Art.
20 Ristrutturazione urbanistica (RU)
1.
Costituisce
ristrutturazione urbanistica (art. 13, 3° comma, lettera e), L.R. 56/77 e art.
3, 1° comma, lettera f) del D.P.R. 380/01)
il complesso di operazioni volte a sostituire in tutto o in parte l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio (delle zone urbanistiche i n cui questo intervento
č ammesso) con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi e infrastrutturali, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
2.
In linea di
principio gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati alla
preventiva formazione di uno S.U.E. (ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lettera
d), della L.R. 56/77).