Art. 33 Prescrizioni per le aree
residenziali di nuovo impianto per l’utilizzo della capacità
edificatoria da trasferire – C6r
1.
Le aree comprese nelle zone urbanistiche C6r riguardano, così come le
C5r.1, parti del territorio inedificate,
per le quali sono previsti interventi di nuovo impianto a destinazione
prevalentemente residenziale da realizzarsi
mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi. In questo caso il P.R.G.C. attribuisce
a queste aree il compito di formare un nuovo tessuto edilizio utilizzando sia
le capacità edificatorie proprie espresse dalle superfici territoriali di C6r
che quelle derivanti da interventi di riqualificazione nell’I.U.A. e quindi trasferite da esso; tali aspetti sono
strategici ed inscindibili, di conseguenza in assenza delle capacità
edificatorie da trasferire l’attuazione di tali aree non potrà avere
luogo.
2.
L’attuazione
delle aree q demandata alla redazione di un unico S.U.E. esteso all’intera
area urbanistica così come delimitato i n cartografia di Piano (Tavv. P2.3),
eventualmente attuato per parti, di iniziativa privata o pubblica. All'interno
di dette aree possono essere già indicate nel P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove
sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo dovrà attenersi alle
disposizioni della Scheda d’Area per quanto riguarda la loro
localizzazione e dimensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti
superiore alle quantità previste dall'art. 21 della L.R. 56/77, l'eccedenza
deve essere ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata ad uso pubblico al
Comune per il soddisfacimento dei fabbisogni
pregressi sul territorio comunale ed il suo valore economico non può essere
detratto da quello relativo agli oneri concessori . Nel caso che l'area per
servizi pubblici indicata i n cartografia di
progetto risulti minore dovrà invece essere integrata in sede di S.U.E. fino al
raggiungimento dei valori prescritti dall'art. 21 della L.R. 56/77,
qualora non diversamente definito dalle Schede d’Area.
3.
Gli interventi di nuova edificazione sono attuati mediante strumenti
urbanistici, ai sensi degli artt. 43
e 44 della L. R. 56/77, che prevedano la stipula di una convenzione fra i l
Comune ed i privati proprietari,
eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt.
45 e 46 della L.R . 56/77 e successive modificazioni; in alternativa il
Comune potrà procedere alla formazione di Piano Particolareggiato ai sensi dell’art.
40 della L.R. 56/77. All'interno di tali S.U.E. potranno essere
reperite quote di edilizia residenziale convenzionata (anche ai sensi degli
art. 7 e 8 della legge 10/77) nella misura convenuta nell'ambito della soprarichi
amata convenzione o i n sede di formazione del Piano Particolareggiato.
4.
Affinché un
proponente privato possa procedere alla presentazione di S.U.E. (P.E.C.) sulla zona C6r è necessario che dimostri la reale
disponibilità di volumetrie da trasferire nel pieno rispetto delle specifiche disposizioni previste al
precedente art. 26 (zone A2r e A3r) o dell’art. 46 (sottozona SP/u).
Qualora la documentazione allegata al P.E.C. presentato non dimostri tale
disponibilità, il suddetto S.U.E. sarà definito “non accoglibile”
ai sensi del 3° comma dell’art. 43 della L.R. 56/77 e
pertanto rigettato. L’eliminazione o la modifica di tale comma
costituisce variante strutturale al P. R.G.C..
5.
Per le aree
urbanistiche di tipo C6r il P.R.G.C. fornisce una "Scheda di Area"
contenente le prescrizioni specifiche per l'attuazione degli interventi
previsti, la cui funzione e cogenza delle varie prescrizioni i n essa
contenute è precisata i n premessa del documento P3.2.
6.
Per la zona
C6r si prescrive quanto segue:
A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:
a) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le
quantità edificabili, le superfici destinate a ser- vizi da reperire, i mix
funzionali e i vincoli previsti nelle "Schede di Area" e quelli più
generali richiesti i n presenza di attività commerciali di vendita al
dettaglio;
b) devono essere rispettate le indicazioni progettuali
prescritte nelle “Schede d'Area” e potranno essere variate, in caso di mutate esigenze, mediante
variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, 7° comma L R 56/77;
c) il lotto di pertinenza dei fabbricati deve risultare
sistemato a verde, anche con l e modalità indica- te al precedente art. 4,
lett. i), per una estensione minima del 30% della superficie fondiaria libera
ma almeno i l 20% di detta superficie dovrà essere permeabile a piena terra;
d) deve essere garantito i l soddisfacimento di quanto
previsto dalla L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato nel rispetto delle
condizioni previste dal successivo art. 47;
e) le convenzioni dei S.U.E. di
iniziativa privata dovranno prevedere la realizzazione diretta da parte dei concessionari della
viabilità pubblica indicata i n cartografia e delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognature, illuminazione pubblica,
verde pubblico). I l relativo costo è scomputabi le dagli oneri di
urbanizzazione relativi all'intervento nel caso questi ultimi siano superiori. Nel caso contrario nulla è dovuto
dall'Amministrazione Comunale. Nell’ambito della convenzione
saranno stabilite le destinazioni pubbliche delle aree a servizi dismesse o
assoggettate ad uso pubblico;
f) verifica delle capacità edificatorie trasferite da
interventi su aree A2r e A3r dell’I.U.A. o dalla cessione gratuita
di aree SP/u, e quelle eventualmente residue in relazione all’applicazione
del valore assegnato al “parametro di densità massima di
intervento” per la zona C6r, individuando i lotti fondiari occupati e quelli progettati ma
ancora liberi ed a disposizione per ulteriori volumetrie trasferite;
g)
i documenti che compongono il S.U.E. devono essere integrati da un
elaborato illustrativo dei temi
compositivi e dei principali elementi tipologici che la progettazione edilizia
dei nuovi edifici dovrà rispettare, al fine di valutarne i l corretto
inserimento nel contesto circostante. Qualora i l S.U.E. proposto disponga di
una volumetria trasferita minore a quella potenzialmente accogli bile, i l P.
E.C. dovrà verificare soluzioni transitorie per la sistemazione dei lotti
fondiari ancora disponibili;
B) fase
transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:
I n assenza
degli interventi di nuovo impianto (N I) di cui al precedenti punti, sono
consentite le seguenti opere:
- opere di recinzione a giorno dei fondi;
- opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso
sui manufatti eventualmente presenti;
- mantenimento delle attività agricole i n
atto.
7.
Ogni
intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di
zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A.,
corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente
Piano, che possono limitare gl i interventi ammissibili dalla norma di
riferimento.
8.
Nella Tabella normativa sotto riportata sono indicate ulteriori precisazioni
relative alle destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di
intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni
particolari.