Art. 25 Classificazione delle aree urbanistiche e
verifica della sussistenza di limitazioni alle possibilità di intervento
1. Ogni zona urbanistica e sottozona
comprendono al loro interno aree urbanistiche le quali sono contraddistinte da numeri arabi.
2.
La
classificazione delle aree urbanistiche nelle relative zone urbanistiche è
demandata alle tavole di Progetto (P2.2, P2.3 e P2.4) e la loro elencazione e
aggregazione per zone e sottozone è indicata espressamente
sui richiamati elaborati di progetto ed elencata per ordine di area urbanistica
e zona/sottozona nei Quadri Sinottici (P1.4).
3.
Ciascuna area urbanistica si riconduce alla relativa zona di appartenenza
per quanto riguarda gli aspetti
fondamentali dello stato di fatto ed i criteri principali previsti per la
trasformazione, ma contiene ulteriori specificazioni per quanto riguarda i
parametri o le condizioni di edificazione, in modo da tenere maggiormente i n
conto particolari situazioni del tessuto o dell'impianto urbano i n cui si
viene a collocare.
4.
Gli
interventi edilizi ordinariamente consentiti dalla norma specifica della zona
urbanistica (Titolo IV) e dell’area urbanistica devono essere
verificati prioritariamente con le ulteriori condizioni di verifica e di vincolo riconoscibili sulle tavole
di progetto del P. R.G.C., ponendo particolare attenzione alle
disposizioni contenute i n:
- Titolo I - Prescrizioni generali
(prescrizioni per l’attuazione del Piano Regolatore Generale e Struttura distributiva del
commercio al dettaglio – Adeguamento alla L.R. 28/99 e s.m.i.);
- Titolo
VI – Riconoscimento e salvaguardia generale dei beni culturali e ambientali;
- Titolo VI I – Vincoli relativi ai
tracciati e fasce di rispetto stradali, alle aree per la protezione civile,
alle disposizioni sulla compatibilità acustica e conseguenti al rischio
geologico.
5.
Particolare attenzione va posta agli aspetti idrogeologici e geologico-tecnici.
Indagini specifiche di settore hanno portato alla formulazione di una specifica
zonizzazione del territorio comunale. Ogni intervento edificatorio dovrà quindi
attenersi alle prescrizioni contenute negli elaborati geologici (GT 1 e GT10/1-2) riprese
sinteticamente ai successivi artt. 57 e 58, le quali possono contenere limitazioni ai tipi di intervento edilizi
e alle destinazioni d’uso ammissibili, nonché richiedere particolari
attenzioni relativamente al reticolato
idrografico esistente e al livello della falda idrica superficiale. A i fini
della determinazione delle potenzialità di intervento espresse da ogni singola
porzione di territorio è quindi necessario non solo riconoscere la zona
urbanistica di appartenenza ma anche la “classe di pericolosità”
attribuita, consultando le tavole di Progetto P2.2, P2.3, P2.4 e GT10, trattate
esaustivamente nella Relazione Geologica GT1
e dal successivo art. 58 che richiama le disposizioni prescrittive geologiche. Si ricorda inoltre che per le aree di
completamento, di nuovo impianto e di trasformazione, in applicazione della 3
fase della circolare 7 LAP/96, le prescrizioni geologiche “di carattere generale” sono raccolte in schede di dettaglio contenute nell’allegato alla
Relazione Geologico-tecnica (elab. GT1).