Art.
22 Nuovo impianto (NI)
1.
Sono in generale compresi nel nuovo impianto (art.
13, 3° comma, lettera g), L.R. 56/77 e art. 3, 1° comma, lettera e),
D.P.R. 380/01) gli interventi rivolti alla utilizzazione delle aree inedificate,
classificate “C” ai sensi del Decreto Ministeriale 1444
del 1968 ed elencate all’ultimo comma dell’art. 24 delle
N.T.A. disciplinate con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni
tipologiche.
2.
Di norma gli
interventi di nuovo impianto si attuano attraverso Strumento Urbanistico Esecutivo,
solo negli interventi di nuovo impianto
nelle aree a destinazione servizi non č richiesta la preliminare attuazione
dello Strumento Urbanistico Esecutivo.