Art.
19 Sostituzione edilizia (SE) – Demolizione (DE)
1.
La Sostituzione Edilizia (SE) comprende gli
interventi che consentono la completa demolizione di edifici oltre i
limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da
contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo
edilizio, anche diverso da quello originari o, può avvenire, salvo diversa
indicazione, entro i limiti della Sul edificata preesistente, nel rispetto
della tipologia edilizia preesistente, dei parametri edilizi e urbanistici e
del Regolamento Edilizio; inoltre deve avvenire all'interno della medesima area
di pertinenza dell'edificio demolito e non deve determinare i n ogni caso un
intervento di lottizzazione. All'interno dell'area di pertinenza sono anche
possibili interventi di accorpamento di 2 o
più edifici, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla presente norma.
2.
La successiva
riedificazione può anche portare al contestuale ampliamento (A E) delle preesistenze, in applicazione dei parametri urbanistici
urbanistici e/o dei meccanismi normativi previsti per
ogni zona urbanistica.
3.
Il P.R.G.C. ammette questo tipo di intervento
anche per gli edifici di recente edificazione che non presentano
particolari caratteristiche architettoniche, per i quali è dunque sempre
consentita (anche se improbabile) la demolizione e la nuova costruzione.
4.
All'interno degli interventi di sostituzione
edilizia è altresì possibile un cambiamento di desti nazione d'uso
rispetto a quella i n atto purché consentita nella rispettiva area o zona
urbanistica e compatibile con la preesistente tipologia edilizia e con i l
tessuto urbano circostante. In tal caso resta a carico dell'intervento, i l
reperimento della quota di standard urbanistici eventualmente superiore a
quella richiesta dagli usi in atto. A tale adempimento si può far fronte o
attraverso la monetizzazione o attraverso la cessione di aree disciplinate da
apposito atto qualora non diversamente precisato nella norma di zona.
5.
Qualora non diversamente stabilito da norme
specifiche di area urbanistica, i l nuovo edificio può i n generale avere una
conformazione planovolumetrica e occupare un sedi me
(all'interno del lotto di appartenenza) diverso da quello preesistente. In casi
particolari le tavole di P. R.G.C. indicano i sedi mi su cui non è
possibile la ricostruzione, fatti salvi i diritti edificatori che possono
essere cumulati a quelli dell'edificio da sostituire se i parametri di zona lo
consentono.
6.
Ai fini dell’applicazione
delle precedenti norme non si considera Sul o “volume edilizio”
esistente quello non avente le caratteristiche di cui agli artt. 18 o 20 del
Regolamento Edilizio. Parimenti non si considera SU L la superficie utile o i
volumi corrispondenti ad edifici accessori di edifici principali residenziali realizzati in applicazione dell’art.
47 delle N.T.A. o già esistenti ma aventi le stesse caratteristi che i
n esso indicate.
7.
L’intervento di demolizione (DE) è invece finalizzato alla sola
rimozione, in tutto o in parte, di un
organismo edilizio esistente. Le disposizioni cartografiche di progetto e
normative impongono puntualmente l’eventuale ricorso a tale intervento.