Art. 39 Prescrizioni per le aree industriali di nuovo impianto per attività specifiche: ce­mentificio – D5p

1. Le aree comprese nelle zone urbanistiche D5p riguardano parti del territorio completamente libere poste in prossimità degli impianti e delle strutture dei cementifici. Il P.R.G.C. destina tale area ad espansione delle attività specifiche i n atto. Anche i n questo caso le finalità e le modalità di intervento sono analoghe a quelle della D4p se non per la specializzazione della destinazione duso attribuita alla presente zona, similmente a quanto già previsto per la zona B2p. Anche i n questo caso si accomuna allintervento strutturale il reperimento di standard pubblici necessari ad autoequilibrare la domanda e lofferta di standard per i l territorio compreso tra la ferrovia e la SS 31 bis.

2.           Le aree comprese nella zona D5p riguardano parti del territorio inedificato. Gli interventi di nuova edificazione previsti nella zona sono attuati mediante P. E.C. ai sensi dellart. 42 della L.R. 56/77.

3.           Lo strumento o gli strumenti urbanistici esecutivi devono interessare la totalità delle aree urbanistiche che il P.R.G.C. perimetra con apposita simbologia nella cartografia di progetto (Tavv. P2.3). All'interno di dette aree possono essere già indicate nel P. R.G.C. aree specifiche, destinate a servizi pub­blici ed a nuove sedi viarie che lo strumento urbanistico esecutivo deve rispettare per quanto riguarda la localizzazione e la dimensione. Nell'eventualità che quest'ultima risulti superiore alle quantità previste dall'art. 21 della L.R. 56/77, l'eccedenza deve essere ugualmente ceduta gratuitamente e/o assoggettata ad uso pubblico al Comune per il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi sul territorio comunale ed il suo valore economico non può essere detratto da quello relativo agli oneri concessori . Nel caso in cui l'area per servizi pubblici indicata i n cartografia di progetto risulti minore dovrà invece essere integrata i n sede di S.U.E. fino al raggiungimento dei valori prescritti dall'art. 21 della L.R. 56/77.

4.           Per la zona D5p si prescrive quanto segue:

A) attuazione degli interventi mediante S.U.E.:

a)         le destinazioni duso ammesse sono quelle indicate dalla Tabella Normativa di cui all’ultimo comma;

b)        il S.U.E. dovrà essere integrato con elaborati planivolumetrici atti a descrivere l’inserimento ambientale degli interventi programmati sul territorio e quantaltro risponda alle esigenze di legge per la specifica attività insediabile;

c)         l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e/o del personale di custodia per una quota massima del 10% della SU L destinata alle attività insediate produttive: un minimo di 120 mq è comunque sempre consentito per ogni azienda produttiva insediata di SUL pari ad almeno 5.000 mq e non deve essere superato un massimo di 200 mq per azienda; tale superficie rientra nel computo delle capacità edificatorie previste per la zona;

d)        deve essere garantita la realizzazione di posti auto privati nelle quantità previste allart. 5, 5° comma delle N.T.A.;

e)         deve essere garantito il mantenimento di una quota di verde privato piantumato con specie ar­boree e arbustive pari ad almeno i l 10% della superficie fondiaria;

f)         i l P.E.C. è finalizzato alla contestuale e proporzionale azione di qualificazione lungo la strada SS 31bis in corrispondenza delle aree a servizi indicati sulle tavole di progetto. Larea dovrà ri­sultare sistemata i n prevalenza a verde provvedendo a costituire una cortina alberata funzionale alla formazione di un tratto di pista ciclabile; nellambito della fascia a servizi collocata in prossimità (aree n° 533, 532, 541), gli interventi dovranno altresì programmare interventi per la razionalizzazione degli accessi veicolari e dei parcheggi per i mezzi pesanti di servizio alle at­trezzature produttive. Gli spazi non destinati a parcheggio dovranno essere oggetto di piantu­mazione intensiva, provvedendo a creare barriere visive per un migliore inserimento dellimpianto nel paesaggio circostante;

g)         è vietato i l deposito di materiali a cielo libero e lattività di accatastamento di qualsivoglia ma­teriale per una fascia non inferiore a 100 m dal sedi me della SS 31 bis. In tutte le altre parti delle aree urbanistiche è ammesso il deposito delle materie prime, dei semilavorati funzionali allattività in corso nonché lo stoccaggio temporaneo dei prodotti finiti;

B) fase transitoria, ovvero in assenza di S.U.E.:

in via transitoria, in attesa dellattuazione del piano mediante S.U.E., sono esclusivamente consenti­te le seguenti opere:

-      recinzione a giorno dei fondi con le modalità previste dal Regolamento Edilizio vigente per le aree agricole;

-      opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza mutamento di destinazione duso sui ma­nufatti eventualmente presenti;

-      mantenimento delle attività agricole i n atto.

5.           Ogni intervento edilizio oltre che attenersi al rispetto delle specifiche norme di zona o sotto-zona deve verificare la compatibilità alle indicazioni geologico-tecniche contenute all'art. 58 delle N.T.A., corrispondenti alla documentazione geologica, parte integrante del presente Piano, che possono limitare gli interventi ammissibili dalla norma di riferimento.

6.           Nella Tabella normativa sottoriportata sono indicate ulteriori precisazioni relative alle de­stinazioni duso ammesse, alle modalità di intervento, ai parametri edilizi ed urbanistici nonché alle Pre­scrizioni particolari.