Art. 38    Prescrizioni per le aree industriali e artigianali di nuovo impianto – D4p

1.          L’area compresa in questa zona riguarda parti del territorio da destinare ad attività produttive ed artigianali di produzione, ad attività terziarie connesse alle attività produttive di nuovo impianto, dove la realizzazione degli interventi di nuova costruzione è subordinata alla formazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi per la contemporanea realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie ad infrastrutturale il sito.

2.          Le aree comprese nella zona D4p riguardano parti del territorio inedificato. Gli interventi di nuova edificazione previsti nella zona sono attuati ordinariamente mediante Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) di iniziativa privata. L’attuazione delle aree D4p può avvenire anche tramite iniziativa pubblica, con Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P., ai sensi dell’art. 42 della L.R. 56/77). L’attuazione dell’area n. 384 è demandata alla sola iniziativa pubblica mediante formazione di P.I.P.

3.          Lo strumento o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavv. P2.3). All'interno di dette aree possono essere già indicate nel P.R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie: lo strumento urbanistico esecutivo può apportarne leggere modifiche alla localizzazione, nel rispetto degli indirizzi delle presenti N.T.A. e della citata cartografia di progetto, rispettandone la dimensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti superiore alle quantità previste dall'art. 21 della L.R. 56/77, l'eccedenza deve essere ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata ad uso pubblico al Comune per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio comunale ed il suo valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri concessori . Nel caso che l'area per servizi pubblici indicata in cartografia di progetto risulti minore dovrà invece essere integrata in sede di S.U.E. fino al raggiungimento dei valori prescritti dall'art. 21 della L.R. 56/77.

4.          Per la zona D4p si prescrive quanto segue:

A)   attuazione degli interventi mediante S.U.E.:

a)        le destinazioni d’uso ammesse sono quelle indicate dalla Tabella Normativa di cui all’ultimo comma;

b)        il S.U.E. dovrà essere integrato con elaborati planivolumetrici atti a descrivere l’inserimento ambientale degli interventi programmati sul territorio;

c)        l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di custodia per una quota massima del 10% della SUL destinata alle attività insediate produttive: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito per ogni azienda produttiva insediata di SUL pari ad almeno 1000 mq, e non deve essere superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie previste per la zona. Il P.R.G.C. ammette inoltre attività di vendita diretta dei beni prodotti dall'attività produttiva insediata (spaccio) per una superficie massima di 150 mq per ogni azienda insediata;

d)        deve essere garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste all’art. 5, 5° comma delle N.T.A.;

e)        deve essere garantito il mantenimento di una quota di verde privato piantumato con specie arboree e arbustive pari ad almeno il 10% della superficie fondiaria;

f)         nelle aree confinanti o prospettanti lotti a prevalente destinazione residenziale, per interventi di AE, SE, CO e NI dovrà essere individuata una fascia di rispetto, ai sensi dell’art. 27, comma 7 della L.R. 56/77, corrispondente ad un arretramento, dai confini delle aree a destinazione prevalentemente residenziale, minimo di 10 metri o di ampiezza necessaria alla realizzazione di una cortina verde secondo le specifiche contenute nell’elaborato P1.2 “Relazione Ambientale”.

B)   fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.;

in via transitoria, in attesa dell’attuazione del piano mediante S.U.E., sono esclusivamente consentite le seguenti opere:

-      recinzione a giorno dei fondi con le modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente per le aree agricole;

-      opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso sui manufatti eventualmente presenti;

-            mantenimento delle attività agricole in atto.

5.          Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sottozona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

6.          Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle destinazioni d’uso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni particolari.

 

Zona urbanistica

D4p - Aree industriali e artigianali di nuovo impianto

_D4p

Destinazioni d’uso

Principali: p1, p2, p4, p5

Compatibili: c1, d2, tr2, tr4, tr7

Tipi di intervento

MO, MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III, AE, SE, CO, NI

Modalità di attuazione

Intervento diretto: MO, MS, RS, RE.I, RE.II, RE.III
S.U.E.: AE, SE, CO
, NI

Indici urbanistici ed edilizi

Ut: 0,55 mq/mq
Uf: --
Rc: 50%
H: 12 m (gli impianti tecnologici e di produzione derogano all’altezza)
Ip: 10%

Prescrizioni particolari

-     Destinazioni d’uso. Destinazione “p1” esclusa per l’area n° 384.

-     Modalità di intervento. Gli interventi diretti indicati sono ammessi sugli edifici realizzati in attuazione del S.U.E.; l’area n° 384 si attua con P.I.P. esteso all’intera area urbanistica.

-     Parametri urbanistici. Per le aree urbanistiche n° 380 e 382 comprese all’interno del P.I.P. “Nordind” approvato (di cui al successivo art. 59), si confermano i seguenti parametri:

-     Uf: 0,75 mq/mq

-     Rc: 50%

-     Sus (superfici destinate alle opere ed attrezzature di cui all’art. 21 della l.R. 56/77): 0,4 mq/mq della Sf per destinazioni principali e comunque non inferiore al 20% della St

-     Sus (superfici destinate alle opere ed attrezzature di cui all’art. 21 della L.R. 56/77): 1 mq/mq della superficie utile lorda per destinazioni compatibili.

-     Varie. Area n° 384: in sede di progettazione del P.I.P. sarà necessario predisporre un unico accesso dalla SS 31bis, formare un viale alberato sull’area a servizi posta a margine della strada statale e realizzare il parcheggio in prossimità del campo sportivo.  Il SUE dovrà prevedere la realizzazione di un congruo accesso all’area agricola EE/ri n. 904