Art. 21 Completamento (CO)

1.           Si intende lintervento rivolto alla realizzazione di nuove opere su aree ancora libere ma in­serite in porzioni di territorio già parzialmente edificate e dotate di opere di urbanizzazione primaria col - legate funzionalmente con quelle comunali.

2.           Per opere di urbanizzazione primaria (art. 91 quinquies – L. R. 56/77) si intendono:

-        idoneo sistema viario pedonale e veicolare;

-        idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi;

-        reti ed impianti di distribuzione dellenergia elettrica e della pubblica illuminazione.

3.           Gli interventi di completamento, oltre che dagli ordinari parametri urbanistici di zona, pos­sono essere disciplinati anche da specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alle tipologie ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.

4.           Nel caso i n cui i l completamento avvenga su aree già parzialmente edificate, occorre verificare che la capacità edificatoria del sito non sia già stata esaurita i n tutto o in parte da interventi di com­pletamento attuati successivamente alla data di adozione del Progetto Preliminare della presente Revisione di P.R.G.C. allinterno della medesima area fondiaria o che non vi sia stato, per qualsiasi motivo, un trasferimento di cubatura che renda nulla la capacità stessa dell'area. Tale verifica va effettuata sulla base ed in applicazione di quanto definito al punto k), comma 2, art. 4 delle presenti Norme.