Art. 26    Prescrizioni per le aree degli Insediamenti Urbani aventi caratteri Ambientali (I.U.A.) – zone: A1r.1, A1r.2, A2r, A3r, A4r e A5r

1.          Il P.R.G.C. individua cartograficamente sugli elaborati di progetto P2.4 le porzioni ti territorio costituenti gli Insediamenti Urbani aventi Caratteri Ambientali (I.U.A.) di Trino, ai sensi del punto 1, comma 1, art. 24 della L.R. 56/77.All’interno di esse sono individuate differenti zone determinate in relazione alla tipologia di impianto ed al livello di compromissione del tessuto edilizio. Con riferimento alla seguente tabella si individuano le seguenti zone:

 

Riferimento normativo

Zona urbanistica

Simbologia

Comma 13.1

A1r.1– Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale - Capoluogo

_A1r1

Comma 13.2

A1r.2 - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale – frazione Robella

_A1r2

Comma 13.3

A2r - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale da recuperare

_A2r

Comma 13.4

A3r - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale da riqualificare

_A3r

Comma 13.5

A4r - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale di integrazione

_A4r

Comma 13.6

A5r - Aree di completamento dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale

_A5r

 

Ogni zona rappresenta differenti caratteristiche e obiettivi del P.R.G.C. così riassumibili:

A1r.1 Aree di antica formazione del capoluogo, caratterizzata da un riconoscibile impianto originario, finalizzate al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio esistente;

A1r.2 Aree di antica formazione della frazione Robella, caratterizzata da un riconoscibile impianto originario, finalizzate al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio esistente;

A2r   Aree di antica formazione, compromesse da successivi interventi, finalizzate al riordino ed al rafforzamento del tessuto edilizio esistente;

A3r   Aree caratterizzate dalla presenza di edifici di recente realizzazione e di altezze elevate, finalizzate al ripristino in loco del tessuto edilizio caratterizzante il centro storico; il raggiungimento degli obiettivi è demandato ad interventi di sostituzione edilizia volti ad un riequilibrio delle densità edilizie esistenti in rapporto agli insediamenti residenziali circostanti, ed al contestuale trasferimento della cubatura in eccesso all’esterno dell’I.U.A.;

A4r   Aree di prima espansione del centro storico, finalizzate al recupero e alla valorizzazione del tessuto edificato;

A5r   Aree ad oggi inedificate ma integrate nel tessuto storico, finalizzate al completamento della trama urbana.

Anche se compresi all’interno della zona I.U.A., le “aree a verde privato”, le “aree per attività di interesse collettivo” e le “aree ed infrastrutture per servizi pubblici” sono riconosciute per la loro specificità e come tali ricondotte alle disposizioni delle rispettive zone urbanistiche (zone VP, TP, S - artt. 34, 44 e 46) fatte salve le eventuali specificazioni contenute dal presente articolo.

2.          Riferimenti ai disposti legislativi in merito alla tutela ambientale. All’interno dell’I.U.A. il Piano individua graficamente gli edifici e le aree ad essi pertinenti rientranti nelle seguenti categorie in materia di tutela ambientale:

-         le aree e gli edifici compresi negli elenchi di cui agli artt. 10-11-12 e/o riconducibili all’art. 128 del D.Lgs n. 42/04, riconducibili agli edifici di cui al successivo art. 50, 1 comma, lett. a);

-         le aree, gli edifici ed i manufatti che il P.R.G.C. definisce di interesse storico-artistico o ambientale-documentario ai sensi del punto 2, comma 1, art. 24 della L.R. 56/77, rispettivamente riconducibili agli edifici di cui al successivo art. 50, 1 comma, lettere b), c).

A tutti gli edifici ed alle aree di pertinenza così indicati in cartografia di progetto si applicano le limitazioni di intervento edilizio e le disposizioni stabilite al successivo art. 50.

Per il conseguimento dei documenti autorizzativi necessari per l’attuazione degli interventi edilizi su edifici compresi nelle categorie di cui al precedente comma e puntualmente individuate in cartografia, è richiesto il rilascio preventivo di:

-         autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili di cui agli artt. 10, 11 e 12 del D.Lgs. 42 del 22/01/04 e per quelli già vincolati ai sensi della ex L. 1089/39;

-         parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali per gli interventi diretti esclusivamente sugli immobili e sui manufatti reputati dal P.R.G.C. di valore storico-artistico ai sensi degli artt. 24, della L.R. 56/77 ;

-         parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali per i Piani di Recupero compresi all’interno delle aree A1r.1, A1r.2, A2r, A3r e A4r in applicazione dei disposti dell’art. 40, comma 8 della L.R. 56/77.

Le zone A1r.1, A1r.2, A2r, A3r e A4r sono individuate dal P.R.G.C. come “zona di recupero” ai sensi dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. All’interno di dette zone il P.R.G.C. individua Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata per l’attuazione delle prescrizioni di Piano; all’interno di dette zone il Comune e gli aventi titolo possono proporre P.d.R. di iniziativa privata e/o pubblica ai sensi dell’art. 28, L. n. 457 del 5/8/78. All’interno delle aree dell’I.U.A. valgono i disposti dell’art. 14 della legge 179/1992, modificanti il 4° e 5° comma dell’art. 27 della legge 457/78.

3.          Destinazioni d’uso. Sono considerate “Principali” la destinazione residenziale (r) e “Compatibili” le destinazioni: p5, c2, d1, d2, tr1, tr2, tr4, tr5, tr6.

A specificazione della destinazione residenziale “r” è sempre data facoltà ai proponenti gli interventi di individuare quote di edilizia residenziale convenzionata ai sensi dell'art. 7 della Legge 10/77 qualora i proponenti intendano impegnarsi a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della Convenzione tipo prevista dall'art. 8 della stessa legge 10/77; in tal caso anche le quote di edilizia convenzionata di cui alla legge 10/77 contribuiscono all’incremento dell’edificato riconducibile all’edilizia economica popolare.

I cambi di destinazione verso gli usi principali e compatibili sono regolati dalle seguenti limitazioni:

al piano terra degli edifici principali dei fronti porticati è fatto obbligo di mantenere le destinazioni c2 e d2 esistenti alla data di adozione della Variante di Revisione, consentendo comunque il cambio di destinazione da d2 a c2 e alle attività terziarie e di servizio alla persona tra le destinazioni compatibili ammesse;

sui fronti porticati dei corsi Cavour e Italia e sui fronti delle piazze pubbliche non si consente la realizzazione di locali accessori (box, magazzini, ecc.);

i piani terra degli edifici destinati a box auto alla data di adozione della Variante di Revisione, qualora aventi dimensioni (altezza, larghezza e profondità) compatibili con tale utilizzo, dovranno mantenere tale destinazione;

-         i piani terra degli edifici pertinenziali non potranno essere adibiti a residenza;

rispettando le prescrizioni e limitazioni di cui all’art 58 comma 6 classe IIIb2 “utilizzazione urbanistica”.

L’insediamento di attività d1, tr1 e tr6 in edifici esistenti è consentita purchè sia verificata la compatibilità delle stesse con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell’edificio interessato e la congruenza con i caratteri ambientali del circostante tessuto edificato; le nuove destinazioni d’uso non devono modificare l’identità e la fisionomia dell’ambiente e dell’edificio stesso e dovranno garantire il rispetto di tutte le norme di settore (rumore, emissioni, ecc.).

Per quanto concerne le attività di vendita al dettaglio in sede fissa si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 6, lettera B delle N.T.A.

Per gli edifici esistenti e destinati ad usi diversi da quelli specificati per ogni singola zona urbanistica, alla data di adozione della Variante di Revisione, è ammesso in fase transitoria il mantenimento dell’attività, limitando gli interventi edilizi alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria indipendentemente da quanto stabilito per ogni singola zona.

4.          Tipi di intervento. I tipi di intervento attuabili sugli edifici dell’I.U.A. sono quelli ammessi dalle “prescrizioni particolari” definite per ogni singola zona, con riferimento alle definizioni contenute ai precedenti artt. 14-22, alla C.P.G.R. n° 5/SG/URB del 27/04/1984 ed alle seguenti precisazioni:

- RT    restauro. E’ sempre prescritto:

-  la sostituzione delle chiusure e dei serramenti (porte, portoni, finestre, vetrine, serrande, ecc.) in contrasto con la tipologia originaria dell’edificio e l’eliminazione di elementi estranei;

-  il ripristino e la nuova formazione di intonaci con tecniche e materiali coerenti con quelli esistenti o originari e conformi alle prescrizioni del Piano del Colore qualora il Comune se ne doti. Nelle parti di territorio non comprese nel Piano del Colore o in assenza di questo, la scelta del materiale e la colorazione deve essere giustificata da adeguato studio documentale e da un’analisi comparativa compiuta rispetto agli edifici della tradizione insediativa locale. Qualora l’edificio sia oggetto di specifico vincolo, rimane comunque prevalente il parere espresso dall’Ente competente il vincolo. E’ sempre prescritta l’eliminazione di rivestimenti estranei e non tipologicamente e storicamente coerenti con il carattere dell’edificio o del manufatto;

-  il recupero delle aree di pertinenza dell’edificio quali cortili, accessi, giardini ed orti mediante il ripristino delle aree verdi e delle pavimentazioni, il restauro degli arredi come fontane, pozzi, pergolati, recinzioni storiche, ecc.. E’ sempre prescritta la rimozione di pavimentazioni, arredi e pertinenze in contrasto.

- RS     risanamento conservativo. E’ sempre prescritto:

-  il ripristino ed integrazione di intonaci originari, l’eliminazione di rivestimenti estranei e non tipologicamente coerenti con le prescrizioni del Piano del Colore, qualora il Comune ne risulti dotato. In assenza del Piano del Colore o nelle parti di territorio non comprese, la scelta del materiale e la colorazione deve essere giustificata da un’analisi comparativa compiuta, oltre che sull’edificio stesso, su quelli documentari della tradizione insediativa locale, avuto il parere favorevole degli Uffici comunali;

-  il ripristino o sostituzione degli elementi costitutivi del fronte dell’edificio, escludendo quelle opere che comportino l’impoverimento dell’apparato decorativo;

-  la realizzazione di modeste modifiche dei prospetti (riallineamenti di finestre, aperture di porte al posto di finestre e viceversa) purchè non alterino il carattere dell’edificio e dell’ambiente urbano nel suo insieme e siano comprese in un progetto unitario esteso all’intero fronte del fabbricato. L’inserimento di nuovi balconi è ammesso solo per soluzioni compositive compatibili con il carattere storico, architettonico e tipologico dell’edificio;

-  la sostituzione delle chiusure e dei serramenti (porte, portoni, finestre, vetrine, serrande, ecc.) in contrasto con la tipologia originaria dell’edificio e l’eliminazione di elementi estranei;

-  il ripristino o sostituzione dell’orditura primaria e secondaria dei tetti con mantenimento di capriate, colmi, terzere, puntoni in buono stato; riqualificazione delle parti di maggior pregio. E’ prescritto il mantenimento della sagoma e delle pendenze originarie: non sono pertanto ammesse variazioni delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Il manto di copertura sarà realizzato con l’impiego di materiali e con forme e dimensioni degli elementi tipici del contesto ambientale e delle tradizioni locali. E’ vietato l’uso di elementi in laterizio di colorazione estranea rispetto ai caratteri storici e architettonici degli edifici;

-  la realizzazione di nuovi abbaini qualora se ne dimostri la congruenza con il carattere architettonico dell’edificio e la sostituzione di quelli aggiunti con caratteri incongrui. E’ consentito l’inserimento di nuovi lucernari da posizionarsi tenendo conto della conformazione architettonica dell’edificio e degli assi compositivi della facciata. Non è ammesso l’uso di vetri a specchio;

-  modeste modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale solo se non rientrano nei casi precedenti e purchè vengano salvaguardati gli elementi di pregio eventualmente presenti, le facciate, l’aspetto esterno dell’edificio e non siano alterate le aperture esistenti;

-  il ripristino funzionale delle parti comuni e delle strutture di collegamento verticale e dove necessario anche mediante l’introduzione di nuovi impianti tecnologici.

- RE    ristrutturazione edilizia. Gli aumenti di SUL consentiti dalle diverse categorie di ristrutturazione edilizia possono essere conseguenza dell’utilizzo del sottotetto, della sopraelevazione ammessa dei sottotetti o della realizzazione di nuovi orizzontamenti. Tali aumenti sono subordinati al rispetto dei vincoli di cui ai successivi commi.

            Sono definite tre categorie di Ristrutturazione edilizia:

           RE.I:

           la ristrutturazione edilizia di tipo I è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti prevalentemente caratterizzanti il tessuto di impianto originario, riconducibili a tipologie tradizionali. Il recupero si attua attraverso interventi di parziale trasformazione edilizia, con la sostituzione di alcuni elementi costitutivi o strutturali dell’edificio, con la modifica e l’inserimento di nuovi elementi nel rispetto delle valenze estetiche e formali in relazione con l’ambiente esterno.

Per questi edifici le modifiche esterne e di facciata sono limitate ad interventi di adeguamento funzionale come l’apertura di nuove finestre, l’adeguamento dimensionale di quelle esistenti o l’inserimento di alcuni elementi integrativi quali balconi, abbaini e lucernari che trovino una giustificazione tecnica finalizzata al recupero funzionale dell’edificio, nel rispetto dei caratteri compositivi dell'edificio.

Rientrano nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.I anche gli interventi:

-            di recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti in applicazione della L.R. 21/98. E’ consentita la realizzazione di abbaini e lucernari purchè siano in giusta relazione con i caratteri compositivi dell’intero edificio. Interventi per le finalità e con i limiti previsti all’art. 8 della L.R. 13/2007;

-            il ripristino di eventuali orizzontamenti crollati o strutturalmente degradati di cui sia oggettivamente dimostrabile la preesistenza .

           RE.II:

           la ristrutturazione edilizia di tipo II è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti attraverso interventi di parziale trasformazione edilizia, alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi o strutturali dell’edificio, all’eliminazione, alla modifica e all’inserimento di nuovi elementi ed impianti in edifici sui quali gli interventi , pur non comportando mai la totale demolizione e la successiva ricostruzione dei fabbricati, possono riguardare modificazioni, integrazioni e sostituzioni considerevoli rispetto alla situazione in essere anche ammettendo aumenti di superfici utili.

In particolare sono compresi nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.II oltre a quanto previsto per RE.I anche:

-            la realizzazione di nuovi solai per rendere possibile il recupero ad uso residenziale dei volumi delle travate o delle tettoie tradizionali. La realizzazione degli orizzontamenti (solai) per quanto possibile dovrà ricorrere all’uso di tecnologie e materiali tradizionali e presenti nel fabbricato per non alterare gli aspetti formali e compositivi degli spazi interni; in presenza di difficoltà operative o statiche o al fine di rispondere a prescrizioni tecniche particolari come la resistenza al fuoco o l’isolamento verso locali tecnici ai sensi delle norme vigenti in materia, è consentito l’utilizzo di tecnologie alternative quali: solai in legno con isolamento, o solai collaboranti legno-c.l.s., o solai in cemento armato.

-            ove non diversamente prescritto, l’ampliamento in elevazione del fabbricato (innalzamento della linea di gronda e/o di colmo) di quanto strettamente necessario per l’adeguamento dei minimi di altezza dei locali, con un limite massimo di 100 cm nel rispetto del numero di piani esistente;

           RE.III:

           la ristrutturazione edilizia di tipo III è finalizzata al riutilizzo degli edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia, attuati mediante la totale demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati, ammettendo incrementi di superfici utili.

In particolare nella ristrutturazione edilizia di tipo RE.III sono ammessi:

-            ricostruzione dell’edificio sullo stesso sedime e volumetria di quello preesistente con la possibilità di incremento della superficie utile;

-            ricostruzione dell’edificio con lo stesso sedime con la possibilità di modificare, al fine di rispettare le leggi di settore vigenti per il contenimento energetico ed entro i limiti dalle stesse stabiliti, l’inclinazione e/o sopraelevare la quota delle falde di copertura. In tal caso le altezze minime interne vanno intese come definite dal Regolamento Edilizio affinché si raggiungano i requisiti minimi di altezza interni;

-            quanto previsto per la RE.II ove non in contrasto con le disposizioni di RE.III.

5.          Modalità di attuazione. “L’intervento diretto” è la modalità ordinaria per l’attuazione delle previsioni del P.R.G.C. nella zona I.U.A.., eventualmente sottoposto ai nulla osta ed ai pareri preventivi previsti dalle leggi vigenti.

Le “Prescrizioni Particolari” di ogni singola zona definiranno puntualmente il ricorso a differenti modalità quali il “Permesso Convenzionato” ed il S.U.E. (P.P./P.d.R. di iniziativa pubblica, P.d.R. di iniziativa privata).

Chiunque può sempre proporre nuovi P.d.R. o l’estensione di quelli indicati dal P.R.G.C..

In ogni caso, qualora le “Prescrizioni Particolari” prevedano il ricorso al permesso convenzionato, ai sensi del 5° comma art. 49, LR 56/77, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla stipula di una convenzione o di atto d’impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi; qualora le stesse prevedano il ricorso a P.d.R. di iniziativa privata, questo può essere presentato dai proprietari di immobili e di aree rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati.

In caso di interventi edilizi su interi edifici ricompresi in aree interessate da “obbligo di passaggio pubblico”, si dovrà assicurare un percorso pubblico la cui fruizione sarà regolamentata da apposita convenzione.

6.          Vincoli di facciata. All’interno degli insediamenti di cui al presente articolo il P.R.G.C. definisce i seguenti tipi di vincolo di facciata:

-         Vincolo di “filo fisso di edificazione” su spazio pubblico: non è puntualmente indicato in cartografia, ma ha validità estesa a tutti gli edifici ed a tutti gli isolati degli insediamenti di cui al presente articolo, e riguarda solo gli affacci diretti su spazi pubblici o di uso pubblico. Tale vincolo deve essere rispettato indipendentemente dal tipo di intervento previsto ad eccezione di eventuali Piani di Recupero compresi nelle Schede d’Area, per i quali valgono le regole specifiche contenute nelle stesse. Vengono esclusi i casi di edifici recenti dei quali si riconosca un evidente scostamento dai fili stradali storici, per i quali è dunque possibile, in caso di interventi di sostituzione edilizia, un diverso profilo delle facciate che sia rispettoso dei tracciati storici. Verso gli spazi privati non vi è invece obbligo di rispetto dei fili fissi.

-         Vincolo di facciata: è puntualmente indicato in cartografia e riguarda le facciate o i manufatti di edifici per i quali si sono riconosciuti contenuti qualitativi che devono essere salvaguardati e qualificati in sede di intervento. Le successive prescrizioni si intendono applicate unicamente alla facciata, o parte di essa, alla quale è stato apposta l’indicazione cartografica.

In caso di intervento su tali facciate si dovranno rispettare le seguanti prescrizioni:

-         mantenimento della trama, delle dimensioni e tipologie delle finestre, dei balconi e relative ringhiere, delle decorazioni (quali dipinti murari, cornici, lesene, ecc.), dei portici e della tipologia del rivestimento murario della facciata;

-         le aperture al piano terreno, sia in affaccio diretto su spazio pubblico che internamente ad un portico, dovranno essere mantenute e, ove possibile, ricondotte alla tipologia tipica riconosciuta per il fabbricato;

-         non sono consentiti modifiche dell’altezza del cornicione e/o del filo di gronda, ad eccezione di quei fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia “Edifici per cui è ammessa la sopraelevazione”; in ogni caso è consentita la modifica della pendenza delle falde del tetto al fine di recuperare ad uso abitativo il sottotetto, sempre che la nuova pendenza risulti compatibile con i caratteri compositivi dell’edificio oggetto dell’intervento;

-         è consentita la realizzazione di lucernari o abbaini, posti in asse con le finestre della facciata; in deroga a quanto prescritto al successivo comma 8, gli abbaini dovranno essere realizzati in numero equivalente alle finestre, con proporzioni congrue ai caratteri compositivi riconosciuti per il fabbricato.

L’intervento di sopraelevazione consentito per i fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia “Edifici per cui è ammessa la sopraelevazione” dovrà rispettare quanto indicato al successivo comma 13, p.to 1), nonché le ulteriori seguenti prescrizioni:

-         altezza massima pari a quella di edifici confinanti più alti con il limite di un piano aggiuntivo; l’innalzamento potrà essere autorizzato se consente di realizzare un nuovo piano o di recuperare il sottotetto, e anche se l’intervento non realizza l’allineamento del filo di gronda di almeno uno dei due fabbricati adiacenti, sia in altezza sia in sporto;

-         la nuova parte di facciata dovrà riproporre materiali e coloriture in continuità con quella esistente;

-         il cornicione dovrà essere riproposto, per tipologia e forma, alla nuova quota di imposta della falda;

-         le nuove finestre dovranno rispettare trama e dimensioni di quelle esistenti, nonché riproporre cornici o balconi o altri motivi decorativi.

Le predette prescrizioni relative agli interventi su facciate vincolate possono essere superate, previa acquisizione di parere da parte della Commissione locale per il paesaggio che riconosca soluzioni architettoniche alternative adeguate ad ogni caso specifico, ed in particolar modo in presenza di interventi promossi dal Comune o da altri enti pubblici. 

Il rispetto delle presenti prescrizioni deve essere dimostrato esplicitamente dagli elaborati di progetto, predisposti secondo quanto previsto al successivo art. 50, corredati da un rilievo dello stato di fatto ad adeguata scala, a firma di professionista abilitato, e da una dettagliata documentazione fotografica. Tale documentazione deve in particolare consentire l’individuazione delle eventuali superfetazioni dell’edificio, alle quali non devono essere applicate le prescrizioni relative il vincolo di facciata, nonché le relazioni della facciata in oggetto con l’ambiente e gli edifici circostanti. In caso di “Edifici per cui è ammessa la sopraelevazione”, gli interventi edilizi oltre il risanamento conservativo (RS) andranno sottoposti a preventivo parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali, secondo le modalità disposte all’art. 40, comma 8 della L.R. 56/77.

7.          Conservazione degli elementi tipologici di particolare rilevanza e delle tipologie costruttive ricorrenti. La cartografia di P.R.G.C. individua puntualmente con apposita simbologia la presenza di elementi tipologici e architettonici che, per il loro valore artistico o documentario, o perché caratterizzanti il tessuto urbano tradizionale, devono comunque essere conservati e/o recuperati. Essi sono travate, dipinti murali a carattere religioso, pitture murali in facciata di tema generico, campanili, portali e portoni, recinzioni storiche, recinzioni in pietra, logge e porticati, balconi e ballatoi, portici, passaggi pedonali, androni e passaggi carrai, dei quali alcuni esempi sono riportati nell’elaborato “P1.1b Caratteri edilizi ricorrenti”.

I suddetti elementi saranno oggetto di interventi di restauro/risanamento conservativo (RT/RS) indipendentemente dal tipo di intervento edilizio previsto sulle altre parti dell’edificio. Analogamente si opererà per quegli elementi che, pur non essendo puntualmente rilevati dal Piano, dovessero emergere dal rilievo dello stato di fatto e dalla documentazione fotografica predisposta in sede di richiesta di permesso di costruire.

E’ compito del proponente l’intervento indicare l’esatta ubicazione dei manufatti ed eventualmente dimostrarne l’assenza nell’ambito oggetto di intervento edilizio.

In ogni caso la presenza di qualsiasi elemento di valore architettonico o pittorico, che prefiguri un intervento di conservazione o di tutela deve essere puntualmente documentata negli elaborati di progetto, rispondenti a quanto richiesto dal successivo art. 50.

8.          Sottotetti. Nel rispetto dei tipi di intervento ammessi su ogni singolo fabbricato, si rimanda al successivo art. 48. Qualora si ricorra all’apertura di nuovi abbaini questi dovranno essere rispettate le seguenti regole:

-         i materiali, la forma e le finiture utilizzate dovranno risultare coerenti con il fabbricato;

-         l’abbaino deve avere una larghezza inferiore a 1,50 m;

-         essere collocati in asse alle finestre della facciata al fine di salvaguardare gli aspetti compositivi di facciata e/o ad un interasse non inferiore a 4,00 m.

Verso gli spazi privati le falde del tetto possono anche essere interrotte da balconi e terrazzini di luce non superiore a 3,00 m e tra di loro distanziati di non meno di 4,00 m.

9.          Edifici pertinenziali: bassi fabbricati, tettoie e tettoie provvisorie. I manufatti esistenti sono regolamentati dalle seguenti disposizioni.

Per i bassi fabbricati il P.RG.C. privilegia il mantenimento dell’attività pertinenziale preesistente, con particolare riferimento al rimessaggio di autoveicoli. In ogni caso il cambio di destinazione d’uso a favore di quella residenziale, terziaria, commerciale e artigianale (purché compatibile con la residenza), fermi restando quanto precisato al precedente terzo comma, è subordinato alle seguenti condizioni:

-         l’edificio deve risultare servito da un accesso carraio sufficiente al passaggio di autovetture;

-         sia richiesto il reperimento dei parcheggi pertinenziali secondo quanto prescritto al successivo punto i);

-         l’edificio non risulti già destinato a box auto con dimensioni (altezza, larghezza e profondità) compatibili con tale utilizzo; in caso di parziale utilizzo come box auto, il cambio di destinazione d'uso sarà ammesso solo per la quota non destinata a tale uso.

Le tettoie presenti possono essere mantenute intervenendo con manutenzione ordinaria e straordinaria se non contrastano con le finalità dei tipi di intervento, e se tali manufatti risultano regolarmente assentiti o condonati, mentre le tettoie provvisorie (quali manufatti di scarsa consistenza prevalentemente degradati) dovranno essere eliminati in concomitanza ad interventi edilizi su interi fabbricati di cui risultino pertinenza.

10.      Parcheggi privati. Il reperimento di parcheggi privati è obbligatoriamente richiesto nei casi e nelle quantità indicate dal successivo art. 47, 1° comma.

In tutti gli altri casi la realizzazione di parcheggi pertinenziali qualora assenti o presenti in misura inferiore a quanto stabilito dalla L. 122/89 è sempre ammessa purchè reperiti:

-       in strutture esistenti di pertinenza;

-       ai piani terreni dei fabbricati principali; in questo caso il reperimento ammesso delle quantità minime di legge non dovrà pregiudicare le leggi compositive o il decoro della facciata e non dovrà comportare l’alterazione di spazi interni aventi pregio architettonico;

-       sulle aree pertinenziali e in strutture pertinenziali nuove con le caratteristiche dimensionali previste dall’art. 47 e le tipologie costruttive di cui al successivo comma 11, solo dopo aver dimostrato l’impossibilità di operare in edifici esistenti. In tal caso l’incremento di superficie coperta non può superare il 10% di quella rilevata esistente alla data di adozione della Variante di Revisione.

Gli spazi all’aperto, eventualmente sistemati a parcheggio, devono essere realizzate con sistemi che garantiscano la semipermeabilità della superficie alle acque meteoriche.

11.      Caratteri compositivi e requisiti morfologici degli edifici. Le zone I.U.A. presentano una omogeneità e una uniformità complessiva dei caratteri compositivi che il P.R.G.C. intende salvaguardare e riproporre anche negli interventi di nuova costruzione.

Con riferimento all’elaborato P1.1b “Caratteri edilizi ricorrenti”, ad integrazione di quanto già precisato ai precedenti commi 4, 6 e 7 del presente articolo, sono previste le seguenti prescrizioni, da osservarsi per tutti i tipi di intervento in sede di progettazione edilizia e in particolare sul patrimonio edilizio esistente avente caratteri tradizionali:

-         è vietata la tipologia cosiddetta “a pilotis” in quanto estranea ai caratteri edilizi delle zone I.U.A.;

-         le finestre e le porte finestre dovranno essere rettangolari, nelle dimensioni e proporzioni tradizionalmente usate; è vietato l’uso di “finestrature continue” e di vetrine continue ai piani terreni, in quanto estranee ai caratteri formali delle zone I.U.A.; negli edifici affacciantisi su spazi pubblici è inoltre fatto divieto di ricavare aperture (finestre o simili) per una fascia di 0,80 m a partire dagli spigoli dell’edificio stesso;

-         i serramenti dovranno essere preferibilmente in legno di tipologia tradizionale, a due battenti, con persiane o scuri, verniciati nei colori tradizionali; in alternativa potranno essere utilizzati materiali diversi dal legno, rispettando comunque sia le tipologia che i colori tradizionali;

-         le inferriate ai piani terreni sono consentite nella misura in cui ripropongono disegni e materiali propri degli insediamenti storici locali;

-         i portoni carrai dovranno essere ad arco o a piattabanda arcuata, con ante a due o più battenti, realizzati o rivestiti in legno, secondo tipologie e colori riscontrabili nella tradizione locale; non sono ammesse apertura basculanti o a scorrimento, se non in presenza di problematiche tecniche che non permettano di realizzare l’anta a due o più battenti;

-         i portoncini di accesso pedonale dovranno essere di proporzioni rettangolari, nelle dimensioni tradizionalmente usate; le ante dovranno essere realizzate o rivestite in legno, in colori riconducibili alla tradizione locale e non potranno presentare pennellature vetrate; l’eventuale sopraluce o lunetta dovrà essere vetrata;

-         i porticati dovranno essere realizzati secondo le proporzioni e le tipologie riconducibili alla tradizione locale;

-         i rivestimenti murari devono essere di norma ad intonaco nei colori indicati nel Piano del Colore. In assenza del Piano del Colore o nelle parti di territorio non comprese, la scelta del materiale e la colorazione deve essere giustificata da una indagine e successiva analisi compiuta, oltre che sull’edificio stesso, su quelli documentari della tradizione insediativa locale, avuto il parere favorevole degli Uffici Comunali competenti; in ogni caso non è ammesso l’uso di materiali quali: marmo, pietre lucidate, acciaio, facciate modulari continue, paramano, clinker, mosaico;

-         i balconi dovranno essere realizzati con pavimento e mensole d’appoggio in pietra e parapetti in ferro secondo disegni riconducibili alla tradizione locale;

-         è vietata la copertura a tetto piano in quanto non presente nei tradizionali caratteri tipologici delle zone I.U.A.; è consentita esclusivamente la copertura mediante coppi o portoghesi in laterizio; sono anche ammesse tipologie di coperture atte a rispettare le leggi di settore vigenti in materia di contenimento energetico; in assenza di cornicioni sagomati preesistenti, che dovranno essere mantenuti, la copertura dovrà terminare con passafuori in legno; non sono ammessi cornicioni, marcapiani, lesene ed altri motivi decorativi in cemento a  vista;

-         i pluviali e le gronde vanno realizzati esclusivamente in rame;

-         sui fronti prospettanti su spazi pubblici non sono ammesse pensiline di qualsiasi tipo, anche non sporgenti dal filo dell’edificio, a copertura di terrazzi;

-         le insegne dovranno essere realizzate nel rispetto dei regolamenti specifici vigenti; in assenza di questi, il loro disegno dovrà armonizzarsi (per tipologia, forma e colore) con i caratteri architettonici della facciata sulla quale dovrà collocarsi, a giudizio degli Uffici Comunali competenti, sentita l’Amministrazione Comunale; è comunque vietata l’installazione di insegne a bandiera e di totem, e in presenza di porticati, l’insegna non potrà essere posta sulla parete esterna degli stessi, prospettante gli spazi pubblici

Su edifici segnalati nelle tavole AT1.2/1-2 come “fuori contesto”, gli interventi fino alla RE.II potranno essere realizzati utilizzando soluzioni idonee al carattere compositivo dell’edificio in oggetto, differenti da quelle riportate nel presente comma. Tali soluzioni dovranno essere adeguatamente motivate e sottoposte ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

12.      Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

13.      Le disposizioni di carattere generale contenute nei precedenti commi e valide per la zona I.U.A., si integrano con le seguenti prescrizioni particolari di ogni singola zona con valore prevalente rispetto a quelle di carattere generale.

1)     A1r.1 - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale - Capoluogo

      Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

-         tipi d’intervento: MO, MS, RT, RS, RE.I, RE.II, DE. Gli interventi RE.III e SE sono ammissibili solo per i fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia “Edifici per cui sono ammessi interventi di RE.III e SE”. Gli interventi di RE.III, SE e CO sono consentiti nelle aree soggette ad attuazione tramite Piano di Recupero (P.d.R.) dove espressamente indicato nelle Schede d’Area (elab. P3.2). L’intervento di AE è ammissibile solo per i fabbricati puntualmente individuati sulle tavole di progetto con la simbologia “Edifici per cui è ammessa la sopraelevazione”. L’intervento di DE è ammesso solo per l’eliminazione degli elementi deturpanti;

-         modalità di intervento: intervento diretto per MO, MS, RT, RS, RE.I, RE.II, DE; permesso convenzionato per gli interventi di RE.III, AE e SE; P.d.R. per interventi oltre RS su interi fabbricati posti all’interno dei S.U.E. individuati in cartografia di progetto; P.d.R. per interventi di RE.I e RE.II su volumi edilizi eccedenti i 3.000 mc;

-         parametri: riferimento alle disposizioni di carattere generale. Per i P.d.R. si rimanda alle rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2);

-         altezza massima: riferimento alle disposizioni di carattere generale. Per i P.d.R. si rimanda alle rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2).

Ulteriori prescrizioni:

*        reperimento degli standard: i permessi convenzionati e i P.d.R. non individuati in cartografia (Tav. P2.4/1-2) dal P.R.G.C. monetizzano gli standard relativi agli incrementi di volumetria. Per i P.d.R. individuati in cartografia (Tav. P2.4/1-2) si rimanda a quanto prescritto nelle relative alle “Schede d’Area”;

*        gli interventi di AE per il completamento delle cortine edilizie esistenti sui fronti stradali si attuano secondo le seguenti modalità:

-         altezza massima pari a quella di edifici confinanti più alti con il limite di 1 piano aggiuntivo; l’innalzamento potrà essere autorizzato solamente qualora l’intervento realizzi l’allineamento del filo di gronda di almeno uno dei due fabbricati adiacenti, sia in altezza sia in sporto;

-         innalzamento dell’imposta della falda del tetto tale da consentire il recupero del sottotetto fino ad un massimo di un piano aggiuntivo all’esistente;

-         allineamento della nuova parte di facciata con quella preesistente;

-         il citato innalzamento della cortina dovrà limitarsi alla sola porzione di fabbricato il cui fronte si attesta direttamente sulla strada pubblica;

*        in caso di interventi di SE, l’altezza massima consentita dovrà essere pari a quella esistente o in alternativa non superiore a 4 piani fuori terra: in tal caso, si dovrà allineare il nuovo filo di gronda a quello di almeno uno dei fabbricati attigui aventi più di 2 piani fuori terra. 

 

2)     A1r.2 - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale – frazione Robella

       Gli interventi devono rispettare i seguenti disposizioni: si rimanda alle disposizioni della sottozona A1r.1.

Ulteriori prescrizioni:

*        si rimanda alle disposizioni della sottozona A1r.1;

*        in caso di interventi di SE, l’altezza massima consentita dovrà essere pari a quella esistente o in alternativa non superiore a 3 piani fuori terra: in tal caso, si dovrà allineare il nuovo filo di gronda a quello di almeno uno dei fabbricati attigui aventi più di 2 piani fuori terra.

3)     A2r - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale da recuperare

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

-         tipi d’intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; sono ammessi interventi di RE.III e AE estesi ad interi edifici se previsti in attuazione di P.d.R. con estensione pari ad almeno il 25% di un singolo Ambito di Intervento dell’(A.d.I.);

-         modalità di intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; P.d.R. con estensione pari ad almeno il 25% dell’A.d.I. per intervenire con RE.III e AE estesi ad interi edifici;

-         parametri: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; con P.d.R. esteso ad almeno il 25% dell’A.d.I è ammesso ampliare i fabbricati oggetto di intervento del 10% dei volumi esistenti;

-         altezza massima: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; con P.d.R. è ammesso elevare i fabbricati esistenti di 1 piano, verificati gli effetti compostivi ai margini dell’intervento.

Ulteriori prescrizioni:

*        si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1;

*        gli interventi mediante P.d.R. (estesi ad almeno il 25% di un A.d.I) sono un’opzione aggiuntiva per le aree A2r; detti P.d.R. di iniziativa privata sono accoglibili dal Comune solo se, rispettati i limiti dimensionali dell’A.d.I., comprendono fronti su strade pubbliche significativi e caratterizzati da forme regolari. Il P.R.G.C. incentiva la realizzazione dei suddetti P.d.R. assegnando convenzionalmente, oltre all’incremento di volumetria del 10% da realizzare in loco, un’ulteriore cubatura pari al 30% della volumetria esistente, per interventi di nuovo impianto da realizzare nelle zone C5r.1 e C6r. La reale disponibilità dei volumi di nuovo impianto è acquisita alla conclusione degli interventi previsti dal P.d.R., e la loro realizzazione è subordinata alla formazione di un P.E.C. sulle soprarichiamate aree di nuovo impianto.

4)     A3r - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale da riqualificare

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

-         tipi d’intervento: MO, MS, RS, RE.I.; gli interventi SE e DE sono ammissibili solo mediante formazione di P.d.R. per il raggiungimento degli obiettivi descritti per ogni area urbanistica dalle rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2);

-         modalità di intervento: intervento diretto per MO, MS, RS, RE.I; P.d.R. per interventi di SE e DE;

-         parametri: riferimento alle disposizioni di carattere generale; per le singole aree si rimanda alle rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2);

-         altezza massima: riferimento alle disposizioni di carattere generale; per le singole aree si rimanda alle rispettive “Schede d’Area” (elab. P3.2).

Ulteriori prescrizioni:

*        intervenire mediante P.d.R. nel rispetto delle indicazioni delle “Schede d’Area” è un’opzione aggiuntiva al mantenimento degli edifici esistenti; detti P.d.R. di iniziativa privata (o pubblica) sono accoglibili dal Comune solo se, rispettati i limiti dimensionali previsti dalla “Scheda d’Area”, raggiungono gli obiettivi di qualificazione prefissati. A corredo del P.d.R. è richiesto un rilievo dettagliato degli edifici esistenti per definire in sede convenzionale la volumetria esistente. Le volumetrie che non trovano rilocalizzazione all’interno del P.d.R. costituiscono la cubatura utilizzabile per interventi di nuovo impianto da realizzare nelle zone C5r.1 e C6r; l’utilizzo delle volumetrie in eccesso è subordinata alla formazione di un P.E.C. sulle soprarichiamate aree di nuovo impianto ed alla demolizione dei fabbricati oggetto di P.d.R. nella zona A3r.

5)     A4r - Aree dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale di integrazione

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

-         tipi d’intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; sono ammessi interventi di AE, se estesi ad interi edifici, e di CO;

-         modalità di intervento: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; permesso convenzionato per interventi di AE estesi ad interi fabbricati e di CO;

-         parametri: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; è ammesso un incremento di volumetria pari al 10% di quella esistente per interventi di AE e CO;

-         altezza massima: si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1; con interventi di AE è ammesso elevare i fabbricati esistenti di un piano, verificati gli effetti compostivi ai margini dell’intervento; per interventi di CO sono ammessi 2 p.f.t. + sottotetto abitabile (7,5 m. + 3 in caso di sottotetto abitabile).

Ulteriori prescrizioni:

*        si rimanda alle disposizioni della zona A1r.1.

6)     A5r - Aree di completamento dell’I.U.A. a prevalente destinazione residenziale

Gli interventi devono rispettare le seguenti disposizioni:

-         tipi d’intervento: CO;

-         modalità di intervento: Permesso convenzionato;

-         parametri: volume massimo 1.250 mc;

-         altezza massima: 3 p.f.t. + sottotetto abitabile (9 m + 3 m in caso di sottotetto abitabile).

Ulteriori prescrizioni:

*        reperimento degli standard: i permessi convenzionati monetizzano gli standard relativi agli incrementi di volumetria;

*        in attesa dell’attuazione dell’intervento previsto dal Piano è ammessa la recinzione dell’area e la manutenzione ordinaria delle strutture esistenti. Non è consentita la realizzazione di edifici pertinenziali ad edifici posti all’esterno dell’area urbanistica.