Art.
17 Ristrutturazione edilizia (RE)
1.
Rientrano
nella ristrutturazione edilizia (art. 13, 3° comma, lettera d), L.R. 56/77 così
come integrato dall’art. 3, 1°
comma, lettera d) del D.P.R. 380/01) gli interventi volti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio i n tutto
o i n parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono i l ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti fino alla
completa demolizione e contestuale “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente”,
così come previsto dall’art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R.
380/01.
2.
In particolari
casi sono ammesse deroghe alle altezze minime interne qualora ricorrano le
condizioni previste dall’art. 36 del Regolamento Edilizio del Comune
di Trino coerente con quello “tipo” approvato dalla
Regione Piemonte.
3.
Sono inclusi
nella ristrutturazione edilizia:
RE.I: gli interventi
che prevedono la demolizione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la
loro ricostruzione, a parità di volume, al fine di assicurare la funzionalità e
garantire la coerenza dell'edificio stesso con le destinazioni d'uso
in progetto. E’ possibile l'utilizzazione del sottotetto nel rispetto dei criteri di cui alla L.R. n.
21/1998 integrata dalle eventuali prescrizioni specifiche di zona;
RE.II:
oltre agli interventi elencati per la RE.I, sono ammesse le modifiche interne
di fabbricati (entro volumi
e sagome esistenti) comportanti anche variazioni di Sul e l’innalzamento di massimo 1
m della quota di imposta e di colmo delle
coperture fatta salva la normativa
eventualmente stabilita per particolari zone o aree urbanistiche;
RE.I II: interventi
che, in applicazione del “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari i n materia edilizia”
n° 380 del 06/06/2001, consistenti nella demolizione e “ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”. La
ristrutturazione di tipo RE.III q ammessa quando la completa demolizione e
ricostruzione dei manufatti edilizi non pregiudica la riconoscibilità dell’impianto originario del
tessuto edificato esistente. E’ consentito al fine di rispettare le
leggi di settore vigenti per il contenimento energetico ed entro i limiti dalle
stesse stabiliti, modificare l’inclinazione e/o sopraelevare la
quota delle falde di copertura.
4.
Con l’attuazione di uno qualsiasi dei
tipi di ristrutturazione previsti q ammessa la modificazione della
destinazione d'uso purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri
strutturali degli edifici, con i l tessuto edilizio circostante e con quelle
ammesse nella rispettiva zona urbanistica.
5.
L’applicazione
dell’intervento di RE come demolizione e “ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” q
subordinata alle limitazioni previste dalle disposizioni di ogni singola zona
urbanistica (con riferimento alle zone di cui all’art. 26) e dalle
disposizioni previste al successivo Titolo VI “Riconoscimento e
salvaguardia generale dei beni culturali e ambientali”.