Art. 18 Ampliamento edilizio (AE)

1. Costituiscono ampliamento edilizio gl i interventi, eventualmente combinati con altri tipi di intervento, volti ad aumentare le quantità (volumi o superfici utili lorde) di edifici esistenti, mediante addizioni orizzontali o verticali, quali: sopraelevazioni , aumento dello spessore (grossatura) di manica, magazzini interrati, ecc. in applicazione dei parametri territoriali o fondiari previsti per ogni singola area urbanistica.

2.           Gli ampliamenti edilizi (considerati unitamente agli edifici preesistenti, in tutto, solo in par­te o in nulla modificati) devono rispettare gli indici (volumi o superfici utili lorde) e le prescrizioni previ- ste dal P. R.G.C., dai suoi Strumenti Urbanistici Esecutivi e dal Regolamento Edilizio per le parti del territorio in cui gli edifici oggetto di ampliamento sono siti.

3.           Limitati innalzamenti delle facciate esistenti per il recupero dei sottotetti, fino ad un massi­mo di 1,00 m, possono conservare il filo degli edifici esistenti sottostanti.