Art. 22 Nuovo impianto (NI)

1.           Sono in generale compresi nel nuovo impianto (art. 13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera e), D.P.R. 380/01) gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate, classificate Cai sensi del Decreto Ministeriale 1444 del 1968 ed elencate allultimo comma dellart. 24 delle N.T.A. disciplinate con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni tipologiche.

2.           Di norma gli interventi di nuovo impianto si attuano attraverso Strumento Urbanistico Ese­cutivo, solo negli interventi di nuovo impianto nelle aree a destinazione servizi non č richiesta la preliminare attuazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo.