Art. 23 Suddivisione
in zone e in aree urbanistiche
1.
L'intero territorio comunale è suddiviso in "zone urbanistiche"
e, quando ritenuto necessario, a loro
volta sono ulteriormente suddivise in sottozone urbanistiche. Le zone e le
sottozone costituiscono raggruppamenti di
"aree urbanistiche". Le zone sono individuate con apposita simbologia
grafica sulle tavole di progetto
(P2.2, P2.3 e P2.4) e con una sigla composta da lettere (ad es. V P) o da
lettere e numeri (ad es. B1 r.1); le sottozone sono contraddistinte da
una barra e una sigla (es. EE/sa); le aree rappresentano invece parti delle
precedenti e sono individuate da un numero arabo (ad es. n° 259).
2.
Il Consiglio
Comunale può apportare limitate modifiche ai confini di aree urbanistiche
esclusivamente per uniformarli alle reali situazioni di assetto territoriale
oggettivamente difformi dalle previsioni
urbanistiche. Qualora i n assenza di tali modifiche si renda inattuabile la
previsione di Piano e le varianti non comportino incrementi della
superficie dell’area urbanistica, ricorrono le condizioni di cui
lettera a), 8° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77. Adeguamenti
di limitata entità del perimetro delle aree sottoposte
a S.U.E. ricadono invece nelle condizioni di cui alla lettera c), 8°
comma dell’art. 17 della L.R. 56/77.