Art. 39 Prescrizioni per le aree industriali di nuovo
impianto per attività specifiche: cementificio – D5p
1. Le aree
comprese nelle zone urbanistiche D5p riguardano parti del territorio
completamente libere poste
in prossimità degli impianti e delle strutture dei cementifici. Il P.R.G.C.
destina tale area ad espansione delle
attività specifiche i n atto. Anche i n questo caso le finalità e le modalità
di intervento sono analoghe a quelle della D4p se non per la
specializzazione della destinazione d’uso attribuita alla presente
zona, similmente a quanto già previsto per la zona B2p. Anche i n questo caso
si accomuna all’intervento strutturale il reperimento di standard
pubblici necessari ad autoequilibrare la domanda e l’offerta di
standard per i l territorio compreso tra la ferrovia e la SS 31 bis.
2.
Le aree comprese nella zona D5p riguardano parti del territorio inedificato.
Gli interventi di nuova
edificazione previsti nella zona sono attuati mediante P. E.C. ai sensi dell’art.
42 della L.R. 56/77.
3.
Lo strumento
o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle aree
urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con
apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavv. P2.3). All'interno
di dette aree possono essere già indicate nel P. R.G.C. aree specifiche,
destinate a servizi pubblici ed a nuove sedi viarie che lo strumento
urbanistico esecutivo deve rispettare per quanto riguarda la localizzazione e
la dimensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti superiore alle
quantità previste dall'art. 21 della L.R. 56/77, l'eccedenza deve essere
ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata ad uso pubblico al Comune per
il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio comunale ed il suo valore economico non può essere detratto da quello
relativo agli oneri concessori . Nel caso in cui l'area per servizi
pubblici indicata i n cartografia di progetto risulti minore dovrà invece
essere integrata i n sede di S.U.E. fino al raggiungimento dei valori
prescritti dall'art. 21 della L.R. 56/77.
4.
Per la zona
D5p si prescrive quanto segue:
A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:
a)
le
destinazioni d’uso ammesse sono quelle indicate dalla Tabella
Normativa di cui all’ultimo comma;
b)
il S.U.E.
dovrà essere integrato con elaborati planivolumetrici atti a descrivere
l’inserimento ambientale degli interventi
programmati sul territorio e quant’altro risponda alle esigenze di legge
per la specifica attività insediabile;
c)
l'uso residenziale
è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di
custodia per una quota massima del 10% della SU L destinata alle attività
insediate produttive: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito per ogni
azienda produttiva insediata di SUL pari ad
almeno 5.000 mq e non deve essere superato un massimo di 200 mq per azienda; tale
superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie previste per la
zona;
d)
deve essere
garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste all’art.
5, 5° comma delle N.T.A.;
e)
deve essere
garantito il mantenimento di una quota di verde privato piantumato con specie
arboree e arbustive pari ad almeno i l 10% della superficie fondiaria;
f)
i l P.E.C. è finalizzato alla contestuale e proporzionale azione di
qualificazione lungo la strada SS 31bis in
corrispondenza delle aree a servizi indicati sulle tavole di progetto. L’area
dovrà risultare sistemata i n prevalenza a verde provvedendo a costituire una
cortina alberata funzionale alla formazione
di un tratto di pista ciclabile; nell’ambito della fascia a servizi
collocata in prossimità (aree n° 533, 532, 541), gli interventi dovranno
altresì programmare interventi per la razionalizzazione degli accessi veicolari
e dei parcheggi per i mezzi pesanti di servizio alle attrezzature produttive. Gli spazi non destinati a parcheggio dovranno
essere oggetto di piantumazione
intensiva, provvedendo a creare barriere visive per un migliore inserimento dell’impianto
nel paesaggio circostante;
g)
è vietato i
l deposito di materiali a cielo libero e l’attività di
accatastamento di qualsivoglia materiale
per una fascia non inferiore a 100 m dal sedi me della SS 31 bis. In tutte le
altre parti delle aree urbanistiche è
ammesso il deposito delle materie prime, dei semilavorati funzionali all’attività
in corso nonché lo stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti;
B) fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:
in via transitoria, in attesa dell’attuazione del piano mediante
S.U.E., sono esclusivamente consentite le
seguenti opere:
- recinzione
a giorno dei fondi con le modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente
per le aree agricole;
- opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso
sui manufatti eventualmente presenti;
- mantenimento delle attività agricole i n
atto.
5.
Ogni
intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di
zona o sotto-zona deve verificare la
compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A.,
corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente
Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.
6.
Nella Tabella
normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle
destinazioni d’uso ammesse, alle
modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Prescrizioni
particolari.