-           la formazione di intercapedini interrate;

-           la realizzazione i n edifici esistenti di scalette o rampe esterne, attrezzature decorative, di arredo o complementari agli edifici principali, quali pergolati, pompeiane, pensiline per il riparo di pas­saggi, o di aperture.