Art. 17 Ristrutturazione edilizia (RE)

1.           Rientrano nella ristrutturazione edilizia (art. 13, 3° comma, lettera d), L.R. 56/77 così come integrato dallart. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 380/01) gli interventi volti a trasformare gli organi­smi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio i n tutto o i n parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono i l ripristino o la sostituzione di alcu­ni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti fino alla completa demolizione e contestuale ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quella preesistente, così come previsto dallart. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. 380/01.

2.           In particolari casi sono ammesse deroghe alle altezze minime interne qualora ricorrano le condizioni previste dallart. 36 del Regolamento Edilizio del Comune di Trino coerente con quello ti­poapprovato dalla Regione Piemonte.

3.           Sono inclusi nella ristrutturazione edilizia:

RE.I: gli interventi che prevedono la demolizione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la loro ricostruzione, a parità di volume, al fine di assicurare la funzionalità e garantire la coerenza dell'edificio stesso con le destinazioni d'uso in progetto. E possibile l'utilizzazione del sottotetto nel rispetto dei criteri di cui alla L.R. n. 21/1998 integrata dalle eventuali prescrizioni specifiche di zona;

RE.II: oltre agli interventi elencati per la RE.I, sono ammesse le modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti anche variazioni di Sul e linnalzamento di massimo 1 m della quota di imposta e di colmo delle coperture fatta salva la normativa eventualmente stabilita per particolari zone o aree urbanistiche;

RE.I II: interventi che, in applicazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari i n materia edilizia n° 380 del 06/06/2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. La ristrutturazione di tipo RE.III q ammessa quando la completa demolizione e ricostruzione dei manufatti edilizi non pregiudica la ricono­scibilità dellimpianto originario del tessuto edificato esistente. E consentito al fine di rispettare le leggi di settore vigenti per il contenimento energetico ed entro i limiti dalle stesse stabiliti, modificare linclinazione e/o sopraelevare la quota delle falde di copertura.

4.           Con lattuazione di uno qualsiasi dei tipi di ristrutturazione previsti q ammessa la modifica­zione della destinazione d'uso purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri strutturali degli edifici, con i l tessuto edilizio circostante e con quelle ammesse nella rispettiva zona urbanistica.

5.           L’applicazione dellintervento di RE come demolizione e ricostruzione con la stessa volu­metria e sagoma di quello preesistente q subordinata alle limitazioni previste dalle disposizioni di ogni singola zona urbanistica (con riferimento alle zone di cui allart. 26) e dalle disposizioni previste al suc­cessivo Titolo VI Riconoscimento e salvaguardia generale dei beni culturali e ambientali”.