Art. 27    Prescrizioni per le aree di corona dell’I.U.A. - Acr

1.          Con tale zona il P.R.G.C. ha individuato quelle aree che poste ad immediato margine dell’I.U.A. sono state oggetto di edificazione in tempi più recenti rispetto alle aree centrali e pertanto caratterizzate, in prevalenza, da edifici recenti e pluripiano.

2.          L’obiettivo del Piano, pur assumendo la conferma dello stato di fatto è volto alla qualificazione del tessuto edificato esistente. A tali fine il P.R.G.C. consente l’intervento di sostituzione edilizia affinché sia possibile la realizzazione di nuovi organismi edilizi in grado di meglio dialogare con le limitrofe aree I.U.A..

3.          Per la zona Acr si prescrive quanto segue:

a)      interventi edilizi sul patrimonio esistente per il recupero funzionale dei volumi esistenti ed interventi di ampliamento funzionale “una tantum” per gli edifici mono-bifamiliarile a destinazione residenziale;

b)     interventi di sostituzione edilizia dei fabbricati più recenti, ferme restando le limitazioni di intervento per gli edifici individuati come beni culturali di valenza documentaria (art. 50, comma 3, lett. c);

c)      è sempre ammessa l’applicazione della L.R. 21/98 per il riuso dei sottotetti esistenti se dotati delle condizioni geometriche richieste dalla soprarichiamata legge con le precisazioni del successivo art. 48;

d)     ammissibilità di parcheggio privato ed edifici accessori alla residenza nelle quantità previste dall’art. 47 se non presenti o in misura inferiore a quelle previste dalla L. 122/89 ancorchè nel limite del Rapporto di Copertura previsto;

e)      obbligo di reperimento di parcheggio privato nei casi specificati dalla Tabella normativa.

4.          Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58  delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

5.          Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.

 

Zona urbanistica

AcrAree di corona all’I.U.A.

_Acr

Destinazioni d’uso

Principali: r

Compatibili: p5, c2, d1, d2, tr1, tr2, tr4, tr5, tr6

Tipi di intervento

MO, MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE; l’intervento SE è attuabile solo su interi edifici

Modalità di attuazione

Intervento diretto: MO, MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE
Permesso convenzionato o S.U.E.: SE

Indici urbanistici ed edilizi

If: 2 mc/mq
Rc: 40%
H: esistente; 3 pft + sottotetto (10,5 m + 3 m in caso di sottotetto abitabile) per interventi di AE, SE
Ip: --

Prescrizioni particolari

-     Modalità di intervento. La sostituzione di edifici oltre 800 mq di SUL richiede la redazione di un P.d.R. di iniziativa privata.

-     Reperimento degli standard. I permessi convenzionati ed i P.d.R. non individuati dal P.R.G.C. monetizzano gli standard relativi agli incrementi di volumetria e l’incremento di carico urbanistico in presenza di cambi di destinazione d’uso.

-     Densità edilizie. Per gli edifici a destinazione residenziale mono e bifamiliari è ammesso un incremento del 20% della volumetria esistente con un limite di 100 mc, nel limite di un IF max = 2 mc/mq. Gli interventi SE sulla volumetria esistente possono eccedere l’IF max = 2 mc/mq.