Art.
18 Ampliamento edilizio (AE)
1. Costituiscono ampliamento edilizio gl i interventi, eventualmente
combinati con altri tipi di intervento, volti
ad aumentare le quantità (volumi o superfici utili lorde) di edifici esistenti,
mediante addizioni orizzontali o verticali, quali: sopraelevazioni ,
aumento dello spessore (grossatura) di manica, magazzini interrati, ecc. in
applicazione dei parametri territoriali o fondiari previsti per ogni singola
area urbanistica.
2.
Gli
ampliamenti edilizi (considerati unitamente agli edifici preesistenti, in
tutto, solo in parte o in nulla modificati) devono rispettare gli indici
(volumi o superfici utili lorde) e le prescrizioni previ- ste dal P. R.G.C.,
dai suoi Strumenti Urbanistici Esecutivi e dal Regolamento Edilizio per le
parti del territorio in cui gli edifici oggetto di ampliamento sono siti.
3.
Limitati
innalzamenti delle facciate esistenti per il recupero dei sottotetti, fino ad
un massimo di 1,00 m, possono conservare il filo degli edifici esistenti
sottostanti.