Art. 25 Classificazione delle aree urbanistiche e verifica della sussistenza di limitazioni alle possibilità di intervento

1. Ogni zona urbanistica e sottozona comprendono al loro interno aree urbanistiche le quali so­no contraddistinte da numeri arabi.


2.           La classificazione delle aree urbanistiche nelle relative zone urbanistiche è demandata alle tavole di Progetto (P2.2, P2.3 e P2.4) e la loro elencazione e aggregazione per zone e sottozone è indicata espressamente sui richiamati elaborati di progetto ed elencata per ordine di area urbanistica e zo­na/sottozona nei Quadri Sinottici (P1.4).

3.           Ciascuna area urbanistica si riconduce alla relativa zona di appartenenza per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dello stato di fatto ed i criteri principali previsti per la trasformazione, ma con­tiene ulteriori specificazioni per quanto riguarda i parametri o le condizioni di edificazione, in modo da tenere maggiormente i n conto particolari situazioni del tessuto o dell'impianto urbano i n cui si viene a collocare.

4.           Gli interventi edilizi ordinariamente consentiti dalla norma specifica della zona urbanistica (Titolo IV) e dellarea urbanistica devono essere verificati prioritariamente con le ulteriori condizioni di verifica e di vincolo riconoscibili sulle tavole di progetto del P. R.G.C., ponendo particolare attenzione alle disposizioni contenute i n:

- Titolo I - Prescrizioni generali (prescrizioni per lattuazione del Piano Regolatore Generale e Struttura distributiva del commercio al dettaglio – Adeguamento alla L.R. 28/99 e s.m.i.);

-      Titolo VI – Riconoscimento e salvaguardia generale dei beni culturali e ambientali;

-      Titolo VI I – Vincoli relativi ai tracciati e fasce di rispetto stradali, alle aree per la protezione civile, alle disposizioni sulla compatibilità acustica e conseguenti al rischio geologico.

5.           Particolare attenzione va posta agli aspetti idrogeologici e geologico-tecnici. Indagini specifiche di settore hanno portato alla formulazione di una specifica zonizzazione del territorio comunale. Ogni intervento edificatorio dovrà quindi attenersi alle prescrizioni contenute negli elaborati geologici (GT 1 e GT10/1-2) riprese sinteticamente ai successivi artt. 57 e 58, le quali possono contenere limitazio­ni ai tipi di intervento edilizi e alle destinazioni duso ammissibili, nonché richiedere particolari attenzio­ni relativamente al reticolato idrografico esistente e al livello della falda idrica superficiale. A i fini della determinazione delle potenzialità di intervento espresse da ogni singola porzione di territorio è quindi necessario non solo riconoscere la zona urbanistica di appartenenza ma anche la classe di pericolosità” attribuita, consultando le tavole di Progetto P2.2, P2.3, P2.4 e GT10, trattate esaustivamente nella Rela­zione Geologica GT1 e dal successivo art. 58 che richiama le disposizioni prescrittive geologiche. Si ricorda inoltre che per le aree di completamento, di nuovo impianto e di trasformazione, in appli­cazione della 3 fase della circolare 7 LAP/96, le prescrizioni geologiche di carattere generale” sono raccolte in schede di dettaglio contenute nellallegato alla Relazione Geologico-tecnica (elab. GT1).