Art. 23 Suddivisione in zone e in aree urbanistiche

1.           L'intero territorio comunale è suddiviso in "zone urbanistiche" e, quando ritenuto necessario, a loro volta sono ulteriormente suddivise in sottozone urbanistiche. Le zone e le sottozone costituiscono raggruppamenti di "aree urbanistiche". Le zone sono individuate con apposita simbologia grafica sulle tavole di progetto (P2.2, P2.3 e P2.4) e con una sigla composta da lettere (ad es. V P) o da lettere e numeri (ad es. B1 r.1); le sottozone sono contraddistinte da una barra e una sigla (es. EE/sa); le aree rappresentano invece parti delle precedenti e sono individuate da un numero arabo (ad es. n° 259).

2.           Il Consiglio Comunale può apportare limitate modifiche ai confini di aree urbanistiche esclusivamente per uniformarli alle reali situazioni di assetto territoriale oggettivamente difformi dalle previsioni urbanistiche. Qualora i n assenza di tali modifiche si renda inattuabile la previsione di Piano e le varianti non comportino incrementi della superficie dellarea urbanistica, ricorrono le condizioni di cui lettera a), 8° comma dellart. 17 della L.R. 56/77. Adeguamenti di limitata entità del perimetro delle aree sottoposte a S.U.E. ricadono invece nelle condizioni di cui alla lettera c), 8° comma dellart. 17 della L.R. 56/77.