Art. 37 Prescrizioni per le aree di riqualificazione per attività economiche di tipo produt­tivo – B3p

1.         L’area classificata come B3p costituisce una porzione di territorio completamente e densa­mente edificata, di fatto dismessa dalle originarie attività produttive. Ledificio esistente realizzato per lattività di fonderia inutilizzata da tempo, costituisce per il Piano un elemento di riqualificazione am­bientale e funzionale.

2.         L’ubicazione dellarea determina quindi, anche a seguito del completo recupero e riordino dellarea, il mantenimento della destinazione prevalentemente produttiva da rivolgere verso un mercato di attività più articolate e frammentate. Gli interventi sono finalizzati alla bonifica dei siti ed allinsediamento di natura prevalentemente produttiva, senza escludere lartigianato di produzione e di servizio, nonché tutte le funzioni ad esse correlate. Lintervento deve inoltre reperire sufficienti aree libere fondiarie ed a servizi necessarie ad un utilizzo dellarea sostanzialmente differente.

3.         L’area si trasforma mediante la formazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo di ini­ziativa privata o pubblica esteso allintera area urbanistica così come delimitata sulle tavole di progetto (Tavv. P2.3). Allinterno di tale area il P.R.G.C. indica lubicazione delle aree a servizio e demanda ad una specifica Scheda dArea (Elab. P3.2) le prescrizioni di dettaglio per la redazione del S.U.E..

4.         L’intervento di RU dellarea è attuato mediante uno strumento urbanistico (attuabile an­che per parti), ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che prevede la stipula di una convenzione fra i l Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77 e successive modificazioni; è data altresì facoltà di predisporre un Piano Particolareggiato di cui allart. 40 delle L.R. 56/77 qualora la mancata iniziativa privata costituisca impedimento al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico connessa alla previsione del P.R.G.C..

5.         Per la zona B3p si prescrive quanto segue:

A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:

1) devono essere rispettati i parametri urbanistici, le quantità edificabili, le superfici destinate a servizi da reperire e i vincoli previsti nelle "Schede di Area" e quelli più generali richiesti i n presenza di attività commerciali di vendita al dettaglio (art. 6, lettera B);

2)        devono essere rispettate le indicazioni progettuali prescritte nelle Schede d'Area e potranno essere variate, i n caso di mutate esigenze, mediante variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, 7° comma L R 56/77;

3)        deve essere garantito i l soddisfacimento di quanto previsto dalla L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato nelle quantità richieste allart. 5, comma 5;

4)        le convenzioni dei S.U.E. di iniziativa privata dovranno prevedere la realizzazione diretta da parte dei concessionari della viabilità pubblica indicata i n cartografia e delle opere di urbaniz­zazione primaria (parcheggi, fognature, illuminazione pubblica, verde pubblico). I l relativo co­sto è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento nel caso questi ultimi siano superiori. Nel caso contrario nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale. Nell’ambito della convenzione saranno stabilite le destinazioni pubbliche delle aree a servizi dimesse o as­soggettate ad uso pubblico;

5)        i documenti che compongono il S.U.E. devono essere integrati da un elaborato illustrativo dei temi compositivi e dei principali elementi tipologici che la progettazione edilizia dei nuovi ed i - fi ci dovrà rispettare, al fine di valutarne i l corretto inserimento nel contesto;

B) fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:

i n assenza degli interventi previsti dal P. R.G.C. sugli edifici esistenti si ammettono interventi di MO e M S.

6.         Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

7.         Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.