Art.
21 Completamento (CO)
1.
Si intende l’intervento
rivolto alla realizzazione di nuove opere su aree ancora libere ma inserite in
porzioni di territorio già parzialmente edificate e dotate di opere di
urbanizzazione primaria col - legate funzionalmente con quelle comunali.
2.
Per opere di
urbanizzazione primaria (art. 91 quinquies – L. R.
56/77) si intendono:
-
idoneo sistema
viario pedonale e veicolare;
-
idonea rete per
lo smaltimento dei rifiuti liquidi;
-
reti
ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica
illuminazione.
3.
Gli
interventi di completamento, oltre che dagli ordinari parametri urbanistici di
zona, possono essere disciplinati anche da specifiche prescrizioni relative
agli allineamenti, alle altezze massime nonché alle tipologie ed alle
caratteristiche planivolumetriche degli edifici.
4.
Nel caso i n cui i l completamento avvenga su
aree già parzialmente edificate, occorre verificare che la capacità edificatoria del sito non sia già stata esaurita i
n tutto o in parte da interventi di completamento attuati
successivamente alla data di adozione del Progetto Preliminare della presente
Revisione di P.R.G.C. all’interno della medesima area fondiaria o
che non vi sia stato, per qualsiasi motivo, un trasferimento di cubatura che
renda nulla la capacità stessa dell'area. Tale verifica va effettuata sulla
base ed in applicazione di quanto definito al punto k), comma 2, art. 4 delle
presenti Norme.